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Covid 19: A Valle Castellana è vietato entrare e curare gli orti.

di Giancarlo Falconi
2 minuti

Lgerarchia delle fonti, nel diritto, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione, e queste sono disposte secondo una scala gerarchica, secondo la quale la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti del diritto). Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario". (W)

La domanda delle domande.
Vale di più una ordinanza comunale o una ordinanza regiionale?
Misteri dei comuni in Abruzzo. 
Questa è la storia nuda e cruda.

 

Ciao Giancarlo. Mi chiamo Luigi Balzani.
Volevo segnalarti che stamattina ho scoperto che per certi versi siamo ancora nel medioevo.
In seguito all' Ordinanza Regionale n. 36 del 13/aprile/2020 (quella riguardante la manutenzione degli "orti"), stamattina armato di tutti i permessi, attrezzature, disinfettante mascherine e guanti, tutti in scatole nuove sterilizzate, sono partito per il mio piccolo villaggio sito vicino a Ceppo nel comune di Valle Castellana. Ormai giunto a destinazione, nel territorio di Valle Castellana sono stato fermato dai carabinieri della locale stazione che mi hanno graziato del verbale ma intimato a rigirare l'automobile e tornare a casa.  Alla mia incredulità, mostrandomi l'ordinanza n 15 del 14/04/2020 del suddetto comune in cui si vieta qualsiasi ingresso nel suo territorio. E così ho dovuto fare.
In tristezza mi sono venute in mente le dogane di "Non ci resta che piangere". Ognuno fa come gli pare. E inoltre mi sembra non vi siano gli estremi dell'ordinanza restrittiva in questo territorio montano. I casi sono sparuti e tutti concentrati nel capoluogo. E non vi sono praticamente abitanti. Grazie".


La parola al sindaco Camillo D'Angelo. 


 

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Commenti

Gli orti si possono lavorare solo se insistono nella propria residenza o domicilio. È vietatissimo andare in altro comune fino al 3 maggio p. v.. Valle Castellana e villaggio vicino al Ceppo, penso che siano due comuni diversi.

I carabinieri di Valle Castellana, forse perché non sufficientemente informati, hanno sbagliato a precludere al cittadino l' accesso ai suoi orti in Valle Castellana. Inoltre, premesso che non è questa la sede per affrontare tematiche giuridiche, a mio avviso tutte le ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri sono illegittime, non potendosi con un atto amministrativo conculcare o limitare le libertà o i diritti di rango costituzionale dei cittadini, come quello di circolazione,occorrendo al riguardo un atto avente forza di legge, come da costituzione (cfr, art. 16), e non essendo sufficiente un atto amministrativo

Enrico studia.


1. la revoca dell’ordinanza n. 26 del 07 aprile 2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”; sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti; 2. la soppressione del punto 2 dell’ordinanza n. 27 del 07 aprile 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali”; 3. che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le edicole, le farmacie e le parafarmacie purché sia consentito l’accesso, se poste all’interno di centri commerciali, alle sole predette attività. In ogni caso devono essere garantite le misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020"; 4. che le attività di cui al punto 3 possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 21:00, fatta eccezione per le edicole, le farmacie e le parafarmacie che si attengono a specifici orari, anche notturni, già in vigore. In ogni caso devono essere garantite le misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020; 5. che sono chiusi al pubblico i parchi avventura e le relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’art. 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020; tutto ciò ferma restando la preventiva attuazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali già adottati; 6. che l’autorizzazione per i lavori necessari e urgenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) dell’ordinanza n. 36 del 13 aprile 2020 deve intendersi subordinata alla previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’art. 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020; 7. che le disposizioni di cui alla lett. b) del comma 1, dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali” sono interpretate nel senso che gli interventi ivi autorizzati devono essere caratterizzati da una urgenza del provvedere, in quanto finalizzati: Il Presidente della Regione a. alla “prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale”: rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’ordinanza, a titolo esemplificativo, gli interventi di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o la viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l’incolumità pubblica nonché l’attività di pulizia degli argini dalla vegetazione spontanea che impedisce il corretto drenaggio delle acque; b. alla “manutenzione” di orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, in relazione agli interventi colturali normalmente svolti nella stagionalità in atto e dunque “urgenti” per il periodo temporale di riferimento. Nella ricorrenza del carattere d’urgenza previsto, sono ammessi gli interventi dettati da esigenze di sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali; 8. che per la realizzazione degli interventi di cui al punto 7 è consentito lo spostamento nell’ambito del solo territorio regionale, da un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti; deve essere inoltre sempre garantito il rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio; 9. sono fatte salve tutte le restrizioni previste dal legislatore nazionale relativamente alle “seconde case”; 10. che le disposizioni dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali” producono effetto dalla data del 14 aprile 2020; 11. che l’efficacia delle disposizioni di cui al punto 1 dell’ordinanza n.23 del 3 aprile 2020 è prorogata al 20 aprile 2020; stabilendo che, al fine di rendere omogenee le iniziative di riorganizzazione delle attività ambulatoriali e limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza, verranno impartite, in linea con le indicazioni ministeriali, specifiche disposizioni per la riprogrammazione delle attività in base alla valutazione del rapporto rischio/beneficio; 12. che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.

Uno che va a coltivare il suo terreno chi contagierebbe?

Ok. Appena riaprono le scuole mi rimetto a studiare. Comunque grandi i carabinieri che ti hanno fatto rigirare. Quindi anche loro sono incompetenti. SEI UN GRANDE.

Enrico rileggi.

I Carabinieri hanno applicato un'altra ordinanza.
Ps e non hanno fatto rigirare me.
Sei stanco. Riposati. 

Domenico De Benedictis: Se quanto lei afferma corrisponde a verità incontrovertibile, è implicito il fatto che lei non è sottoposto a nessun vincolo e quindi immagino che lei esca come e quando vuole e vada se ne ha voglia anche in altre regioni, così tanto per passare un week-end diverso, magari al mare. Ne sono lieto per lei e....ops, mi scusi, devo lasciarla, ho appena visto un asino che vola!

La cosa che non riesco a comprendere è perchè si scrive senza cognizione di causa e ci si offende quando ci vien detto "studia". Forse era meglio dire vatti a leggere l'ordinanza del presidende della regione Abruzzo. Se i cc hanno ignorato la gerarchia delle fonti del diritto hanno fatto molto male. Io, se veramente fossi dovuto andare sul mio terreno, non sarei tornato in dietro. La cosa cambia se il comune di Valle Castellana è una zona rossa.

No, il comune di Valle Castellana non è zona rossa.

Quindi studiate prima di commentare. 

il sig. Enzo, prima diavventurarsi in certe affermazioni dovrebbe conoscere almeno le nozioni elementari del diritto amministrativo e del diritto costituzionale. Ripeto che a mio avviso i decreti del presidente del consiglio dei ministri (dcpm), usati per limitare i diritti costituzionali dei cittadini, come quelli di circolazione e di riunione ex artt. 16 e 17 Cost., quest'ultimo indicato in senso dispregiativo o poliziesco come assembramento, sono illegittimi, necessitandosi al riguardo di una legge o di un atto avente forza di legge, come imposto dalla Costituzione, e non essendo sufficiente un atto amministrativo, come i tanti dpcm usati dal sig. Giuseppi di Foggia. Si è detto che il sig. Enzo ignora i lineamenti basilari del diritto pubblico, altrimenti avrebbe saputo che l'atto amministrativo,come i tanti dpcm di cui si parla, quantunque invalido o illegittimo, è efficace ovvere produce effetti fin quando lo stesso non venga rimosso dalla stessa P.A. in via di autotutela o dal giudice, su ricorso da parte di chi abbia interesse. Risulta plateale l'errore in cui incorre il sig. Enzo allorché dal contenuto del mio post trae la conseguenza che chi scrive si riterrebbe non soggetto ad alcun vincolo,fino a ironizzare asserendo che non avrebbe tempo da perdere, avendo visto un asino che vola! Il mio punto di vista è condiviso da giuristi di chiara fama, come gli ex giudici e presidenti della Corte Costituzionale prof. S. Cassese e A. Baldassarre, dal prof. C. Taormina, ecc....! Essendo cultore del diritto e professore della materia, sono disponibile a dare lezioni gratuite al sig. Enzo, anche per ricondurlo alla realtà e a non credere ai tanti asini che volano. Dico solo che , se quello che ha fatto il sig. Giuseppi di Foggia, lo avesse fatto Berlusconi, le piazze sarebbero piene di "manifestaroli", si griderebbe vendetta per la costituzione calpestata, si invocherebbe una nuova resistenza, ecc....! Purtroppo siamo un popolo passivo e corrotto, che ha generato mafia, andrangata, tangenti, ecc..., che per interesse subisce e sopporta tutto, a cui non è estranea una certa stampa di regime e fruitrice di prebende parassitarie alimentate dalle tasse pagate dai cittadini.