Una nota a margine della delibera numero 307 dell'Asl di Teramo, che la nostra redazione ha avuto la fortuna di leggere. Un clamoroso "Liscioebusso" che l'Ordine degli Architetti di Teramo, ha dedicato al manager dell'Asl Giustino Varrassi, che ultimamente per gaffe, ci risulta molto più simpatico. Gli errori rendono i maestri più vicini agli alunni. Solo un'impressione, ovviamente.
In sintesi, si legge nella missiva degli architetti"
Gent.mo Direttore,
questo Ordine professionale è venuto a conoscenza della sua deliberazione n. 306 del 16 aprile 2012 con all'oggetto: Approvazione Accordo Quadro con Università di L'Aquila - Dipartimento Architettura e Urbanistica.Un successivo comunicato stampa a firma della S.V. ha inteso chiarire che “la Asl di Teramo non ha assegnato e non assegnerà alcun progetto o lavoro o costruzione o quant’altro alla Facoltà di Ingegneria, Dipartimento Architettura e Urbanistica, dell’Università dell’Aquila. La Asl di Teramo ha chiesto la disponibilità di avere la collaborazione di docenti del Dipartimento perché, quando ha la necessità di tecnici cui assegnare la responsabilità di gare d’appalto, come tutte le pubbliche amministrazioni, per legge la Asl di Teramo deve rivolgersi a quelli della Pubblica amministrazione. In questo caso alla Asl di Teramo servono “tecnici” che compongano le Commissioni giudicatrici di progetti e lavori.
Seguono nella lettera sentenze ed esempi...
Tale chiarimento, senz'altro utile a comprendere le finalità dell'accordo quadro, non trova però riscontri nell'accordo stesso, dove l'oggetto delle prestazioni a carico dell'università rimane confuso e di difficile, se non impossibile, compressione, fatta eccezione per il riferimento all'art. 90, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 163/2006.
La norma citata, testualmente, recita: “Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; omissis”Si ritiene, pertanto, fermo restando che nessuna istituzione universitaria può occuparsi di progettazione e/o direzione lavori, che l'avvalersi dell'università, anche solo per il supporto “tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici” non sia possibile, sia per la struttura stessa dell'Università, che è preposta unicamente allo studio, insegnamento e ricerca, sia perché, nel territorio, esistono pubbliche amministrazioni più titolate a tali compiti, quali, ad esempio, i Comuni, le Province e la stessa Regione, Ente del quale la AUSL fa, tra l'altro, parte.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si chiede di annullare la deliberazione n. 306 del 16 aprile 2012 emanata dalla S.V. ricorrendo, per le finalità da lei espresse nel comunicato stampa sopra citato, alle procedure di legge qualora si ravvisasse, caso per caso, la necessità di ricorrere a strutture esterne all'amministrazione per le procedure relative a lavori pubblici..."
Che dire? Che figura di ....non mi viene il termine.
Commenta
Commenti