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Il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri chiede un controllo di liceità sull'incarico al Colonnello, dr. Corrado PIcone...

di Giancarlo Falconi
6 minuti

In attesa della pubblicazione da parte dell'asl di Teramo del curriculum del dr. Colonnello Corrado Picone, il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri chiede una verifica sull'assegnazione del ruolo allo stesso dr. colonnello Corrado Picone.,
Di seguito il documento redatto dall'avv. Rosella Ferrara e accettato di firma dal presidente Cimo Abruzzo, Itala Corti.

Deliberazione D.G. n. 541 del 1.4.2020 ad oggetto “Incarico di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 D.L. 14/2020 finalizzato al supporto direzionale per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19”
Segnalazione- Invito prudenziale al riesame ed all’annullamento in autotutela
Istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/’90


Si è appreso dall’Albo Pretorio aziendale della adozione della deliberazione in oggetto volta a conferire incarico a titolo oneroso al dr. Corrado Picone ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 1 d.l. 9.3.2020 n.14. Si osserva in merito che la norma in regime di emergenza, di stretta interpretazione e senza margini di ermeneutica estensiva o per analogia, facoltizza le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere in via di eccezione al reclutamento di personale sanitario ponendo due tassative condizioni di carattere soggettivo e di scopo.
Per quanto attiene il primo parametro di ammissibilità del regime derogatorio, quello soggettivo, l’art. 1 comma 1 lett a) limita il conferimento a soggetti appartenenti alle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione: nessun’altra categoria e/o eccezione.
A ciò si aggiunge la finalizzazione del reclutamento esclusivamente volto a: far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19; garantire i livelli essenziali di assistenza e -assicurare sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus. Anche in questo caso, le finalità sono da considerarsi numerus clausus.

Diversamente da quanto indicato nella predetta delibera, né l’art. 1 d.l. 14/2020 né alcuna altra norma emergenziale esprime o introduce deroga alcuna alle disposizioni di cui al d.lgs. 165/’01 né agli obblighi di trasparenza e pubblicità che obbligano le PP.AA. a procedere al reclutamento di personale comunque per il tramite di procedure pubblicistiche di natura, quanto meno, comparativa.
Con la predetta deliberazione, invero, la ASL in indirizzo, in assenza di qualsivoglia avviso pubblico e procedura concorsuale, o quanto meno comparativa, ha conferito un incarico, remunerato, ad personam e parrebbe ad nutum, omettendo di indicare sia la qualità soggettiva del designato, elemento ineludibile ai fini dell’applicazione della norma derogatoria, sia le ragioni che avrebbero reso necessaria ed anzi ineludibile la scelta operata. La carenza assoluta di motivazione del provvedimento, in termini di condizioni di legge, di istruttoria e di iter logico giuridico ne mina irrimediabilmente la legittimità e riverbera sulla validità dell’atto negoziale eventualmente sottoscritto con il professionista di cui non sono dichiarate nemmeno le qualifiche soggettive di appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 lett. a) d.l.14/2020.

L’assenza dei presupposti di cui al comma 1, e dunque l’eventuale assenza del requisito soggettivo in capo all’incaricato e/o finalità differenti da quelle pure fissate al comma 1, importa la radicale ed insanabile nullità del contratto sottoscritto, comminata ex lege ai sensi dell’art.1 c. 2 d.l. 14/20; pertanto, già solo per le finalità dichiarate nella predetta deliberazione, essa deliberazione sarebbe illegittima e lo stipulando/stipulato contratto nullo, qualora sottoscritto.

Quanto sopra rilevato, richiamato l’interesse della organizzazione Sindacale CIMO Abruzzo a tutelare la categoria rappresentata legittimata ad ottenere il conferimento degli incarichi di cui all’art.1, comma 1 d.l. 14/20 e, dunque, ad accertare e perseguire atti ed attività in pregiudizio della dichiarata prerogativa sindacale, al fine di esercitare il diritto alla difesa, anche giudiziale, immediato della CIMO e mediato in favore dei propri iscritti, nel pieno esercizio dei diritti riconosciuti ex artt. 7,10 e 22 e segg. L. 241/’90, formulo:

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI ai seguenti atti ed informazioni, a mezzo estrazione di copia anche informatica, da far pervenire al sottoscrivente procuratore:

1)Copia integrale della deliberazione D.G. n. 541 del 1.4.2020 ed eventuali allegati
2)Atti istruttori predisposti e/o ricevuti dall’azienda e volti alla definizione del procedimento conclusosi con la deliberazione di cui sopra.
3)Curriculum del dr. Corrado Picone e/o titoli da questi dichiarati ai fini dell’accettazione dell’incarico. 4)Copia del contratto di incarico eventualmente già sottoscritto.
INVITO Nelle more dell’accertamento della completa istruttoria posta in essere dall’amministrazione in esito all’accesso agli atti sopra formulato, la ASL Teramo, in persona del l.r.p.t. a: -disporre un immediato procedimento di riesame in autotutela degli atti propedeutici e della deliberazione n. 541 del 1.4.2020 al fine di verificarne l’effettiva liceità e legittimità in relazione alle cogenti disposizioni di cui all’art. 1 comma. 1 d.l.14/2020, alle vigenti disposizioni di cui al d,lgs. 165/01 ed agli inderogabili principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza. -provvedere ex art. 21 nonies e septies l. 241/90 all’autonoma rimozione degli atti e dei negozi rinvenuti contra legem. Pare appena il caso di evidenziare che, qualora a seguito dell’accertamento documentale, dovessero essere confermati profili di illegittimità e/o illiceità degli atti e dei contratti assentiti, l’organizzazione mia assistita ne contesterà la responsabilità innanzi alle giurisdizioni di riferimento, ivi compresa quella erariale. Si invita ad evadere la presente con l’urgenza del caso confidando in un’ attenta rimeditazione delle decisioni già assunte.

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Commenti

Ma non sbraitavate tutti perche’ volevate Der Kommissar?
E adesso che arriva, vi arrabbiate perche’ potrebbe essere un re travicello o un ispettore Derrick, invece di Ippocrate?
Botte piena e moglie ubriaca? Magari restandocene coi nostri quattro guai e senza chiamare chissa’ quale Podesta’ si risparmiavano due soldi di stipendio commissariale, e chissà forse il risultato era lo stesso.
Come diceva quell’altro? Ah, sí, com’e’ triste Venezia...

Speriamo che sia il salvatore della patria, questo colonnello!!!!!

ora Il manager sarà costretto ad assumere con una nuova delibera un avvocato della sua ‘corte’ per tradurre la liceità ...
La Asl di Teramo è un esempio negativo a carattere nazionale!

Tanto per cominciare, dottore in cosa, se è lecito?
Sul portale della federazione nazionale degli ordini dei medici e odontoiatri (www.fnomceo.it), la ricerca anagrafica non restituisce nessun Corrado Picone iscritto.

E’ possibile conoscere il nome dello “ scrivente procuratore”?

Andate in fondo fino alla fine! I CV in Italia si fanno in autodichiarazione ma, qualcuno, si prende la briga di verificare? Alla fine ci presentiamo come ultra scienziati ma.....! In conclusione "Mi manda Picone"! Pierpaolo Cerulli Mariani

".....se non conosci il nemico e nemmeno te stesso soccomberai in ogni battaglia " SUN TZU (L'Arte della Guerra).
Buono e giusto è stato dunque velocizzare i tempi, bypassare la burocrazia & ingaggiare il costoso gerriero-cerusico per "tamponare" le falle del NOSTRO fortunatissimo Ospedale ormai ridotto in un tragico colabrodo pericoloso per degenti, infermieri e medici!
Poteva andare peggio......poteva piovere!
Com'è triste Venezia
Aznavour

INVECE DI INCARICARE UN COLONNELLO NON SI PUO' SEGUIRE IL MODELLO ATRI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PAZIENTI COVID ? https://www.facebook.com/piergiorgio.ferretti.92/videos/681121092691545…

https://www.facebook.com/100007889385360/videos/2588682908071330/UzpfST…

E chi glie lo spiega adesso ai GeniAsl cosa significa ad personam e parrebbe ad nutum?