Schema di decreto-legge recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
ART. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza) per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle stmtture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'atticolo I dell'Oldinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantiœ la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 399 del IO ottobre 2016 e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembœ 2016, per i casi in cui non pmcedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto pœvisto dall'art. l, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Pmtezione Civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'afiicolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'anicolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembrc 2016. Per le finalità di cui al comma l, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 0 degli elenchi tenuti dalle prefetture — uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo l, 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero di elenchi di operatori economici esistenti formati dalle Regioni, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di *anizzazione con il criterio del prezzo più basso. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post - sisma 2016 n. 5, del 28 novembre 2016, al fine di favorire la rapida esecuzione delle di urbanizzazione di cui all'articolo l, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi. ART. 3 (Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata) l. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convenito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quatto grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo I della legge 20 maggio 2016, n. 76»; b) dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo l, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino ART 4 (Adeguamento termini per la richiesta di contributi) l. All'articolo 8 del decleto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convenito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2016, n. 229, i/ comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla dala di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi I e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessali devono presentav agli Uffci speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilire negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2,. Il mancalo rispe/to del fermine e delle modalità di cui al presenre comma determina l'inammissibilirà della domanda di contributo. ». ART. 5 (Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica) l. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conveKito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono appottate le seguenti modificazioni: a) al comma I , lettera c), le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico»; b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell 'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero wr lo svolgimento, in edifici scolastici nei Comuni di cui all'articolo J della normale atlività educaliva e didattica»; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicalSi da parte del Commissario Straordinario si applicano le disposizioni di cui all'anicolo 63, commi I e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel risFtto dei principi di trasparenza, concorrenza e Il'tazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall' sueeessivo articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal precedente periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefettuœ-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo l, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione ncll.'Anagrafe antimafia di Cui all' articolo 30. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 1 g aprile 2016, n. 50 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 " d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con i vice commissari in sede di cabina di coordinamento di cui all'articolo l, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i Comuni e le Province interessate possono, in luogo dei soggetti attuatori, predispone ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario"; ART. 6
(Conferenza permanente e Conferenze regionali)
1. All'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 5 dicembœ 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» è sostituita dalla seguente
« Conferenza permanente e Conferenze regionali»;
b) al comma 2, quatto periodo, dopo le parole: urbanistici vigenti» sono inserite le
seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in particolare: a) esprime parere
obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro
trema giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; b) approva i
progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del
Commissario, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e acquisisce I 'autorizzazione per gli inferventi sui beni cullurali, che è
resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo; c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle
infi•astrutfure ambienrali»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. per gli interventi privati e per quelli attuati dalle
Regioni ai sensi della lettera a) del comma I dell'arlicolo 15 e dalle Diocesi ai sensi del comma 2
del medesimo articolo 15, che necessi'ano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutelo dei beni
culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite
apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario compefenre o da Itn suo delegato e
composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza
permanente di cui al comma l. Al fine di conteneye al massimo i Tempi della ricostruzione privata
la Conferenza regionale opera, per i progetri di cumpetenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti
stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entry) i lempi
stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all 'articolo 2, comma 2, la concessione dei contributi»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio
per lutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decrelo legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamen/e alle
opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi soltoposti al vincolo ambientale o
ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali»;
t) il comma 6 è sostituito dal seguente «6. Con provvedimenti adolfaTi ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche Ielematiche, di funzionamento e di
convocazione della Conferenza permanente di cui al comma J e delle Conferenze regionali di cui al
comma 4».
2. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
ART. 7
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di
ricostruzione)
2. All'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalia legge
1 5 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I Presidenti delle Regioni Marche ed
Umbria, ai sensi delfiirticolo 1. comma 5, approvano entro il 19 nlarzo 2017; il piano per la
gestione delle macerie e. dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del
presente decreto.»
b) al comma 6: le parole «la raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti «la raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero,
nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il lom trasporto»; dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i
seguenti «Ai fini dei conseguenli adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei
materiali il Comune di origine dei materiali Messi, in deroga all'articolo 183, comma l, lettera j),
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4
insisienti nelle aree urbane su suolo privalo, I 'atlività di raccolta e di trasporto "iene effelluata con
il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privara come disciplinato dall 'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare,
secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei
prowedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente
I 'indicazione del giorno e della data nello quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi
quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal precedente periodo, il Comune
autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso Tnotivaio diniego, la raccolta ed il traporto
dei materiali» ;
c) al comma 7:
l) al quinto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Presidente della regione ai sensi deWarficolo 1, comma S»; le parole «e separazione di flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti aulorizzali di recupero e smallimento» sono sostituite
dalle seguenti separazione e recupel?) (R5) di flussi omogenei di rifiuti per I 'eventuale successivo
trasporlo agli impianti di destinazione finale dellafrazione non recuperabile»;
2) al sesto periodo le parole «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ptvsidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma S";
d) al comma 8 le pamle «del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del
Presiden'e della Regione»;
e) il comma IO è abrogato.
ART.8
(Legalità e trasparenza)
I. All'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b) le parole: "ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di
euro a valere sul Fondo di. cui all'articolo 4" sono sostituite dalle relativi oneri
finanziari, pari a 500.000 euro per eiascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Statomei medesimi anni delle risorse
di cui all'articolo 3, per la sucCessiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione del MinisterOdell'interno. 11 Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"•
b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici
interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi
di ricosrruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva
dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il
possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara
o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32,
comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora
iscritto all 'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la
graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivale le verifiche finalizzale al rilascio
dell 'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispe,'to alle richieste di iscrizione
pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzale che
consentano alla S/rurtura di svolgere le verifiche in tempi celeri. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
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c) al comma 7, primo periodo: dopo le parole «presenre decreto» sono aggiunte le seguenti «, o in
dara successiva,»; dopo le parole «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti
Avvia presentazione della relativa domanda,».
ART. 9
(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata )
1. All'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 5 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, le parole «rapporti di parvnlela» sono sostituite dalle seguenti
«rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e
per gli effetti dell 'articolo I della legge 20 maggio 2016, n. 76»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «11 contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privala, è
stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del JO per cento,
incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro cinquecentomila. Cer
i lavori di importo superioi•e ad euro due milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento.
Con provvedimenti adottati ai sensi dell 'articolo 2, comma 2. sono individuali i criteri e le modalità
di emgazione del contributo previsto dai precedenti periodi, assicurando una graduazione del
contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e
dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciulo un contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,
al nello dell 'WA e dei versamenti previdenziali»;
c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti.
«Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».
ART. 10
(Sostegno alle fasce deboli della p;polazione)
l. Ai fini della mitigazionc dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali
delle fasce deboli della popolazione, ai cittadini residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati I e 2
12 del decreto-legge 17 ottobœ 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del
presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il
medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.
2. Possono accedere alla misura i cittadini in possesso congiuntamente dei seguenti 'equisiti:
a) csscre œsidenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui
all'allegato I alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla
data del 26 ottobre 2016;
b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE
ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembtz 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo
dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito
all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed
a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo
dell'indicatorz della situazione œddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio
immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del
Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi
sismici:
il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, e all'articolo
5 • dellSordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del • 15
novem bre 2016*
b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge
17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza
degli eventi sismici.
5. ln pœsenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento
economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo I , comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla relativa disciplina attuativa. Ai fini del presente
comma, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una
sola unità abitativa.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le
modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le
disposizioni adottate, ai sensi del decreto di cui all'articolo l, comma 239 della legge 1 1 dicembtv
2016, n. 232, ai fini dell'accesso alla Carta SIA per l'anno 2017.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a
valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo l, comma 386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
ART. 11
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari)
1. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge15 dicembre 2016, D'229 sono apportate le seguenti inodifieazioniï
al comma 1 sostituire le parole "a partire dal 24 agosto 2016" con le seguenti: "a partire
rispettivamente dal 24 agosto 2016 dal 26 ottobre 2016";
b) al comma 1, lettera I), sostituire le parole "all'allegato I con le seguenti: "agli allegati 1
c). _ il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 61-bis. sostituii d'imposta, indipendentemente
dal domicilio fiscale,- a richiesta degli interessati residenti
ei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono
operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 10 gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017. La
sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditveffettuata mediante ritenuta alla fonte, si
applica alle ritenute operate ai sensi degli artieôli 23; 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.";
d» al comma Il dopo le parole: dai commi" sono inseritele seguenti: "1-bis,".
2. I termini e le attività di all'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre
2016; n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, u. 229, sono sospesi
dal 219 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione.
ART. 12
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes)
l. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo dell'ordinanza del Capo del Dipafiimento della
pmtezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016Jcome modifiata dall'articolo 7 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento uellà protezione dél -l lm gennaio 2017 e dall'anicolo
dell'ordinanza del CaÈo del Dipartimento della Civile n. 436 del 22 gennaio 2017, i
tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui
all 'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, abilitati all'esercizio della pmfessione relativamente a competenze di
tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle
verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui
all'articolo IO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella
Gametta Ufficiale n. 243 del i 8 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze
commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche
indipendentemente dall'attività progettuale.
2. Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso
nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto
legge n. 189 del 2016.
3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima
del compenso dovuto al professionista.
4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della
scheda AeDES ed ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del
2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche
dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti pm'isti dal
comma 7 del medesimo art. 34, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore
degli interventi di ricostruzione privata-
ART. 13
(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)
1. ln considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da
destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono
acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti
territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e rzalizzate in conformità alle vigenti
disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche le costruzione in zone sismiche, da
destinare tempomneamente alle popolazioni residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle "mne rosse" o dichiarati inagibili con esito di
rilevazione dei danni di tipo ' 'E" o "F" secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
luglio 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di
cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26
agosto 2016 e successive modifiche, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza
(SAE) di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394
del 19 settembre 2016.
2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la
ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai
sensi del comma 2 dell'articolo I dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 394 del 19 settembre 2016.
4. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa
dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai
parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell' Agenzia delle Entrate.
5. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, ia proprietà degli immobili acquisiti ai
sensi del comma I può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica
dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le
risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'anicolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la gestione della situazione di emergenza.
ART.14
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle agende agricole, agroalimentari e zootecniche)
l. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto
zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21 , comma 4, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
è autorizzata la spesa di 22.942—300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento
fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai
sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settemble 2016, e 2
milioni di euro destinati al settore equino.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono
anticipati da AGEA a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla
stessa AGFA dalle regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura con•ispondente alla quota
di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti
dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo
21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229
del 2016.
3. per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'aHicolo 10-
quater, comma l, del decreto legislativo 21 aprilc 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle
imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
4. All'articolo IO, comma l, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole:
« , e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile» sono soppresse.
5. Le imprese agricole ubicate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, nonché nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità
avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa
dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102.
6. Le regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma l, del decreto
legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli
eventi di cui al comma 5 entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della
plzsente legge di conversione.
7. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo l, comma 3, lettera b), del declœto legislativo
n. 102 del 2004 in favoœ delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 5, la
dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'afticolo 1 5 del medesimo decreto legislativo n.
102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministm
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ART. 15
(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e
Chieti )
1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali dell'Aquila edi Chieti, connesse agli eventi
sismici del 2016 e 2017, i tennini di cui all'articolo Il, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma l, pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
ART. 16
(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali)
1. All'alticolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti infine i seguenti periodi.
«Per i soggetti che, alla data del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei
Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle
udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma
4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per
l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano
dalla predetta data e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti
dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello
studio professionale o dell'azienda. La dichiarazione di cui al periodo precedente deve essere
presentata entro il 31 marzo 2017.
2. Quando la dichiarazione di cui all'anicolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-
legge 17 ottobrz 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli
effetti sospensivi pmdotlisi a norma delle disposizioni del comma 9-ter nella formulazione
vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono fatti
salvi gli effetti di sospensione prodottisi sino al 31 marm 2017.
ART.17
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)
I. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convettito, con modificazioni, dalla legge
1 5 dicembre 2016, n. 229, sono apponate le seguenti modificazioni:
a) al comma I :
l) al terzo periodo, le pamle «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituitc dalle
seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di alnv pubbliche
Amministrazioni regionali o locali interessare»;
2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui
ai precedenti periodi»;
3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ferme le previsioni di cui al terzo ed al quarto
periodo, nell 'ambito delle risorse disponibili sulla contabili/ù speciale di cui all 'articolo 4, comma
3, possono essere desrinale ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi sedici milioni di
euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposli dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amminis/razioni regionali o locali interessate, per
assicurare la funzionalità degli Uffìci speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte
delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessali di nuovo IX'rsonale, con contratti a lempo
determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di lipo tecnico
ingegneristico a supporto dell 'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province
e dei Comuni interessati. L 'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto
periodo del presente comma è effertuata con provvedimento del Commissario Straordinario».
b) dopo il comma l, è inserito il seguente: «1-bis Gli incarichi dirigenziali couferiti dalle Regioni
per le finalità di cui al comma l, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui
all 'articolo 19, commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "venti unità" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità" e le parole
"500.000 annui" sono sostituite dalle seguenti "l S milioni di euro annui";
b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) è autorizzato all'utilizzo di una contabilità
speciale dedicata alia gestione dei fondi finalizzati a tutte le attività attinenti gli interventi di messa
in sicurezza, di recupero e di ricostruzione del patrimonio culturale".
3. All'articolo 50 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono appofiate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3: lettera a) la parola: «cinquanta» è sostituita dalla scgucntc: «cento»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano
anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli "fici speciali di cui all 'articolo 3»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. All'a,quazione del presente articolo si prowede, ai sensi
dell'articolo 52, nei limili di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse
disponibili sulla speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».
4 . All'articolo 50- bis, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma I , è inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
comma I e delle unità di personale assegnate con i provvedimenli di cui al comma 2, i Comuni di
cui di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limi/ara agli anni 2017 e 2018, incremen/are la
durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con
professionalità di ripo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del 31 maggio 2010, n. 78, converli/o, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more dell delle procedure
previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico
amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all 'allivilü di
affidamento dei lavori, dei servizi e delle fornituœ, all 'attività di direzione dei lavori e di controllo
sull'esecuzione degli appalti, i Comuni di cui agli allegali I e 2, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo l,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'arlicolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre
2017 e non rinnovabili.
3-ter. I contrarli previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo —
contabile e con esperti iscrirti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all 'esercizio della
professione relativamente a competenze di 'ipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere
pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può
essere superiore al trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla
categoria D dalla contrattazione colleltiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si
applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decrelo-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. relativamente alla non
obbligarorielà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
3- qualer. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie Ikr la sortoscrizione dei contratti
previsti dal comma 3-ter, sono
effettuate con provvedimento del Commissario Straordinario,
d'intesa con i Presidenli delle Regioni — Vicecommissari, assicurando la possibilità per ciascun
Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa in numero non superiore a cinque.
3- quinquies_ ln nessun caso, il numero dei conn•arri che i Comuni di cui agli allegati e 2 sono
autorizzati a stipulare,
ai sensi e per gli effetti del comma 3- bis, può essere superiore a
trecentocinquanta.
3 - sexies. Le nuove e maggiori spese deriwmti dall'attuazione del comma 3-bis sono determinare
3- septies. Le disposizioni di cui ai commi l. 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies e 3- sexies si applicano
anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal
fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle uniti di personale
complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di
nuovo personale, per le rimodulazioni dei contralli di lavoro a tempo parziale già in essere
secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché pr la sottoscrizione di contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinala e continuativa. Con provvedimento del Commissario
straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della prolezione civile e previa deliberazione della
cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo l, comma 5, sono determinati i
profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è
autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma l, sulla base delle richieste da esse
formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il
medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3 -ter, ».
Titolo 11
- Altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio Nazionale
della Protezione Civile.
ART.18
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della Protezione
Civile)
I. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di
coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in
riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici
nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative
pleviste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le
esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli
ed esami, il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione
civile di cui ali'aflicolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 7, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70,
in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma
2, del declZto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento.
A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma I, nel limite complessivo massimo di eulTJ
880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede a sul
Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo l, comma 365, della legge I I dicembre 2016, n.
232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.
ART. 19
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della Protezione Civile)
l. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento
delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in
conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei
commi I e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di
ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o
a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigolx: del
presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilità e l'ineffcacia di cui al periodo pœcedente
sono
rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria
l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della
protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.
TITOLO 111
Disposizioni finanziarie e finali
ART. 20
(Disposizioni finanziarie)
ART. 21 (Disposizioni finali) l. Al decreto-lcggc 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali». 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dclla Repubblica italiana e sarà prescntato alle Camere per la conve13ione in legge. Il decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
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