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Il “decreto sviluppo” e gli idrocarburi: un colpo al cerchio e uno alla botte

di Enzo Di Salvatore
2 minuti

La bozza di “decreto sullo sviluppo”, circolata sul web appena una settimana fa, si proponeva di aggiungere all’art. 6, comma 17, del codice dell’ambiente, una breve disposizione, con cui si diceva che i divieti posti alla ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e/o gassosi, relativi alle 12 o alle 5 miglia marine, si applicassero non a tutti i procedimenti autorizzatori in corso, ma solo a quelli relativi ai permessi di ricerca. Ciò, qualora avesse trovato conferma, avrebbe comportato che unicamente i procedimenti relativi ad istanze di coltivazione già in corso restassero (nuovamente) autorizzati. Ora, invece, il testo licenziato dal Governo il 15 giugno scorso (recante “misure urgenti per la crescita del Paese”) non si limita ad aggiungere all’art. 6, comma 17, una disposizione, ma finisce per riscrivere completamente la disciplina introdotta con il “decreto Prestigiacomo” nel 2010. Con due conseguenze assolutamente degne di nota. Anzitutto, con esso si sancisce il divieto di cercare ed estrarre gas e petrolio “nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette”.
Ciò comporta che il precedente limite delle 5 miglia marine – relativo per l’innanzi solo alle attività petrolifere – venga ora portato a 12 miglia e che esso concerna non solo il petrolio, ma anche il gas.
In secondo luogo, nonostante si mantenga intatto il divieto di cercare ed estrarre idrocarburi nelle aree marine e costiere protette e sebbene il limite sia ora più esteso (da 5 a 12 miglia) per tutta la fascia costiera italiana, il comma riscritto dal Governo stabilisce, tuttavia, che il divieto di cercare ed estrarre idrocarburi non tocchi quei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del “decreto Prestigiacomo”.
Questo vuol dire che, in modo retroattivo, esso fa salvi i procedimenti autorizzatori già in corso prima del 26 agosto 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo (adottato dal Governo il 29 giugno dello stesso anno). Procedimenti, questi, che, interdetti prima dal “decreto Prestigiacomo”, potranno ora proseguire indisturbati verso la meta che li attende.
Insomma, sarebbe proprio il caso di dirlo: il “decreto sullo sviluppo”, così disponendo, finisce per dare un colpo al cerchio e uno alla botte.


 

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