Ho troppa stima per Lilli Mandara per pensare che possa credere che la Corte dei Conti abbia il potere di essere ascoltata.*
Navighiamo da anni tra denunce di incompatibilità, appalti illegittimi talmente illegittimi che l'illegittimità è diventata di moda.
Un cult.
Scrive la giornalista Mandara " La Corte dei Conti chiede lo scioglimento del consiglio regionale d’Abruzzo in base agli articoli 120 e 126 della Costituzione. E segnala le violazioni di legge della Regione al presidente del consiglio dei ministri. La sentenza è di pochissimi giorni fa, il 17 luglio. Una bomba sull’estate dell’Abruzzo. E’ un quadro fosco quello delineato dall’organo di controllo, un quadro di omissioni, di violazioni e di persistente menefreghismo: la Regione Abruzzo poggia la sua attività su un avanzo presunto, ha bilanci che non hanno le gambe per camminare. In pratica non ha riallineato i conti pubblici. E le conseguenze possono essere gravissime".
Art 120 della Costituzione "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art 126 della Costituzione " Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Preisdente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso compotano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Le risponde Maurizio Acerbo " ...per anni come Rifondazione Abruzzo abbiamo denunciato il trucco della ritardata approvazione dei consuntivi con communicati, interrogazioni, interventi in aula...".
Tutto inutile.
Siamo andati a leggere gli inadempimenti segnalati dalla Corte dei Conti. Si legge" ....alla data odierna, il perseverare dei seguenti inadempimenti contabili della Regione Abruzzo: - mancata adozione delle misure consequenziali alla parifica 2012, individuabili come di seguito:
1) mancata conclusione del procedimento di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2013;
2) mancato riallineamento del ciclo di bilancio ad una tempistica conforme a normativa;
3) mancato utilizzo dell'istituto di assestamento di bilancio per il 2013, 2014 ed anche, alla data odierna, per il 2015, e del riaccertamento dei residui per il 2013 e per il 2014;
4)mancata esatta definizione del saldo netto da finanziare e del disavanzo effettivo di gestione;
5) mancata conseguente iscrizione, nel bilancio di previsione 2015, del disavanzo effettivo di gestione, risultante da procedure certe e definitive; - violazione del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; - violazione dei termini cbntenuti negli articoli del decreto legislativo n. 118/2011, concernenti il riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2014 e I'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014;
www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/abruzzo/pronunce/2015/delibera_191_2015.pdf
D'Alfonso farà spallucce e andrà avanti.
In nome del ricordo di sua zia e di quel senso forte di auto stima.
Un' auto usata.
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