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La pessima figura dell'Asp 2...Revocato l'affidamento per il G.F.

di Giancarlo Falconi
10 minuti

La sintesi è nel comunicato del segretario provinciale UGL Armando Foschi.


Se sono state seguite le prescrizioni previste dall’art. 4 della L. 300/1970 così come modificato dall’art. 23, comma 1, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 che recita “Impianti audiovisivi. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. … In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”. Diversamente si chiede di sapere per quali motivi non è stato dato seguito alla cogente disposizione normativa; - Se è stato redatto e approvato dal Consiglio d’Amministrazione della Asp 2 della Provincia di Teramo, con delibera specifica, il Regolamento obbligatorio per definire i criteri e le modalità di installazione e utilizzo dell’impianto di videosorveglianza al fine di garantire che il relativo trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, come previsto dal Regolamento Europeo n.679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; dal Decreto Legislativo 196/2003 (Codice Privacy) e allegato tecnico nella sua versione aggiornata al Decreto Legislativo 101/2018; dal Provvedimento generale sulla Videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010; dalle Linee Guida n.3/2020 sul trattamento dei dati personali attraverso la videosorveglianza; - Se è stato stipulato il previsto accordo collettivo con la RSU/RSA aziendale e, diversamente, per quali motivi non è stato dato seguito alla cogente disposizione normativa;

- Se, in mancanza del predetto accordo, che non risulta richiesto, è stato interessato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, diversamente, per quali motivi non è stato dato seguito alla cogente disposizione normativa; - Se la predetta apparecchiatura sia accessibile e da chi da remoto tramite appositi username e password; - Se, in caso affermativo del punto precedente, sia stato individuato il dipendente dell’azienda che ha facoltà di accedere all’impianto di che trattasi; - Se il dipendente di cui al punto precedente è il Responsabile della Privacy e del Trattamento dei dati dell’azienda; - Se tale dipendente, qualora non fosse quello indicato al punto precedente così come previsto dalla normativa sia stato appositamente delegato dal Responsabile della Privacy e del Trattamento dei dati; - Se l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” sia stato autorizzato e da chi, ricordando che esso è previsto solo in casi eccezionali debitamente motivati;

- Se l’impianto con l’accesso alle immagini registrate, da remoto e non, che deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei log di accesso per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi, ha tale funzionalità di cui, nella richiamata determina non vi è riscontro; - Se il responsabile dell’area tecnica ha proceduto (tramite informativa, comunicazione agli uffici, ecc.) ad informare i colleghi della sede aziendale interessata della installazione dell’impianto di che trattasi; - Se il responsabile in indirizzo, sia stato appositamente delegato dal Responsabile della Privacy e del Trattamento dei dati dell’azienda e abbia assolto l’obbligo di rilasciare l’informativa ai soggetti interessati dal trattamento dei dati, indicando la finalità e le modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione delle verifiche e, diversamente, per quali motivi non è stato dato seguito alla cogente disposizione normativa;

- Se corrisponde al vero l’installazione, già avvenuta, di un impianto di videosorveglianza presso la Fattoria Sociale denominata ‘Rurabilandia’, che rientra tra i servizi erogati dalla Asp 2 della provincia di Teramo e, in caso affermativo, se siano state espletate tutte le suindicate procedure obbligatorie propedeutiche a detta installazione. In più, nel merito della nuova determina, pare doveroso sollevare ulteriori problematiche di seguito meglio specificate:  Nella precedente determina n.32 del 01/07/2020, annullata con la determina n.55 del 04/11/2020, si affidava il servizio di vigilanza alla Ditta SECURITALIA (come meglio sopra generalizzata) che avrebbe fornito il ‘servizio per 36 mesi, così specificato: installazione in comodato d’uso per 36 mesi di n. 3 telecamere; servizio di videosorveglianza con acquisizione delle immagini sulle 24 ore e per 365 giorni l’anno, per un periodo di 36 mesi; intervento delle pattuglie in caso di allarme sulle 24 ore e per 365 giorni l’anno, per un periodo di 36 mesi; manutenzione dell’impianto per 36 mesi”, dietro il pagamento della somma complessiva pari a € 4.040,00 oltre Iva. Come si legge nella determina n.55 del 04/11/2020, ‘a oggi il servizio affidato non ha ancora avuto avvio; che nella determina sopra richiamata, per mero errore materiale, è stato indicato tra i servizi affidati, è stato inserito l’intervento delle pattuglie in caso di allarme ma, considerando che non sono previsti impianti di allarme, il servizio non può essere affidato e, al punto 3) del dispositivo, è stato inserito l’importo errato di € 4.040,00 oltre IVA’. Orbene, nella nuova determina la stessa Ditta SECURITALIA effettuerà il ‘servizio per 36 mesi, così specificato: installazione in comodato d’uso per 36 mesi di n. 3 telecamere; servizio di videosorveglianza con acquisizione delle immagini sulle 24 ore e per 365 giorni l’anno, per un periodo di 36 mesi; manutenzione dell’impianto per 36 mesi”, ma questa volta per la somma di € 4.280,00 oltre Iva, con una maggiorazione di € 240,00 oltre Iva rispetto al primo preventivo. Converrà che suona alquanto anomalo, se non bizzarro, che un servizio evidentemente ridotto, impoverito in termini di vigilanza, con la soppressione del servizio di intervento delle pattuglie in caso di allarme, costi di più. A questo punto pare doveroso da parte sua, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica della Asp 2 della Provincia di Teramo, fornire in modo trasparente l’effettivo costo dei singoli servizi prestati, indicando la spesa non a corpo ma per singola prestazione fornendo il preventivo di dettaglio sicuramente in possesso del Responsabile dell’Area Tecnica dell’ASP 2 della Provincia di Teramo;  Nella determina n.55 del 04/11/2020, si legge, a pag.4, ‘di affidare, in conseguenza anche delle indicazioni ricevute per le vie brevi dalla Presidenza dell’Ente, il servizio meglio descritto al precedente punto 2, alla ditta SECURITALIA SPA come sopra generalizzata, per l’importo pari a € 4.280,00 oltre Iva’.

Nel merito si chiede di conoscere quali siano state le ‘indicazioni ricevute per le vie brevi dalla Presidenza dell’Ente di affidare…il servizio meglio descritto al precedente punto 2 alla ditta SECURITALIA SPA’, ovvero a una ditta ben specifica. Si chiede di conoscere cosa si intenda per ‘le vie brevi’, ovvero telefonata, fax, mail, chiacchierata verbale al bar o in ufficio o una disposizione formale e istituzionale debitamente protocollata e, in quest’ultimo caso, si chiede di produrre tale disposizione formale e istituzionale debitamente protocollata che, a nostro giudizio, se esistente, andava allegata all’atto di determina per correttezza procedurale amministrativa. Converrà che, anche in questo caso, pare alquanto anomalo e bizzarro che l’affidamento di un servizio di tale delicatezza e rilevanza possa essere ‘indicato’ attraverso vie non-formali né giuridicamente rilevabili e rintracciabili e soprattutto appare bizzarra che possano essere state fornite ‘indicazioni circa l’affidamento di un servizio a una ditta specifica’, come di fatto ravvisabile nella sua determina, anziché ricorrere a una procedura amministrativa che, visto l’importo ridotto del servizio, richiede almeno la fornitura di n.3 preventivi;  Nella determina n.55 del 04/11/2020, si legge, a pag.4, ‘di stabilire che il pagamento di quanto dovuto avverrà nel seguente modo a seguito di presentazione di regolare fattura: canone mensile pari a €100,00 oltre IVA per 36 mesi; €200,00 come contributo una tantum dopo l’installazione e il collegamento delle telecamere; canone mensile pari a €120,00 oltre IVA per 24 mesi a decorrere dal secondo anno di contratto’. Facendo una semplicissima somma matematica, emerge che, secondo questa procedura, la ASP 2 della Provincia di Teramo, alla fine del contratto, pagherà non € 4.280,00 oltre IVA, ma € 6.680,00 oltre IVA, ovvero: €100,00 oltre IVA per 36 mesi, ovvero €3.600,00 oltre IVA; €200,00 una tantum; €120,00 oltre IVA per 24 mesi, a decorrere dal secondo anno di contratto, ovvero €2.880,00 oltre IVA. È evidente che nei termini contrattuali ci sia più di un difetto amministrativo che espone la ASP 2 della Provincia di Teramo a un pesante contenzioso che, visto quanto riportato nero su bianco, in una determina di affidamento del servizio di fatto esecutiva, la vedrà necessariamente soccombere, e che dunque già oggi richiede l’individuazione delle esatte responsabilità di tali macroscopici difetti amministrativo-contabili

La scrivente Organizzazione Sindacale, a fronte delle numerose e documentate obiezioni sollevate e consapevole della necessità di individuare un equilibrio fra interessi contrapposti di rango costituzionale: da un lato le aspettative di sicurezza, dall’altro la tutela della privacy, ritiene assolutamente non derogabili le esigenze datoriali con la tutela dei diritti dei lavoratori, storicamente garantiti a livello normativo. Si chiede dunque che la determina n.55/2020 del 04/11/2020 venga immediatamente revocata al fine di ottemperare, in via obbligatoriamente preliminare, alle fasi propedeutiche di concertazione sindacale su richiamate nel corso di un incontro che riteniamo sia necessario, oltre che normativamente, doveroso convocare. Resta inteso che, perdurando l’inerzia, la vicenda e le perplessità riscontrate nella suddetta determina saranno portate a conoscenza delle competenti autorità. Certi di un sollecito riscontro, si porgono Distinti saluti Il Segretario Provinciale UGL Armando Foschi

Indovinate il finale?
Revoca dell'affidamento per ...( fate attenzione) per i principi del buon andamento dell'azione amministrativa".
Bella figura. Ci piacerebbe un commento da importanti rappresentanti della Lega di Salvini in Abruzzo che hanno fatto della sicurezza un principio da sorvegliare.
Che ne pensano Giuliante o Febbraro ? ( mi sono ricordato il nome ma in queste occasioni come non citarlo? Dicono che sia un grande esperto di sicurezza. Occhio alla risposta. Sarà video sorvegliata). 

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