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Teramo. Perchè non sistemare le antenne del 5 G in un unico punto collinare? Il quartiere Cona insorge dopo la Centrale ora anche l'antenna vicino a un parco giochi...

di Giancarlo Falconi
3 minuti

Sulla capacità di coesione e di fare squadra del quartiere Cona di Teramo  abbiamo molti dubbi. Nella lotta sulla finta delocalizzazione hanno vinto ragioni di appartenenza e non ragione che abbracciano il bene pubblico. Ora si torna ad osservare un'altra scellerata scelta dell'Amministrazione comunale. Perchè non concentrare le antenne in un unico punto collinare?


Leggiamo.

1. il Quartiere Cona è già gravato da Cabina Primaria ENEL con annosa e discussa delocalizzazione della stessa,
fuori dal Quartiere, con soluzione già individuata nel tempo ma non percorsa al fine di minimizzare
l’esposizione alle inevitabili emissioni elettromagnetiche che l’effetto sommatorio con ulteriore sorgente
elettromagnetica, con sito reso disponibile a poca distanza, preoccupa ulteriormente i cittadini;
2. le presenti osservazioni, meglio sottodettagliate, NON impongono prescrizioni di divieto generalizzate e
indeterminate, ma ha tra i fini quello di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di MINIMIZZAZIONE
dell’IMPATTO ELETTROMAGNETICO (più volte testualmente richiamato nel Regolamento che qui si osserva
negli art.1 (Finalità), art.5 (Obiettivi di qualità), art. 8 (Minimizzazione dell’esposizione) individuando più
localizzazioni alternative NON precludendo pertanto la copertura di rete locale e/o nazionale;
3. è spesso richiamato dal citato Regolamento (art.1 (Finalità), art.3ter (Procedimenti per la stipula dei
contratti), art.5 (Obiettivi di qualità), art.6, c.4 (Localizzazione degli impianti di telefonia mobile e
trasmissione dati e caratteristiche tipologiche), art.8 c.1,2 (Minimizzazione dell’esposizione) la possibilità di
sondare da parte dell’Amministrazione, la CO-UBICAZIONE dei proprietari di impianti esistenti limitrofi;
4. l’art.2 (Campo di applicazione e definizioni) del Regolamento in oggetto richiama la normativa di settore
vigente, nazionale e regionale, tra cui la L.R. Abruzzo n.45 del 13.12.2004 (Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico);
5. che la richiamata L.R. Abruzzo n.45 del 13.12.2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico) all’art.8 (Pianificazione comunale) nell’adottare il
Regolamento, che qui si esamina, ribadisce che lo stesso “deve assicurare il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;
6. che la stessa L.R Abruzzo n.45 del 13.12.2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico) all’art.11 (Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia
mobile), ribadisce che “al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione
degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime
strutture impiantistiche esistenti nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative
di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il
rilascio delle medesime.”

SI OSSERVA

A) che al fine del rispetto della normativa citata e di raggiungere REALMENTE l’obiettivo di MINIMIZZAZIONE
dell’IMPATTO ELETTROMAGNETICO utilizzando lo strumento pianificatorio della CO-UBICAZIONE come
evidenziato negli articoli puntualmente elencati e citati in premessa ai punti 2 e 3, il SITO di RICERCA da
parte della società LINKEM individuato nella Tavola 9R e il sito invece RESO DISPONIBILE
dall’Amministrazione Comunale meglio dettagliato nella Tavola 18 ben si presta, quest’ultimo, ad essere
delocalizzato e autorizzato in co-siting nel sito n.51, Raw Land, con tecnologia 4G+4CA, già attivo dal gestore
ILIAD avente le seguenti coordinate (Lat 42.65299415-Long.13,68861226) distante soli 431m.
B) Quale ulteriore alternativa si propone la delocalizzazione e l’autorizzazione, sempre in co-siting, nel sito
n.61, Roof Top, già attivo con gestore e tecnologia non portati a conoscenza, avente le seguenti coordinate
(Lat 42.65802032-Long.13,68432392) distante soli 512m.

Foto di repertorio

 

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