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Il decreto sulle liberalizzazioni, i terreni delle aree protette e i beni demaniali

di Enzo Di Salvatore
5 minuti

Il testo del decreto-legge sulle liberalizzazioni, pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale, non contiene più l’articolo relativo alle modifiche del codice dell’Ambiente.
Ora resta in piedi solo l’art. 16, che concerne lo sviluppo delle risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche. Gli ambientalisti, si dirà, potranno finalmente dormire sonni tranquilli. Chissà.
Forse. L’art. 66 del decreto, intanto, contiene alcune disposizioni che disciplinano la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola. Non è una novità assoluta, certo.
Già la legge di stabilità dello scorso anno, come modificata dal decreto “Salva-Italia”, recava previsioni analoghe a quelle contenute nel provvedimento licenziato oggi dal Governo. Tuttavia, la disciplina contenuta nella legge stabilità risulta ora lievemente modificata.
Vediamo allora quel che si prevede.
Ogni anno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta un decreto volto alla individuazione di terreni agricoli e a vocazione agricola, che siano di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.
Questi beni saranno venduti a cura dell’Agenzia del demanio con procedura negoziata senza bando, nel caso in cui l’immobile possieda un valore inferiore a 100.000 euro, oppure mediante asta pubblica, qualora detto valore sia pari o superiore ai 100.000 euro.
Lo stesso è previsto per le Regioni, le Province e i Comuni, che, anche su richiesta dei soggetti interessati, potranno vendere i beni di loro proprietà: quelli agricoli e a vocazione agricola e quelli trasferiti loro dallo Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.
Se lo vorranno, anche essi potranno rivolgersi all’Agenzia del demanio e conferire a questa “mandato irrevocabile a vendere”.
Quanto ricavato dalla vendita sarà destinato alla riduzione del debito pubblico. Sui beni posti in vendita, è detto nel decreto, i giovani imprenditori agricoli, e cioè coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, vanteranno comunque un diritto di prelazione.L’art. 66 stabilisce che possano essere venduti anche “terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394”.
In questo caso, l’Agenzia del demanio dovrà acquisire “preventivamente l’assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree”.
Ai terreni venduti non potrà attribuirsi una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima che siano trascorsi venti anni “dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri”.
Stando a quanto si legge all’art. 66, comma 6, del decreto, sembra doversi quindi dire che la vendita potrà avere ad oggetto quei “terreni” (agricoli e a vocazione agricola?), che ricadano entro ogni tipo di area protetta.
Questo lo si capisce dal fatto che il decreto rinvii senza specificare alcunché alla legge n. 394 del 1991 sulle aree protette. Qualora si tratti di un’area protetta regionale la decisione a vendere, previo assenso dell’Ente gestore, spetterà presumibilmente alla Regione; la quale suggerirà al Ministero quali terreni agricoli e a vocazione agricola dovranno essere indicati nel decreto ministeriale.
Anche in questo caso, i giovani imprenditori agricoli avranno un diritto di prelazione sui terreni venduti.
Il che lascia pensare che il loro diritto di prelazione prevarrà sul diritto di prelazione che, in relazione ad un Parco nazionale, è normalmente riconosciuto all’Ente Parco (art. 15, legge n. 394 del 1991).
Una volta acquistato il terreno, esso non potrà avere una destinazione urbanistica diversa da quella agricola. Ma ciò solo per venti anni. Dopodiché su quel terreno acquistato si potrà fare altro. Ma cosa? Nel caso delle aree protette sarebbe da ritenere che, anche dopo venti anni, il terreno non possa comunque avere una destinazione urbanistica incompatibile con le prescrizioni della legge n. 394 del 1991. Una diversa conclusione aprirebbe, infatti, ad effetti aberranti.
Il decreto, come si è detto, prevede che anche le Regioni e gli Enti locali possano procedere alla vendita di beni di loro proprietà: quelli agricoli e a vocazione agricola e quelli trasferiti loro dallo Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010. Quali sono questi beni lo dice l’art. 5 del decreto legislativo appena citato: i beni appartenenti al demanio marittimo, nonché quelli appartenenti al demanio idrico. In questo caso, tuttavia, non è chiaro se anche a detti beni si applichi il vincolo della destinazione agricola. Anche perché, per la natura che è propria di detti beni, non si vede in che senso essi potrebbero avere una destinazione agricola o una vocazione agricola. Se così fosse, però, non occorrerebbe neppure attendere venti anni. E, forse, chi comprerà farà di essi ciò che vorrà. Potrà liberamente disporre del lido del mare, della spiaggia, di un fiume, di un lago o di un torrente.


 

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