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In punta di diritto. Ci scrive un Avvocato Ecclesiastico sul matrimonio dichiarato nullo dalla Sacra Rota...

di Giancarlo Falconi
8 minuti

Riceviamo e pubblichiamo. 

Preg.mo Sig. Direttore, in qualità di Avvocato Ecclesiastico, a fini puramente e necessariamente esplicativi, ritengo doveroso replicare sia al video da Voi pubblicato il 02/08/2025, intitolato “Assurdo la Sacra Rota annulla un matrimonio dopo 22 anni e tre figli”, sia alla nota publicata sempre sul Vs. sito il 16/08 successivo, recante la sottoscrizione di tal “d. Matteo”. Quanto a quest’ultima, laddove la “d” rappresenti il predicato d’onore da attribuire ad un ecclesiastico, a causa delle inesattezze terminologiche e concettuali di diritto sostanziale e processuale canonico in essa contenute, lo scritto suscita forti dubbi che il suo autore sia un sacerdote e poiché costellato anche da errori ortografici, certamente non attribuibili a soggetto di cultura sacerdotale. La complessità dell’argomento permette, in questa sede, soltanto sintetici chiarimenti, certamente non esaustivi, ma che spero possano contribuire a suscitare una maggiore attenzione, dovuta a chi voglia affrontare serenamente e seriamente un tema che coinvolge, anche sotto il profilo altamente emozionale, una buona parte della popolazione. Il concetto di matrimonio come sacramento deve essere inteso quale vincolo indissolubile di quel consortium totius vitae, preordinato al perseguimento del bonum coniugum e del bonum prolis.

 L’unione coniugale definita “l’amore di amicizia”, che “unisce l’esclusività indissolubile del sacramento alla ricerca del bene dell’altro, alla reciprocità, alla tenerezza tipiche di una grande amicizia” (cfr. Esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetizia del 19/03/2016, n. 291, Pontefice Francesco), può essere oggetto di un processo dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, affinché quest’ultimo risponda affermativamente e/o negativamente al dubbio proposto da uno, ovvero da entrambi i coniugi. Nel video del 2 Agosto 2025, la Signora intervistata lamenta che la Chiesa Cattolica abbia “annullato” (n.d.r. giuridicamente corretto dichiarato nullo) il proprio matrimonio, con un provvedimento che sembra avulso dal contesto storico, filosofico, sacramentale e giuridico, in cui il processo canonico risulta invece ancorato, giustificato e risolutore di controversie sorte a causa di matrimoni celebrati in assenza dei necessari elementi essenziali, ovvero viziati da fattori che lo rendono estraneo alle premesse. Situazioni complessive, queste, che ogni soggetto dovrebbe conoscere prima di scegliere di affiancare al matrimonio civile, anche quello canonico; cioè oltre al mero impegno contrattuale disciplinato dal Codice Civile italiano, anche quello di ottenere la grazia sacramentale. Ma è da ricordare che, al di là del periodo (si presume) gioioso e in qualche modo ludico, della preparazione al coniugio, seguito dalla effettiva celebrazione del matrimonio, questo, civile o canonico che sia, resta legato alla Giurisdizione di competenza (quella civile e quella canonica), che regola il rapporto in ogni sua fase, compresa quella dell’eventuale suo scioglimento o dichiarazione di sua nullità.

 Anche il matrimonio canonico (al pari di quello civile), è regolato da un’autonoma Giurisdizione (di portata internazionale perché ad essa è assoggettato ogni matrimonio canonico celebrato in qualsivoglia Stato) che pone norme sostanziali e processuali (raccolte principalmente nel Codice Canonico) che, tra l’altro sono anche mirate alla conservazione del vincolo, alle quali devono aderire senza riserve, tutti coloro che chiedono di accedere la Sacramento del Matrimonio. Dinanzi a tale breve premessa, appare ora evidente l’equivoco di considerare la sentenza di dichiarazione di nullità (e non annullamento) del matrimonio al pari di un provvedimento ecclesiastico punitivo, emesso a seguito di un procedimento che abbia disapplicato le norme del C.J.C. (Codex Juris Canonici), in danno di una parte del processo. 

A titolo esemplificativo, nel processo canonico la parte interessata (un coniuge), avrà la possibilità di depositare un libello contenente la richiesta di dichiarazione della nullità del matrimonio ab origine, solo nei casi tassativamente previsti dal Codex Juris Canonici, suddivisi in tre categorie: 1. vizi del consenso (incapacità, errore, dolo, simulazione, condizione, timore/violenza); 2. impedimenti (età, impotenza, vincolo da precedente matrimonio, disparità di culto, ordine sacro, voto pubblico di castità, ratto, coniugicidio, consanguineità, affinità, pubblica onestà, parentela legale); 3. difetto di forma (nel caso in cui il celebrante non sia specificamente autorizzato alla celebrazione). La finalità del processo canonico sarà solo quella di giungere alla soluzione dei conflitti secondo verità, rispettando la posizione di uguaglianza tra le parti, senza ledere il diritto di difesa che comporterebbe la nullità insanabile della sentenza (Can. 1620, §7 C.J.C.). [Non pare appropriata allora la frase testualmente pronunciata dall’autore dell’intervista: “Siamo al teatro dell’assurdo, oltre ci sono le barzellette”]. 

È da precisare che il Tribunale della Rota Romana interviene (sempre su sollecitazione di una delle parti), in terzo grado, ovvero in secondo grado in funzione di Giudice di Appello nell’ipotesi di Ricorso per saltum alla sentenza di primo grado. Il Codice di Diritto Canonico, in attuazione del principio del contraddittorio, garantisce ad entrambe le parti del processo i medesimi diritti per sostenere le proprie ragioni, con o senza l’ausilio di un patrono, in tutti i gradi di giudizio, per l’accertamento della verità nel rispetto del vincolo matrimoniale, inteso quale sacramento unico ed indissolubile. Alle parti viene riconosciuta ampia libertà nella fase istruttoria, potendo addure qualunque mezzo di prova, purché lecito ed utile, di essere sentite dal Giudice Istruttore, di depositare una lista testimoniale ed ogni documento attestante la validità del vincolo sacro, al pari del Difensore del Vincolo, presente in ogni causa. La sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, non produrrà effetti nei confronti dei figli, che conserveranno lo status di figli legittimi, ma riguarderà soltanto lo status di coniugi. Anche l’aspetto economico merita attenzione. Il Sommo Pontefice Papa Francesco ex Rescriptum Ex Audientia SS.mi, diei 7 decembris 2015, Proemium, ed in attuazione del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus dell’8/09/2015 ha stabilito al § II, n. 6 che: “La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri”. Derivandone che alla Sig.ra da Voi intervistata è stato chiesto, ai sensi e per gli effetti delle citate norme, nonché per il Decreto Not. 74 del 25/02/2017, a firma del Decano della Rota Romana, sia come obbligo morale e sia come fedele abbiente, di “versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri”, avendo partecipato al giudizio, usufruendo di un avvocato di ufficio, remunerato dal detto Tribunale. Si tratta, ed è evidente, di una libera donazione e non di una obbligazione, in assenza di alcuna pretesa di minimo. Ciò in quanto, come detto, le cause per la dichiarazione della nullità del matrimonio, dinanzi alla Rota Romana sono gratuite, così come per quelle dei due gradi precedenti, per chi ne abbia diritto (al pari di ogni giurisdizione processuale operante nello Stato). 

Per quanto sopra, in una sintesi minima sulla procedura ecclesiastica, riporto, di seguito, le ultime righe di chiusura del citato Rescritto: «Possano i fedeli, soprattutto i feriti e infelici, guardare alla nuova Gerusalemme che è la Chiesa come “Pace della giustizia e gloria della pietà” (Baruc 5, 4) e sia loro concesso, ritrovando le braccia aperte del Corpo di Cristo, di intonare il Salmo degli esuli (126, 1-2): “Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia”». 

Voglia gradire i miei migliori saluti.

 Avv. Fiorella De Laurentiis

Preg.ma  Avv. De Laurentiis, nel ringraziarla per la sua attenzione, per la lettura, per la lezione in punta di diritto, ci riserviamo di mantenere la nostra opinione, arricchita dalla sua magistrale. Il nostro tono voleva solo elevare in piena pietas umana, il dolore e lo sconforto di una donna, moglie e mamma che dopo 22 anni e tre figli ha dovuto anche leggere che "il suo amore di amicizia" sia stato dichiarato nullo dalla "Chiesa". Ci perdonerà.

con rispetto

Giancarlo Falconi 


L'intervista ad Anna https://www.iduepunti.it/02-08-2025/assurdo-la-sacra-rota-annulla-un-matrimonio-dopo-22-anni-e-tre-figli

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