Un comitato cittadino sta raccogliendo i ricorsi per non pagare il passo carrabile raso. Spieghiamoci meglio. Vi leggiamo un passo di una lettera che è arrivata questa mattina in redazione.
"Disponete di un immobile che si affaccia sulla pubblica strada cui si accede tramite un passo carrabile a raso? Non dovete pagare alcuna imposta. Infatti, qualora il passo carrabile cui fate riferimento è del tipo a raso, ovvero, senza che per far posto all’ingresso sia stato tagliato il marciapiedi o siano state edificate opere a carico del Comune per agevolarne l’accesso, non siete tenuti a pagare alcunché, lo prevede la Corte di Cassazione che con Sentenza n. 16733/2007.
Certo, di fronte al solerte Vigile Urbano che eleva la multa al cittadino ritenuto inadempiente per non aver ottemperato al pagamento del tributo relativo alla TOSAP, ovvero la tassa di occupazione del suolo pubblico su aree pubbliche, non sempre è agevole per il cittadino resistere al balzello non pagandolo. Eppure, nel caso di insistenza da parte dell’Amministrazione Comunale, è possibile adire le vie legali ottenendo sicuramente ragione e non solo. Il motivo è presto detto, da qualche parte bisognerà pur accedere per rientrare all’interno della proprietà privata e se non abbiamo chiesto al Comune alcuna opera per accedervi, come fa l’Amministrazione Pubblica a pretendere da noi un tributo per farci entrare e uscire da casa? Pensate che i Comuni si siano arresi di fronte alla Sentenza della Suprema Corte? Macchè, hanno invocato l’art. 22 del Codice della Strada che stabilisce che “i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario” della strada, che è quasi sempre il Comune. L’articolo 46 del regolamento del Codice della strada (DPR n. 495/1992) aveva pure ribadito che il “passo carrabile deve essere segnalato mediante l’apposito segnale”, cioè il cartello di divieto di sosta, per il quale si deve pagare un canone annuo. Ma è una debole difesa anche questa da parte del Comune che è pure facile contrastare facendo riferimento al Decreto Legislativo n. 507/1993 che ancora una volta individua per passo carrabile quell’opera che interviene modificando le aree adiacenti al passo stesso e, dunque, prevedendo l’interruzione del marciapiedi o altre opere pubbliche del genere. Ma i passi carrabili a raso non possono essere equiparati a tutti gli altri e dunque non devono venire tassati, lo stabilisce l’art. 36 del DPR n. 610/1996 che è in netto contrasto proprio con l’articolo del Codice della Strada tanto invocato dal Comune, quando prevede che l’eventuale divieto di sosta di fronte ad un passo carraio a raso deve subordinarsi alla richiesta del proprietario stesso del passo.
Se ancora, nonostante ciò, foste invitati da un Vigile Urbano a firmare un documento atto a regolarizzare la vostra posizione nei confronti del Comune riguardo al vostro passo a raso, sappiate che potete rifiutarvi senza incorrere in nessuna sanzione".
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e quando arriveranno i ricorsi x le cartelle pazze dell'ici?