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Autismo. Cambiare il sostegno ai bambini disabili non è degno di una buona scuola...

di Giancarlo Falconi
1 minuto

La tutela del lavoro.
Sarà questo l'appiglio che userà la dirigente del Istituto Comprensivo D'Alessandro-Risorgimento, LORA ANNA MARIA D'ANTONA Catacuzzena, per rispondere a questo articolo.
Tutto plausibile nella forma, poi, ci duole ricordare il parere del Ministero Dell'Istruzione che con la nota 9379 del 15 Novembre 2011 e 20893 del 21 ottobre 2007, ricorda l'alta considerazione che i dirigenti scolastici devono avere per la continuità  didattica degli alunni disabili.
Il Miur è ancora più preciso, preferendo anche il sostegno di un docente privo di titolo, purchè in confidenza con la disabilità dello studente.
A Teramo, la Dirigente Cataccuzena, l'anti vigilia di Natale ha dato seguito a un ricorso al Tar per la nuova graduatoria.
Non ha atteso le vacanze, in modo che i piccoli studenti autistici potessero "digerire" la nuova insegnante, ma ha dimostrato tutto il suo senso autoritario.
Una storia lunga che ha visto in un anno e mezzo scolastico ben 3 cambi.
L'autismo è un mondo a parte.
Fatto di piccolissimi passi avanti che possono essere smarriti in pochi istanti.
Basta un cambiamento improvviso, un colore diverso, un gesto d'istinto letto in modo non quotidiano.
Lo dice il Miur, lo ripete la legge, lo chiedono i genitori, tutti tranne la dirigente Catacuzzena.
Siamo a Teramo.
Non succede mai nulla. 
Forse anche troppo. 
 

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Commenti

La dirigente non fa che applicare la legge.
Esatto. Peccato che chi ha scritto l'articolo non si sia documentato. La DS potrebbe (e dovrebbe) esporre denuncia.
Applicare la legge andando contro i principi generali dettati dal Ministero dell'Istruzione, del Miur e soprattutto del buon senso. Caro signore l'unica legge valida che deve prevalere su tutto è L'INTERESSE DEL BAMBINO.

 Caro anonimo, che cosa sarebbe una minaccia? Peccato che lo stesso articolo sia uscito su tutti i giornli e molti altri siti. Peccato che non finirà qui. Magari in tribunale. Noi non abbiamo paura. I bambini prima di tutto. Sempre. 

La legge prevede la nomina dalle gae e la DS non può che agire seguendo la normativa vigente. Faccia pure ciò che crede Falconi, ma si documenti (è un consiglio).
Ieri volevo esplodere, ma mi sono trattenuta perchè sto cercando di imparare a non vivere sempre d'istinto. Oggi vedo che invece non è valso a nulla, perchè leggo anche PEGGIO e quindi capisco che alla fine è giusto assecondare la propria natura ed essere veri, anche a costo di scontrarsi con il mondo intero. Cari signori Anonimi, è mia abitudine firmarmi, ma ieri leggendo il vomitevole commento del primo di voi, sconvolta e con un diavolo per capello, la parola "Vergogna" era più importante del mio nome e soprattutto l'unica appropriata alla situazione. Leggo sulla terapia in uso per l'autismo: "...Oggi ci si orienta su terapie comportamentali, cioè si riproducono in studio situazioni della vita reale in modo da renderle prevedibili poiché l'unica caratteristica che accomuna i soggetti autistici, indipendentemente dalla gravita della loro patologia, è l'incapacità ad affrontare le novità". Ripeto: L'INCAPACITÀ AD AFFRONTARE LE NOVITÀ. E addirittura "3 insegnanti in un anno e mezzo" ditemi voi cosa sono se non una NOVITÀ, con sicure ripercussioni negative sulla vita del bambino, oltre che della sua famiglia, non dimentichiamolo. Cari Anonimi, leggere i vostri commenti per me, e credo non solo, è stata "un'aggressione" di una violenza inaudita. La forma che prevale sulla sostanza, quando abbiamo la responsabilità di dover tutelare il benessere, o meglio il precario equilibrio, di un minore autistico. Confermo e CONDIVIDO l'articolo dalla prima all'ultima parola (che posterò anche sul mio profilo fb) e quindi dovrete denunciare anche me: obbligata e soprattutto "orgogliosa" di portare avanti una battaglia nell'interesse di un bambino malato di autismo, figlio dell'intera società cui viene fatto obbligo di proteggerlo. Questa a mio avviso non è per niente una buona scuola, perchè non tutela gli interessi del minore che deve avere sempre la priorità. Tutte le sentenze del mondo possono non valere il benessere di un bambino autistico. Mi vergogno per voi e la DS. Il mio nome per la querela lo avrete dalla Redazione del blog. Aspetto impaziente. Elena

 Barbara, lei si emozioni un pò ( è un consiglio) 

Il susseguirsi di differenti insegnanti è senza dubbio vergognoso ma non è il DS a poterlo impedire. Se dobbiamo arrabbiarci, dovremmo farlo con il sistema che lede i diritti degli alunni, delle famiglie e degli stessi insegnanti, costretti a girovagare e affrontare situazioni difficili, nonostante abbiamo investito in professionalità e superato concorsi massacranti. Il Miur avrebbe il dovere di far nominare gli aventi a settembre in modo da garantire la continuità che TUTTI vogliamo e che tutti i bambini speciali meritano.

 Barbara i Ds ha il dovere di ascoltare le istanze dei genitori di bambini speciali.
Non vado oltre perchè l'argomento nello specifico sarà ulteriormente trattato. Tutto qui.
Per me rimane una battaglia sociale e culturale. Le denunce o le minacce di denunce, lasciano il tempo che trovano.
Per me il pane avvelnato quotidiano. 
Buona giornata. 
Ps...io mi informo sempre...ma i bambini prima di tutto. 











 

Signora Di Cesare si vergogni e soprattutto si informi. Con la legge sull'autismo non solo non deve e non può essere cambiato il sostegno, ma anzi, per l'assegnazione non va neanche tenuta in considerazione la gruaduatoria, i bambini autistici hanno la precedenza. Lei si deve solo vergognare al pari della dirigente e non si preoccupi la storia non finisce qui, nei prossimi giorni avrete sviluppi. Il papà
Un consiglio di lettura alla signora Di Cesare e all'anonimo (che tanto anonimo non è e tanto per approfittarne dico che questo è solo l'antipasto... il cenone è lungo): REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 4074/2008, proposto dai Signori V. G. e D. G. R., genitori del minore D. G. M., rappresentati e difesi dagli Avv. ti Carmine Pullano e Angelo Scarpa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Alberico II n.11; contro – Sovrintendenza Scolastica Regionale del Friuli Venezia Giulia, in persona le legale rappresentante pro-tempore, e – Ministero dell’Istruzione in persona del Ministro in carica pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria; – Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Serena Giraldi e Domenico Vicini, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Domenico Vicini in Roma, Via Emilio dè Cavalieri n. 11 per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 55/2008; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009, la relazione del Consigliere Michele Corradino; Uditi l’Avv. Villani per delega dell’Avv. Scarpa, l’Avv. dello Stato Borgo e Vicini; Ritenuto in fatto e considerato in diritto: FATTO I signori V. G. e D. G. R., genitori del minore D. G. M., hanno adito il Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del proprio figlio minore M., affetto da una grave forma di autismo, alla continuità didattica ai sensi degli artt. 12 e 14 della legge n. 104/1992 ovvero, in subordine, ad essere integrato nella classe partecipando alle lezioni con l’ausilio dell’assistente alla comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, evidenziando come il continuo cambiamento degli educatori avesse compromesso la necessaria continuità relazionale consigliata dai medici. Il TAR adito, con sentenza n. 55/2008, ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti sostenendo che le garanzie del diritto allo studio e all’assistenza del minore disabile non possono trasmodare nelle scelte delle modalità concrete con cui il servizio di sostegno socio educativo viene svolto. Avverso la decisione del primo giudice, i genitori del minore hanno proposto appello perché affetta da gravi errori in judicando. In particolare gli appellanti sostengono che gli atti ed i provvedimenti adottati dal Comune e dalla scuola nel servizio assistenziale in ambito scolastico costituiscano elusione degli obblighi previsti dalla legge n. 104/1992 (artt. 8, 12 e 13), finalizzati a dare concreta attuazione al diritto allo studio ai disabili in età scolare. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio senza spiegare difese scritte. Il Comune di Trieste si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e rilevando che l’ente, sin dall’anno scolastico 2000-2001, ha costantemente prestato i servizi di assistenza di propria competenza. Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO L’appello è fondato, secondo quanto di seguito precisato. Come anticipato in punto di fatto, gli appellanti hanno chiesto l’accertamento del diritto del loro figlio alla continuità didattica con l’educatore V. C. (unico soggetto con il quale il figlio è riuscito ad intraprendere un efficace percorso logopedico) o, in subordine, la presenza dell’assistente per la comunicazione ai sensi dell’art. 13 della legge n. 104/1992. I giudici di primo grado – pur condividendo che le amministrazioni coinvolte debbano tenere conto di tutte le problematiche connesse all’effettivo svolgimento della continuità didattica, impiegando personale specializzato – hanno, tuttavia, ritenuto che la richiesta dei genitori, finalizzata alla scelta individuale dell’educatore, contrasti con il potere organizzativo della p.a. e che, comunque, non sia configurabile un diritto alla continuità didattica nel senso invocato dai ricorrenti. Al riguardo, il Collegio osserva che la richiesta dei genitori sia stata debitamente comprovata dall’esigenza di contenere le reiterate regressioni comportamentali del figlio, causate dal continuo cambiamento delle figure professionali incaricate del sostegno didattico; tale richiesta – sebbene formulata in termini di individuazione del nominativo del singolo operatore – nella sostanza attiene alle concrete modalità di svolgimento degli obblighi di integrazione scolastica previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 104/1992, ed in particolare alla “programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio-assistenziali” di cui alla lett. a), comma 1° dell’art. 13 citato. Fatta questa premessa, non si può fare a meno di rilevare come, nel caso in esame, il continuo cambiamento dell’insegnante di sostegno e dell’educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) abbia compromesso l’omogeneità e la continuità dell’intervento individuale in favore del soggetto disabile. Sul punto, il Collegio ritiene, invece, che l’organizzazione dell’attività di sostegno socio assistenziale da parte degli enti locali (così come l’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche) non possa, in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all’educazione, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. Pertanto, le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall’educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno disabile nel processo di integrazione. Nei termini sopra descritti e con riferimento all’accertamento del diritto alla continuità didattica, l’appello è fondato, mentre l’accoglimento della richiesta principale esonera il Collegio dall’esame della richiesta formulata in via subordinata (assegnazione di assistente alla comunicazione). Per le considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Trieste di garantire al minore M. D. G. la continuità educativo-didattica con l’educatore V. C., e solo nel caso di comprovata ed oggettiva indisponibilità di quest’ultima, di assicurare al minore un’analoga figura professionale che garantisca la continuità e la stabilità dell’intervento individuale di sostegno. Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l’obbligo del Comune di Trieste di garantire al minore ricorrente la continuità educativo-didattica nei sensi di cui in motivazione. Condanna il Comune di Trieste al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante che liquida in € 3.000,00 (tremila/00). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: Claudio Varrone Presidente Maurizio Meschino Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Michele Corradino Consigliere, Est. Roberto Giovagnoli Consigliere Presidente CLAUDIO VARRONE Consigliere Segretario MICHELE CORRADINO GLAUCO SIMONINI DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/05/2009
leggo con grande sorpresa alcuni commenti. Assolutamente insignificanti quelli proposti da "anonimi". Se sei "anonimo" e hai paura di metterci la faccia resta nel tuo mondo falso. Vivi meglio e la tua giornata scorre da tipico "PARASSITA". Significativo invece il commento di Barbara Di Cesare che riferisce di norme che non permettono o rendono difficile la vita dei Dirigenti Scolastici. Insieme ad @Autismo Abruzzo onlus fugheremo ogni dubbio se la famiglia in questione lo riterrà opportuno con il nostro legale e con la Magistratura. Chi meglio di lei potrà valutare se la DS avrà avuto una condotta esemplare o meno? Sono certo che la famiglia (e le tante situazioni analoghe presenti in Abruzzo) accetteranno senza alcuna noia la decisione del Giudice. Per opportuna conoscenza della aspirante insegnante di fisica Barbara Di Cesare e per la DS artefice a mio modo di vedere di un comportamento leggero e inadeguato frutto di una assoluta incapacità di programmazione invito tutti a leggere le informazioni riportate a questo link:http://www.orizzontescuola.it/ruolo-e-funzioni-dei-presidi-prima-e-dopo… La Legge n. 59/97, sull’Autonomia appunto, ha attribuito ai Capi d’Istituto la funzione dirigenziale, trasformando i Presidi e i Direttori didattici in Dirigenti scolastici. Funzioni, compiti e competenze dei D.D.S.S., nella scuola dell’Autonomia, sino all’approvazione della legge n. 107/2015, sono stati definiti e regolati dalla legge n. 59/97, dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della gestione della medesima. Nello specifico, le suddette norme prevedono che il D.S.: gestisca unitariamente la scuola; rappresenti legalmente l’istituzione che dirige; gestisca le risorse finanziarie, umane e strumentali; diriga e coordini le risorse umane; organizzi le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza; assicuri la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica del territorio interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di apprendimento. Compiti specifici derivanti dalla gestione della Scuola sono: la presidenza del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione e della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto; l’esecuzione delle delibere di questi collegi; il mantenimento dei rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (Ministero e Provveditorato); la formazione delle classi, il ruolo docenti, il calendario delle lezioni (insieme al Collegio dei Docenti). Le competenze e i compiti del D.S., descritte sinteticamente nel comma 78 della suddetta legge, proseguono nel solco tracciato dalle norme sopra citate: “il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.” Le novità più rilevanti sono introdotte, invece, dai commi 4, 79, 80 e 127. Il comma 4 prevede che il Dirigente definisca gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione, da seguire nell’elaborazione del PTOF. I commi 79 e 80 prevedono che dall’anno scolastico 2016/17, siano i Dirigenti a coprire i posti dell’organico dell’autonomia, prioritariamente posti comuni e di sostegno, proponendo incarichi triennali (quella che è stata diffusamente definita “chiamata diretta”) ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento. La proposta di incarico ai docenti viene formulata in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e sulla base del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali e anche di un colloquio. Il comma 127 attribuisce, infine, al Dirigente scolastico il compito di valorizzare il merito dei docenti di ruolo tramite l’assegnazione di una somma di denaro, retribuita dall’apposito fondo previsto dal comma 126. I criteri per individuare gli insegnanti più meritevoli vengono stabiliti dal novellato Comitato di valutazione (comma 129). Per una migliore comprensione della norma invito chiunque sia interessato a leggere quanto riportato dal link seguente. Non esiste autonomia scolastica senza poteri speciali al DS. Quindi, ho è incapace ed ha sbagliato o dirige una scuola che non è autonoma. Buon Anno a tutti comunque! Le famiglie con autismo non si fermano mai, anche a Capodanno. Complimenti a Falconi per la schiettezza dell'articolo. http://www.orizzontescuola.it/ruolo-e-funzioni-dei-presidi-prima-e-dopo…

 Caro Dario persone come te sono una risorsa preziosa per la società.

Grazie.

Chi non tutela le minoranze, specie i figli di un dio minore- come li considera la società perbenista e "illuminata"-non è degno di far parte del consesso civile. Anch'io sono padre di un figlio autistico, che in questo momento sto ascoltando quello che scrivo sotto dettatura, felice di stare con me con la sua famiglia e con chi gli vuole bene -empaticamente , istintivamente evita la persona che sente distante, non consona al suo modo di essere, infida- i nostri figli sono angeli e gli angeli hanno le ali fragili ma sanno volare molto più in alto dell'ipocrisia altrui. Il loro è un marchio di qualità: guai -e prendo in prestito le parole del Vangelo- a chi farà del male a uno di questi "piccoli"!...
Carissimo Dario, come ti ho appena scritto vedo che mi hai preceduto, dal momento che oggi ti avrei inviato l'articolo chiedendoti un tuo intervento in merito. Esaurientissimo, competente e di grande sensibilità, come sempre. Non conosco il caso ma leggendo anche il commento del suo papà, ora sono felice e tranquilla che il bambino sia in buone mani. L'anno appena iniziato sarà un anno di lotta ancora più intensa atta a combattere i soprusi e l'ignoranza che la fanno da padrone in questa società disumanizzata. Un bambino autistico oggi (di nuovo) insegna a noi adulti: ti chiediamo SCUSA piccolo, perchè anzichè proteggerti come nostro dovere, abbiamo perpetrato su di te l'ennesima aggressione di una società votata all'interesse personale. Ho i brividi quando ci penso... Auguri a te e la tua famiglia, e che il nuovo anno sia fonte di sorrisi, gioie e vittorie. A vostra disposizione. A proposito, rinnovo l'invito a tutti gli altri: VERGOGNA. Questa non solo non è la buona scuola, bensì rappresenta il FALLIMENTO della scuola. Elena
Secondo me la preside si è limitata a fare quanto previsto dalla legge... più che focalizzare l'attenzione sulle sue scelte obbligate preoccupiamoci dei danni fatti alla scuola, compresa la mancata continuità del sostegno, dal governo Renzi e l'attuale ...