TERAMO – La partita sulla gara per il servizio di ripristino delle condizioni stradali dopo gli incidenti non sembra destinata a chiudersi negli uffici del Comune di Teramo. Al contrario, il contenzioso starebbe entrando nella sua fase più delicata, tra ANAC, ricorso al Tribunale amministrativo regionale e una possibile richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Ente.
L’ultimatum contenuto nella diffida inviata dalla società interessata è scaduto il 31 luglio. Dieci giorni erano stati concessi all’Amministrazione comunale per procedere all’annullamento in autotutela dell’intera procedura, compresa l’aggiudicazione definitiva.
La risposta arrivata dal Comune sarebbe stata considerata dai legali della società «altamente insufficiente». Da qui la decisione di proseguire nelle sedi già annunciate.
Sul tavolo ci sarebbero sei esposti presentati all’ANAC. Uno di questi sarebbe arrivato all’UVS, l’Ufficio Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza, struttura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione competente anche per particolari attività di vigilanza nel settore dei contratti pubblici.
Parallelamente, i legali avrebbero iniziato a predisporre il ricorso davanti al TAR Abruzzo.
Ma il vero nodo politico-amministrativo della vicenda riguarderebbe ora il parere predisposto dal Segretario generale e dall’Avvocatura civica in relazione al DUP.
Secondo la lettura sostenuta dalla società contestatrice, quel documento avrebbe finito per mettere al riparo soprattutto la componente politica del Consiglio comunale, lasciando invece sulle strutture gestionali e tecniche il peso delle eventuali conseguenze degli atti adottati.
Il primo punto riguarda la posizione del comandante della Polizia Locale.
Per sostenere la correttezza della programmazione contenuta nel DUP, nel parere sarebbe stato evidenziato che alla data del 30 giugno 2026 l’Area dirigenziale della Polizia Locale non risultava operativa e che il comandante non era formalmente inquadrato come dirigente.
Ed è proprio su questa affermazione che potrebbe concentrarsi una delle contestazioni davanti al giudice amministrativo.
La tesi della società è netta: se il comandante non possedeva la qualifica dirigenziale, occorrerà verificare la legittimità degli atti di gara da lui sottoscritti o adottati nell’esercizio di quelle funzioni, compresa la determina posta a monte della procedura.
Un altro passaggio ritenuto centrale è quello nel quale l’Avvocatura chiarirebbe che il DUP non avrebbe alcuna funzione sanante rispetto agli atti gestionali precedentemente adottati.
Per i legali della società questo elemento potrebbe assumere un peso decisivo nel ricorso: l’eventuale illegittimità dell’atto presupposto potrebbe infatti essere utilizzata per contestare anche gli atti successivi della procedura, compresa l’aggiudicazione definitiva.
C’è poi il tema delle responsabilità amministrative e contabili.
Nel parere si richiamerebbe anche la disciplina introdotta dalla cosiddetta “Legge Foti”, evidenziando come l’eventuale responsabilità per il danno erariale debba essere valutata con riferimento ai soggetti che hanno materialmente adottato gli atti gestionali.
È proprio questo passaggio che alimenta la lettura più dura della vicenda: secondo alcuni pareri, mentre il livello politico verrebbe preservato dall’approvazione del DUP, dirigenti, funzionari e tecnici resterebbero direttamente esposti all’esito di un eventuale contenzioso.
Naturalmente sarà il TAR, qualora il ricorso venga effettivamente depositato, a stabilire se le contestazioni siano fondate e se gli atti della gara siano o meno legittimi.
Resta però un dato politico e amministrativo: la diffida non ha chiuso il caso.
Al contrario, sei esposti all’ANAC, un fascicolo arrivato all’ufficio specializzato dell’Autorità e un ricorso al TAR in fase di predisposizione rischiano di trasformare una gara comunale in una vicenda ben più ampia.
E la domanda, adesso, non riguarda più soltanto chi abbia ragione sulla procedura: riguarda anche chi, alla fine, sarà chiamato a rispondere delle eventuali conseguenze economiche e amministrative se gli atti dovessero essere annullati.
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