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Il Biodigestore si farà a Mosciano Stazione.Il Tar respinge il ricorso del Comune...

di Giancarlo Falconi
3 minuti

La Storia dei fatti.

 

Il Comune di Mosciano S. Angelo impugna gli atti del procedimento di
autorizzazione unica regionale rilasciato dalla Regione Abruzzo alla società CTIP BLU S.r.l. per la realizzazione e l’esercizio di un “impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica da fonti
rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque” nel Comune di Mosciano Sant’Angelo, nella zona industriale, in località Mosciano Stazione.

Il ricorso è affidato a sei motivi:

1) Il Comune, richiamato il proprio dissenso espresso in conferenza di servizi, sostiene che il progetto non avrebbe potuto essere approvato in quanto non conforme al PRG le cui NTA (artt. 36 e 37), adottate con variante pubblicata il 13.2.2019, non consentono l’insediamento nel sito ove è prevista la realizzazione dell’impianto “..di attività legate alla gestione e trattamento di rifiuti costituiti da FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) e altri rifiuti speciali di
natura organica putrescibili”;

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione – il PAUR e la deliberazione della conferenza dei servizi del 31.7.2019, nonostante il parere negativo motivatamente espresso dal Comune, avrebbero omesso di indicare i motivi di interesse pubblico che giustificherebbero la deroga imposta alla pianificazione comunale e agli interessi di tutela ambientale e di sostenibilità dello sviluppo dell’area industriali perseguiti con la variante al PRG.

3) Il Sindaco del Comune di Mosciano S. Angelo intervenuto nella riunione della conferenza dei servizi del 31.7.2019 anche nella veste di autorità sanitaria locale, richiamati, in particolare, il parere della ASL di Teramo del 30.9.2017 che ritiene necessaria una “valutazione dell’impatto ambientale che tenga conto anche dell’impatto provocato dagli insediamenti già operativi nella zona...”

4) IL progetto della CTIP BLU non avrebbe potuto essere valutato favorevolmente in conferenza di servizi e poi autorizzato, in quanto carente della compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dei necessari atti di assenso...

5) Violazione di legge per contrasto con gli artt. 14 comma 4, e 14 ter della L. 241/1990 - violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

6) Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica sarebbe stato illegittimamente sospeso per attendere un parere dell’avvocatura regionale sulla possibilità di disapplicare la l.r. Abruzzo n. 5/2018 sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, benché l’art. 27 bis, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 limiti la sospensione alla sola presentazione di documentazione integrativa; pertanto il procedimento, che avrebbe dovuto concludersi con l’archiviazione nei dieci giorni successivi alla comunicazione del preavviso di rigetto del 4.12.2018, è stato riavviato, nonostante fosse decorso il termine di 180 giorni per provvedere, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 28/2019 che ha dichiarato
l’incostituzionalità della l. r. Abruzzo n. 5/2018.

Sentenza.

I Giudici del Tar con la sentenza del 16 Luglio 20202 respinge ogni punto del ricorso in 35 pagine e compensa le spese processuali.

 

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Commenti

e io pago ! (totò).

Adesso vediamo cosa dirà il consiglio di stato

...che sia finalmente giunta la fine dell'impero comunista a mosciano?!

Il consiglio di stato non dirà nulla perché il comune non farà appello. A meno che il sindaco non obbedisca al volere dei privati che sicuramente faranno pressioni in tal senso. Ma non credo che l’amministrazione sarà così sprovveduta da cedere alle pressioni e far pagare ancora i cittadini per una causa che perderebbe senza dubbio anche in quella sede. Insomma sarebbe un suicidio politico a zero vantaggi.