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A 50 km orari con una bici elettrica. Fate attenzione alla omologazione...

di Giancarlo Falconi
1 minuto

Il video mostra un rider su di una bici elettrica che sfiora i 50km orari senza pedalare in via Po a Teramo. In questo caso tutto verrebbe equiparato a un ciclomotore e il proprietario è tenuto a rispettare l'omologazione, l'assicurazione e tutti i criteri di legge. Siamo sicuri che la bici elettrica del rider sia rispondente alle norme del codice della strada anche se in Italia sono in aumento esponenziale i sequestri di questi mezzi perchè non omologati. 

Le differenze.

1. Bicicletta a pedalata assistita (EPAC)
È definita dal Codice della Strada (art. 50) e dalla normativa UE recepita in Italia come:
un velocipede (cioè una bicicletta a tutti gli effetti)
con motore elettrico ausiliario
che:
si attiva solo mentre pedali
si interrompe se smetti di pedalare
si disattiva a 25 km/h
ha potenza massima 0,25 kW (250 W)

Conseguenza giuridica:
NON è un veicolo a motore
NON serve targa, assicurazione, patente
circola come una bici normale

“Bici elettrica” (nel senso NON conforme al CdS)
Quando si parla di “bici elettrica” in senso normativo (non giornalistico), si intende un mezzo che:
può funzionare anche senza pedalare (acceleratore o trazione autonoma)
oppure supera limiti di:
250 W
25 km/h
👉 In questo caso:
NON è più un velocipede
diventa un veicolo a motore (tipo ciclomotore)
richiede: omologazione, assicurazione.

Sanzioni principali
❌ 1. Circolazione senza immatricolazione
Violazione: art. 93 CdS
Sanzione:
multa: circa 165 – 661 €
sequestro del veicolo
❌ 2. Senza assicurazione
Violazione: art. 193 CdS
Sanzione:
multa: 866 – 3.464 €
sequestro del veicolo
❌ 3. Senza patente (se richiesta)
Violazione: art. 116 CdS
Sanzione:
multa: 5.000 – 30.000 €
possibile fermo amministrativo
❌ 4. Senza casco (obbligatorio per ciclomotori)
Violazione: art. 171 CdS
Sanzione:
multa: 83 – 333 €

Guardate https://youtube.com/shorts/8p9c_hBQoyc?is=K_B0jrtnuv6TvM8N

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