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Covid 19: Il Coordinamento dei Medici Ospedalieri ricusa l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

di Giancarlo Falconi
3 minuti

Una premessa.
La sanità abruzzese non ha strutturato con concorsi pubblici e quindi assunzioni,  l'apparato di dirigenti medici e di infermieri.
Un dato di fatto inequivocabile.
L'ordinanza del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, a rischio di legittimità è la numero 30 dell'Otto Aprile.

Leggiamo " Il Referente sanitario regionale per le emergenze (RSR), qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza Covid-19, ha facoltà di disporre, sentiti i Direttori Generali delle aziende sanitarie del SSR, assegnazioni temporanee del personale sanitario di quest’ultime, in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale, presso quelle aziende sanitarie che presentino maggiori necessità assistenziali. Prioritariamente sarà assegnato il personale che ha manifestato la propria disponibilità.

Il coordinamento dei medici ospedalieri, Cimo, rappresentato dalla sua Presidente regionale, Itala Corti, ha diffidato tramite l'avv. Ferrara, i vertici della regione Abruzzo e della sanità abruzzese  per dei marcati vizi del provvedimento.


Carenza di potere assoluto del provvedimento adottato in relazione alla normativa
emergenziale.

Carenza di potere e illegittimità del provvedimento adottato in relazione all’art. 32,
comma 3 legge 23 dicembre 1978 n. 833- Violazione riserva di competenza statale ex art. 117
c.2- Costituzione. Difetto assoluto di attribuzione- Nullità ex art. 21 septies l. 241/’90.

Difetto di attribuzione e carenza assoluta di potere del RSR- Violazione prerogative
consigliari- Violazione Statuto Regione Abruzzo.

Violazione del sistema delle relazioni aziendali.


La sintesi finale?


 Cimo INVITA E DIFFIDA


 I) Il Presidente della Regione Abruzzo e l’Ass. alla Sanità a: - Riesaminare in autotutela l’OPGR n. 30/’20 del 8.4.2020, disponendone l’immediato annullamento ex art 21 nonies l. 241/’90 in ragione del palese contrasto con norme di rango costituzionale e primario, entro e non oltre gg. 5 dal ricevimento della presente stante il pregiudizievole impatto che dall’esecuzione dell’ordine potrebbe conseguire.

- Astenersi dal porre in essere atti ed attività in violazione dei diritti e delle garanzie assicurate dalle norme di legge e di CCNL, dai contratti di lavoro individuali, ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali II) Il Referente Sanitario Regionale nominato, dr. Alberto Albani a:

- Astenersi da dal dare seguito all’OPGR n. 30/’20 del 8.4.2020 attenendosi alle competenze attribuite con D.P.G.R. n.8/2017 e nei limiti del PDCM del 24/06/2016 e dell’ordinamento vigente.

- Ad astenersi dal porre in essere atti ed attività in violazione dei diritti e delle garanzie assicurate dalle norme di legge e di CCNL, dai contratti di lavoro individuali, ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali III) Le AA.SS.LL. in indirizzo, in persona dei rispettivi l.r.p.t., quali titolari dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato correnti con il personale sanitario in forze presso le proprie strutture:

- Ad astenersi dal porre in essere atti ed attività in violazione dei diritti e delle garanzie assicurate dalle norme di legge e di CCNL, dai contratti di lavoro individuali, ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali


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Foto Corriere

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