TERAMO – Una diffida urgente alla Provincia di Teramo con una richiesta precisa: annullare in autotutela, entro il prossimo 4 settembre, l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per i lavori di miglioramento della sicurezza delle opere laterali di ritenuta, vale a dire guardrail metallici, relativo all’annualità 2025.
L’istanza, datata 21 agosto 2026, è stata presentata da una amministratrice unica e legale rappresentante di una società interessata ed è indirizzata alla Provincia di Teramo, con comunicazione anche al dirigente dell’Area 3 Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche e al Rup.
Al centro della contestazione c’è la determina dirigenziale numero 189 del 4 marzo 2026, con la quale la Provincia ha aggiudicato l’Accordo Quadro per i lavori sui guardrail al raggruppamento temporaneo di imprese. L’importo indicato negli atti è di 176.250,05 euro oltre Iva, con un ribasso del 18,150 per cento.
Secondo quanto sostenuto nella diffida, uno dei nodi principali riguarderebbe la qualificazione SOA per la categoria OS12-A, relativa a barriere e protezioni stradali. La società istante afferma che l’attestazione prodotta da Xxxx coprirebbe esclusivamente la categoria OG3, classifica I, senza comprendere la OS12-A. Da qui la contestazione secondo cui la mandante non avrebbe posseduto la qualificazione necessaria per la quota di lavori assegnata all’interno del raggruppamento.
Si tratta, va sottolineato, di rilievi formulati dalla società firmataria della diffida e che dovranno essere valutati dagli uffici competenti.
Nell’istanza viene inoltre contestata una presunta dichiarazione non corrispondente al contenuto dell’attestazione SOA proprio sul possesso della categoria OS12-A. La diffida richiama anche l’attività societaria di Xxxccc nel settore della messa in sicurezza e sostituzione di manufatti stradali, tra cui guardrail e barriere.
Un secondo fronte riguarda Xxxxxx Secondo il documento, la certificazione ISO 9001 riportata nell’attestazione SOA prodotta in gara aveva scadenza il 4 gennaio 2026, mentre il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 2 febbraio. La diffida sostiene quindi che, alla data della gara, la certificazione risultasse scaduta da 29 giorni.
Tra le ulteriori criticità indicate viene segnalata anche la presunta omissione, nella documentazione di gara, dell’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. La società istante sostiene inoltre che dalla determina di aggiudicazione non emergerebbe una dichiarazione del raggruppamento sul CCNL destinato al personale impiegato nei lavori.
La diffida richiama poi i verbali di gara per evidenziare che non risulterebbero né un avvalimento della qualificazione SOA né una cooptazione della società mandante. Secondo la ricostruzione contenuta nell’atto, Xxxcccc avrebbe quindi partecipato come normale componente del raggruppamento, con l’obbligo di possedere autonomamente la qualificazione richiesta.
C’è anche un ulteriore passaggio sul DGUE. Nel corso della seduta del 4 febbraio, la Commissione avrebbe rilevato una discordanza nella documentazione di Xxxxxxx, che nel DGUE originario avrebbe dichiarato di non partecipare alla procedura insieme ad altri operatori, nonostante la partecipazione in RTI. Fu quindi attivato il soccorso istruttorio e la documentazione venne successivamente rettificata, con ammissione del raggruppamento.
La data chiave indicata nell’istanza è il 4 settembre 2026. Secondo la società firmataria, sarebbe quello il termine ordinario di sei mesi previsto dall’articolo 21-nonies della legge 241 del 1990, calcolato dalla determina di aggiudicazione del 4 marzo.
Le richieste alla Provincia sono nette: annullamento dell’aggiudicazione, esclusione del raggruppamento XXXXXX, valutazione di una segnalazione all’ANAC, eventuale aggiudicazione al secondo classificato oppure rinnovo della procedura qualora non vi fossero i presupposti per lo scorrimento della graduatoria. Viene inoltre chiesto un riscontro espresso entro 30 giorni.
Nella parte finale vengono preannunciate, in caso di mancato riscontro o mancata autotutela, possibili iniziative davanti al TAR Abruzzo, all’ANAC e alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’eventuale danno erariale.
Ora la questione passa alla Provincia di Teramo, chiamata a verificare nel merito tutte le contestazioni contenute nella diffida e a stabilire se sussistano o meno i presupposti per intervenire sull’aggiudicazione. Il 4 settembre, indicato nell’atto come termine decisivo per l’esercizio ordinario dell’autotutela, diventa così la prima scadenza da cerchiare sul calendario.
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