Art.11 – Insegne e targhe “le insegne di negozi e altri locali aperti al pubblico, al piano terra degli edifici, dovranno essere contenute all’interno del vano o dello spazio destinato a vetrine e/o ingressi degli stessi. Tali insegne non potranno in alcun modo coprire gli elementi architettonici (stipiti, archi, ecc..) e dovranno, per quanto possibile, essere unificate, per forma e dimensioni, sui singoli fronti degli edifici. Le insegne di attività commerciali e/o artigianali dislocate a livelli diversi dal piano terra degli edifici potranno essere ubicate con scritte o simboli grafici sui vetri degli infissi ai livelli corrispondenti. Le targhe per gli uffici, studi professionali, attività commerciali o artigianali dislocati a livelli diversi dal piano terra degli edifici dovranno essere apposte su uno dei lati degli stipiti del vano accesso al piano terra e unificate per unità di intervento.”
Art.15 – Tende esterne prospicienti luoghi di pubblico transito. Tali elementi potranno essere installati solo su strade pedonali o se soggette a transito veicolare, solo se proiettanti su marciapiede. La minima altezza dal piano di calpestio stradale dovrà essere di m.2,30.
Le dimensioni ammesse per le targhe sono di cm 20x10. Per le richieste di autorizzazioni che interessano locali dislocati a livelli diversi dal piano terra, deve essere allegata copia del certificato catastale degli stessi per verificare la destinazione d’uso, come previsto dal Piano Particolareggiato del centro storico.
Art.31 Insegne ...........”E’ espressamente vietata l’installazione di insegne a bandiera”. Guardate la foto. Un meraviglioso portico di Teramo. La pavimentazione è da curare, ma lo scorcio sarebbe romantico senza quello sventolio statico e malmesso. Siamo di fronte al comune di Teramo. Tutto il resto è un regolamento. Disatteso ovunque in centro. Guardate la vostra città...
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