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Ufficiale. Il Presidente Marsilio firma l'Ordinanza. La Val Fino è zona super rossa...

di Giancarlo Falconi
3 minuti

L'annuncio è stato dato ieri sera dal sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D'Ercole

Dopo 8 lunghi giorni siamo arrivati all'atto che chiedevamo con forza per la nostra gente.
Ora si continui lavorare per il bene di tutti noi.
È un inizio!
Attendiamo di leggere l'ordinanza.
#grazieatuttiquellichecihannoaiutato
#continiamoatenereilfronte
#restateacasa

Poi l'ansa del pomeriggio.
Il Presidente della Regione Marco
Marsilio
avrebbe confermato alle opposizioni che l'ordinanza con
la quale la Regione Abruzzo sta pensando di chiudere le zone
rosse a cavallo tra le province di Pescara e Teramo è stata
inviata al governo perché venga condivisa.
Fin qui da parte del Governo, secondo Marsilio, ci sarebbe
una riluttanza sul provvedimento a parole, ma niente di scritto.
A breve Marsilio dovrebbe avere una videoconferenza con il
ministro Boccia e si aspetta una risposta.
In caso di diniego Marsilio ha confermato che firmerà lui
stesso l'ordinanza che dovrebbe andare in vigore questa sera. Si
tratta di 5 comuni della Valfino e uno del pescarese. Non c'è
Penne, considerata con dati non sufficienti per essere inserita
in una zona rossa. Oltre a Elice, ecco Castiglione Messer Raimondo,
Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti. (Fonte ANSA).

Ore 18 e 30 la notizia è ufficiale.
Habemus firma. 

articolo in aggiornamento

L'ordinanza numero 10


Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con riferimento al territorio dei comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice, sono adottate le seguenti ulteriori misure: a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzi detti di da parte di tutti gli individui ivi presenti; b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione; c) è comunque consentito il rientro a domicilio o alla residenza all'interno dei comuni detti per chi, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si trovasse fuori dell'area stessa; d) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; e) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità e delle attività connesse e serventi alla catena agroalimentare e sanitaria e comunque alle attività di interesse strategico e di carattere essenziale salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020 comma 1 (farmacie, parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni e servizi essenziali dei presidi socio-sanitari esistenti; f) sospensione di tutti i cantieri di lavoro; g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture; i) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici; j) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme; k) saranno comunque garantiti i servizi di raccolta e smaltimento servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; 2. la presente Ordinanza è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati; 3. la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti.

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