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Ecco il testo del Decreto Legge Sisma Abruzzo 2016/2017

di Giancarlo Falconi
52 minuti

Schema di decreto-legge recante nuovi interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 

    TITOLO - Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del 2016 e del 2017.  ART.I  (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti)  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apponate le seguenti modificazioni:  a) al comma i:  1) alla lettera l) le pamle: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;  2) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «1-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano  finalizzato a dotare i Comuni individuali ai sensi dell'arficolo I, della micro:onazione sismica di  III livello, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13  novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, disciplinando con  propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a  carico del fondo di cui all'articolo 4, entro il limite di euro 5 milioni e definendo le relative  modalità e pnpcedure di anuazione nel rispetlo dei seguenti criteri:  l) effettuazione degli studi secondo i criteri e gli standard definiti dalla Commissione Tecnica  isfiluita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3907 del 13 novembre 2010;  2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all 'articolo 36,  comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016; n. 50,' entro i limiti ivi previsti, ad  esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa  valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un 'adeguata esperienza professionale  nell 'elaborazione di studi di microzona:ione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui  all 'articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46  e 47 del decreto de/ Presidenle della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ilpossesso dei requisiti  per I 'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nell'apposita  ordinanza commissariale ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;      3) applicazione degli indirizzi e dei criteri standard di cui al punto l, definiti dal Centro per la  Microzonazione Simica e le sue applicazioni (Centro M S) del Consiglio Nazionale delle Ricerche,  sulla base di apposita convenzione sripulata con il Commissario straordinario, alfine di assicurare  la qualità e I 'omogeneiTà degli studi»;  b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con i provvedimenti di cui al comma 2, il  Commissario straordinario può, con specifica motivazione, individuare le singole opere che  rivestono un 'importanza strategica lenendo conto della specificità degli intervenn di ricostruzione  finalizzali al pieno recupero delle attività sociali, economiche, produrtive e dell'efficienza dei  servizi pubblici nei 'erri'ori colpiti dagli eventi sismici verificatisi, anche con riguardo ai criteri  individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 oüobre 2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, assicurandone la realizzazione, sentito il  Presidente dell 'Autorità Nazionale Anficorruzione, secondo le seguenti modalilà applicabili senza  limiti di importo: affidamento di incarichi di proge.•tazione, in deroga alle vigenti disposizioni,  mediante procedure negoziate con almeno cinque p•ofessionisti iscritti nell'elenco speciale di cui  all 'articolo 34; affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture con le pmcedure disciplinate  dall 'articolo 63, commi I e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa motivazione per i  singoli interventi delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all 'ordinaria procedura di  gara stret/amente correlata ai 'empi di realizzazione degli stessi per garantirne I 'operatività ai fini  della ricostruzione.». 
ART. 2 
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)  per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle stmtture  abitative d'emergenza (SAE) di cui all'atticolo I dell'Oldinanza del Capo del Dipartimento  della Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad  usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantiœ la continuità delle attività  economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi  provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione  civile n. 399 del IO ottobre 2016 e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7,  comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13  settembœ 2016, per i casi in cui non pmcedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai  sensi di quanto pœvisto dall'art. l, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  Pmtezione Civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,  e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in  ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei  predetti interventi ai sensi dell'afiicolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'anicolo 5 della medesima ordinanza del Capo del  Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembrc 2016.    Per le finalità di cui al comma l, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno  dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 0 degli elenchi  tenuti dalle prefetture — uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo l, 52, della legge 6  novembre 2012, n. 190, ovvero di elenchi di operatori economici esistenti formati dalle  Regioni, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere  all'aggiudicazione delle opere di *anizzazione con il criterio del prezzo più basso.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza del commissario  straordinario del Governo per la ricostruzione post - sisma 2016 n. 5, del 28 novembre 2016, al  fine di favorire la rapida esecuzione delle di urbanizzazione di cui all'articolo l, comma  3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 415 del 21 novembre  2016, le Regioni provvedono a concedere un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo  a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da  parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi.    ART. 3  (Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata)  l. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convenito, con modificazioni, dalla  legge 14 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quatto grado» sono sostituite dalle seguenti:  «dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti  giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo I della legge 20 maggio 2016, n. 76»;  b) dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo l,  comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino    ART 4  (Adeguamento termini per la richiesta di contributi)  l. All'articolo 8 del decleto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convenito, con modificazioni, dalla  legge 14 dicembre 2016, n. 229, i/ comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni  dalla dala di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi I e 3 e comunque non oltre la  data del 31 luglio 2017, gli interessali devono presentav agli Uffci speciali per la ricostruzione la  documentazione richiesta secondo le modalità stabilire negli appositi provvedimenti commissariali  di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2,. Il mancalo rispe/to del fermine e delle  modalità di cui al presenre comma determina l'inammissibilirà della domanda di contributo. ».    ART. 5  (Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica)  l. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conveKito, con modificazioni, dalla  legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono appottate le seguenti modificazioni:  a) al comma I , lettera c), le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti:  «edifici privati ad uso pubblico»;  b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) predisporre ed approvare piani  finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell 'anno scolastico 2017-2018,  delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero wr lo svolgimento, in  edifici scolastici nei Comuni di cui all'articolo J della normale atlività educaliva e didattica»;  c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei  piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della  procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicalSi da  parte del Commissario Straordinario si applicano le disposizioni di cui all'anicolo 63, commi I e 6,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel risFtto dei principi di trasparenza, concorrenza e  Il'tazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto,  sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque economici iscritti nell'Anagrafe  antimafia degli esecutori prevista dall' sueeessivo articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente  di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal precedente periodo deve  essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefettuœ-uffici  territoriali del Governo ai sensi dell'articolo l, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012,  n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione ncll.'Anagrafe antimafia di Cui all' articolo  30. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione  giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto  legislativo 1 g aprile 2016, n. 50 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 "  d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario  straordinario, d'intesa con i vice commissari in sede di cabina di coordinamento di cui all'articolo l,  comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al  comma 2, lettere a) e b), i Comuni e le Province interessate possono, in luogo dei soggetti attuatori,  predispone ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario";    ART. 6  (Conferenza permanente e Conferenze regionali)  1. All'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge 1 5 dicembœ 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) la rubrica «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» è sostituita dalla seguente  « Conferenza permanente e Conferenze regionali»;  b) al comma 2, quatto periodo, dopo le parole: urbanistici vigenti» sono inserite le  seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del decreto del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;  c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in particolare: a) esprime parere  obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro  trema giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; b) approva i  progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del      Commissario, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti e acquisisce I 'autorizzazione per gli inferventi sui beni cullurali, che è  resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo; c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle  infi•astrutfure ambienrali»;  d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. per gli interventi privati e per quelli attuati dalle  Regioni ai sensi della lettera a) del comma I dell'arlicolo 15 e dalle Diocesi ai sensi del comma 2  del medesimo articolo 15, che necessi'ano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutelo dei beni  culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite  apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario compefenre o da Itn suo delegato e  composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza  permanente di cui al comma l. Al fine di conteneye al massimo i Tempi della ricostruzione privata  la Conferenza regionale opera, per i progetri di cumpetenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti  stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entry) i lempi  stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all 'articolo 2, comma 2, la concessione dei contributi»;  e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio  per lutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni  culturali e del paesaggio di cui al decrelo legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamen/e alle  opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi soltoposti al vincolo ambientale o  ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali»;  t) il comma 6 è sostituito dal seguente «6. Con provvedimenti adolfaTi ai sensi dell'articolo 2,  comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche Ielematiche, di funzionamento e di  convocazione della Conferenza permanente di cui al comma J e delle Conferenze regionali di cui al  comma 4».  2. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.    ART. 7  (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di  ricostruzione)      2. All'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalia legge  1 5 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I Presidenti delle Regioni Marche ed  Umbria, ai sensi delfiirticolo 1. comma 5, approvano entro il 19 nlarzo 2017; il piano per la  gestione delle macerie e. dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del  presente decreto.»  b) al comma 6: le parole «la raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite  dalle seguenti «la raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero,  nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il lom trasporto»; dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i  seguenti «Ai fini dei conseguenli adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei  materiali il Comune di origine dei materiali Messi, in deroga all'articolo 183, comma l, lettera j),  del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4  insisienti nelle aree urbane su suolo privalo, I 'atlività di raccolta e di trasporto "iene effelluata con  il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la  ricostruzione privara come disciplinato dall 'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare,  secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei  prowedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente  I 'indicazione del giorno e della data nello quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi  quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal precedente periodo, il Comune  autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso Tnotivaio diniego, la raccolta ed il traporto  dei materiali» ;  c) al comma 7:  l) al quinto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il  Presidente della regione ai sensi deWarficolo 1, comma S»; le parole «e separazione di flussi  omogenei di rifiuti da avviare agli impianti aulorizzali di recupero e smallimento» sono sostituite  dalle seguenti separazione e recupel?) (R5) di flussi omogenei di rifiuti per I 'eventuale successivo  trasporlo agli impianti di destinazione finale dellafrazione non recuperabile»;  2) al sesto periodo le parole «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il  Ptvsidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma S";   d) al comma 8 le pamle «del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del  Presiden'e della Regione»;  e) il comma IO è abrogato.    ART.8  (Legalità e trasparenza)  I. All'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge  15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 4, lettera b) le parole: "ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di  euro a valere sul Fondo di. cui all'articolo 4" sono sostituite dalle relativi oneri  finanziari, pari a 500.000 euro per eiascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante  corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Statomei medesimi anni delle risorse  di cui all'articolo 3, per la sucCessiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato  di previsione del MinisterOdell'interno. 11 Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"•  b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici  interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi  di ricosrruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva  dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il  possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara  o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32,  comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora  iscritto all 'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la  graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivale le verifiche finalizzale al rilascio  dell 'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispe,'to alle richieste di iscrizione  pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzale che  consentano alla S/rurtura di svolgere le verifiche in tempi celeri. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;    ****** Result for Image/Page 12 ****** c) al comma 7, primo periodo: dopo le parole «presenre decreto» sono aggiunte le seguenti «, o in  dara successiva,»; dopo le parole «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti  Avvia presentazione della relativa domanda,».  ART. 9  (Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata )  1. All'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge 1 5 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 4, primo periodo, le parole «rapporti di parvnlela» sono sostituite dalle seguenti  «rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e  per gli effetti dell 'articolo I della legge 20 maggio 2016, n. 76»;  b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «11 contributo massimo, a carico del Commissario  straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privala, è  stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del JO per cento,  incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro cinquecentomila. Cer  i lavori di importo superioi•e ad euro due milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento.  Con provvedimenti adottati ai sensi dell 'articolo 2, comma 2. sono individuali i criteri e le modalità  di emgazione del contributo previsto dai precedenti periodi, assicurando una graduazione del  contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e  dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciulo un contributo  aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al nello dell 'WA e dei versamenti previdenziali»;  c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti.  «Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».  ART. 10  (Sostegno alle fasce deboli della p;polazione)  l. Ai fini della mitigazionc dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali  delle fasce deboli della popolazione, ai cittadini residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati I e 2  12 del decreto-legge 17 ottobœ 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016, n. 229, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del  presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il  medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.  2. Possono accedere alla misura i cittadini in possesso congiuntamente dei seguenti 'equisiti:  a) csscre œsidenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui  all'allegato I alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla  data del 26 ottobre 2016;  b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE  ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.  3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del  decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembtz 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo  dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito  all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed  a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo  dell'indicatorz della situazione œddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio  immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.  4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del  Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi  sismici:  il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del  Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, e all'articolo  5 • dellSordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del • 15  novem bre 2016*  b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge  17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229;  c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza  degli eventi sismici.  5. ln pœsenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento  economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo I , comma 387, lettera a),  della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla relativa disciplina attuativa. Ai fini del presente  comma, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una  sola unità abitativa.  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le  modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.  7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le  disposizioni adottate, ai sensi del decreto di cui all'articolo l, comma 239 della legge 1 1 dicembtv  2016, n. 232, ai fini dell'accesso alla Carta SIA per l'anno 2017.  8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a  valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo l, comma 386,  della legge 28 dicembre 2015, n. 208.    ART. 11  (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari)  1. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla legge15 dicembre 2016, D'229 sono apportate le seguenti inodifieazioniï  al comma 1 sostituire le parole "a partire dal 24 agosto 2016" con le seguenti: "a partire  rispettivamente dal 24 agosto 2016 dal 26 ottobre 2016";  b) al comma 1, lettera I), sostituire le parole "all'allegato I con le seguenti: "agli allegati 1  c). _ il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 61-bis. sostituii d'imposta, indipendentemente  dal domicilio fiscale,- a richiesta degli interessati residenti  ei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono  operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 10 gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017. La   sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditveffettuata mediante ritenuta alla fonte, si  applica alle ritenute operate ai sensi degli artieôli 23; 24 e 29 del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.";  d» al comma Il dopo le parole: dai commi" sono inseritele seguenti: "1-bis,".  2. I termini e le attività di all'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre  2016; n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, u. 229, sono sospesi  dal 219 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di  sospensione.    ART. 12  (Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes)  l. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo dell'ordinanza del Capo del Dipafiimento della  pmtezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016Jcome modifiata dall'articolo 7 dell'ordinanza del  Capo del Dipartimento uellà protezione dél -l lm gennaio 2017 e dall'anicolo  dell'ordinanza del CaÈo del Dipartimento della Civile n. 436 del 22 gennaio 2017, i  tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui  all 'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge  15 dicembre 2016, n. 229, abilitati all'esercizio della pmfessione relativamente a competenze di  tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle  verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui  all'articolo IO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella  Gametta Ufficiale n. 243 del i 8 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze  commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche  indipendentemente dall'attività progettuale.  2. Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso  nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto  legge n. 189 del 2016.  3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima  del compenso dovuto al professionista.   4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della  scheda AeDES ed ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del  2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche  dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti pm'isti dal  comma 7 del medesimo art. 34, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore  degli interventi di ricostruzione privata-    ART. 13  (Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)  1. ln considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da  destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono  acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti  territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e rzalizzate in conformità alle vigenti  disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche le costruzione in zone sismiche, da  destinare tempomneamente alle popolazioni residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi  sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle "mne rosse" o dichiarati inagibili con esito di  rilevazione dei danni di tipo ' 'E" o "F" secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  luglio 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di  cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26  agosto 2016 e successive modifiche, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza  (SAE) di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394  del 19 settembre 2016.  2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la  ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai  sensi del comma 2 dell'articolo I dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile  n. 394 del 19 settembre 2016.  4. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento della Protezione Civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa  dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai  parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del  Mercato Immobiliare dell' Agenzia delle Entrate.   5. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, ia proprietà degli immobili acquisiti ai  sensi del comma I può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica  dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le  risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'anicolo 5 della  legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la gestione della situazione di emergenza.    ART.14  (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle agende agricole, agroalimentari e zootecniche)  l. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto  zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21 , comma 4, del decreto-  legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  è autorizzata la spesa di 22.942—300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento  fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai  sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settemble 2016, e 2  milioni di euro destinati al settore equino.  2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono  anticipati da AGEA a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla  stessa AGFA dalle regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura con•ispondente alla quota  di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti  dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo  21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229  del 2016.  3. per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'aHicolo 10-  quater, comma l, del decreto legislativo 21 aprilc 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle  imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.  4. All'articolo IO, comma l, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole:  « , e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile» sono soppresse.  5. Le imprese agricole ubicate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal  24 agosto 2016, nonché nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità  avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative  agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa  dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102.  6. Le regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma l, del decreto  legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli  eventi di cui al comma 5 entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della  plzsente legge di conversione.  7. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo l, comma 3, lettera b), del declœto legislativo  n. 102 del 2004 in favoœ delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 5, la  dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'afticolo 1 5 del medesimo decreto legislativo n.  102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente  comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione  del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministm  dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di bilancio.    ART. 15  (Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e  Chieti )  1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali dell'Aquila edi Chieti, connesse agli eventi  sismici del 2016 e 2017, i tennini di cui all'articolo Il, comma 3, primo periodo, del decreto  legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.  2. Ai maggiori oneri di cui al comma l, pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per  ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.    ART. 16  (Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali)  1. All'alticolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con  modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti infine i seguenti periodi.  «Per i soggetti che, alla data del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei  Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle  udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma  4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per  l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano  dalla predetta data e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti  dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello  studio professionale o dell'azienda. La dichiarazione di cui al periodo precedente deve essere  presentata entro il 31 marzo 2017.  2. Quando la dichiarazione di cui all'anicolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-  legge 17 ottobrz 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli  effetti sospensivi pmdotlisi a norma delle disposizioni del comma 9-ter nella formulazione  vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono fatti  salvi gli effetti di sospensione prodottisi sino al 31 marm 2017.    ART.17 (Ulteriori disposizioni in materia di personale)  I. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convettito, con modificazioni, dalla legge  1 5 dicembre 2016, n. 229, sono apponate le seguenti modificazioni:  a) al comma I :  l) al terzo periodo, le pamle «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituitc dalle  seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di alnv pubbliche  Amministrazioni regionali o locali interessare»;  2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui  ai precedenti periodi»;  3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ferme le previsioni di cui al terzo ed al quarto  periodo, nell 'ambito delle risorse disponibili sulla contabili/ù speciale di cui all 'articolo 4, comma  3, possono essere desrinale ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi sedici milioni di  euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposli dalle Regioni, dalle Province,  dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amminis/razioni regionali o locali interessate, per  assicurare la funzionalità degli Uffìci speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte  delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessali di nuovo IX'rsonale, con contratti a lempo  determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di lipo tecnico  ingegneristico a supporto dell 'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province  e dei Comuni interessati. L 'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto  periodo del presente comma è effertuata con provvedimento del Commissario Straordinario».  b) dopo il comma l, è inserito il seguente: «1-bis Gli incarichi dirigenziali couferiti dalle Regioni  per le finalità di cui al comma l, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui  all 'articolo 19, commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».  2. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con  modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla lettera a), le parole: "venti unità" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità" e le parole  "500.000 annui" sono sostituite dalle seguenti "l S milioni di euro annui";  b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) è autorizzato all'utilizzo di una contabilità  speciale dedicata alia gestione dei fondi finalizzati a tutte le attività attinenti gli interventi di messa  in sicurezza, di recupero e di ricostruzione del patrimonio culturale".  3. All'articolo 50 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono appofiate le seguenti modificazioni:  a) al comma 3: lettera a) la parola: «cinquanta» è sostituita dalla scgucntc: «cento»;  b) dopo il comma 7, è inserito il seguente «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano  anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli "fici speciali di cui all 'articolo 3»;    c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. All'a,quazione del presente articolo si prowede, ai sensi  dell'articolo 52, nei limili di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui  per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse  disponibili sulla speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5  milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».  4 . All'articolo 50- bis, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) dopo il comma I , è inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal  comma I e delle unità di personale assegnate con i provvedimenli di cui al comma 2, i Comuni di  cui di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limi/ara agli anni 2017 e 2018, incremen/are la  durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con  professionalità di ripo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di  personale di cui all'articolo 9, comma 28, del 31 maggio 2010, n. 78, converli/o, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;  b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more dell delle procedure  previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico  amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all 'allivilü di  affidamento dei lavori, dei servizi e delle fornituœ, all 'attività di direzione dei lavori e di controllo  sull'esecuzione degli appalti, i Comuni di cui agli allegali I e 2, in deroga ai vincoli di  contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo l,  commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro  autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'arlicolo 7,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre  2017 e non rinnovabili.  3-ter. I contrarli previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed  apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con  esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo —  contabile e con esperti iscrirti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all 'esercizio della  professione relativamente a competenze di 'ipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può  essere superiore al trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla    categoria D dalla contrattazione colleltiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decrelo-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. relativamente alla non  obbligarorielà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.  3- qualer. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie Ikr la sortoscrizione dei contratti  previsti dal comma 3-ter, sono  effettuate con provvedimento del Commissario Straordinario,  d'intesa con i Presidenli delle Regioni — Vicecommissari, assicurando la possibilità per ciascun  Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e  continuativa in numero non superiore a cinque.  3- quinquies_ ln nessun caso, il numero dei conn•arri che i Comuni di cui agli allegati e 2 sono  autorizzati a stipulare,  ai sensi e per gli effetti del comma 3- bis, può essere superiore a  trecentocinquanta.  3 - sexies. Le nuove e maggiori spese deriwmti dall'attuazione del comma 3-bis sono determinare  3- septies. Le disposizioni di cui ai commi l. 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies e 3- sexies si applicano  anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal  fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle uniti di personale  complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di  nuovo personale, per le rimodulazioni dei contralli di lavoro a tempo parziale già in essere  secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché pr la sottoscrizione di contratti di lavoro  autonomo di collaborazione coordinala e continuativa. Con provvedimento del Commissario  straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della prolezione civile e previa deliberazione della  cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo l, comma 5, sono determinati i  profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è  autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma l, sulla base delle richieste da esse  formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il  medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di  lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3 -ter, ».    Titolo 11  - Altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio Nazionale  della Protezione Civile.    ART.18  (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della Protezione  Civile)  I. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di  coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in  riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici  nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative  pleviste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le  esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli  ed esami, il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione  civile di cui ali'aflicolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto  previsto dall'articolo 7, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70,  in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma  2, del declZto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento.  A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei  ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma I, nel limite complessivo massimo di eulTJ  880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede a sul  Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo l, comma 365, della legge I I dicembre 2016, n.  232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.    ART. 19  (Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della Protezione Civile)  l. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma  dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento  delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in  conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei  commi I e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di  ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o  a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigolx: del  presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilità e l'ineffcacia di cui al periodo pœcedente  sono  rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria  l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della  protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.  TITOLO 111  Disposizioni finanziarie e finali    ART. 20  (Disposizioni finanziarie) 
ART. 21  (Disposizioni finali)  l. Al decreto-lcggc 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016, n. 229, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali»  sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e  finali».  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale dclla Repubblica italiana e sarà prescntato alle Camere per la conve13ione in  legge.  Il decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti  normativi della Repubblica italiana.   

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