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L'inchiesta. Teramo, la gara finisce sotto assedio: «Annullate tutto o porteremo gli atti al Tar e alla Corte dei conti»

di Giancarlo Falconi
4 minuti

TERAMO – Chi aveva realmente il potere di firmare gli atti fondamentali della gara? E quale settore del Comune avrebbe dovuto gestire la procedura? Sono gli interrogativi che accompagnano la nuova e pesante diffida trasmessa a Palazzo di città da una società che contesta la legittimità dell’affidamento in concessione del servizio di ripristino post-incidente.
L’ultimatum è netto: il Comune di Teramo avrebbe dieci giorni per annullare in autotutela l’intera procedura, compresa l’aggiudicazione definitiva. In caso contrario, i legali annunciano il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e si riservano di interessare anche la Procura regionale della Corte dei conti e gli altri organi di controllo.
La diffida è stata indirizzata, tra gli altri, al sindaco Gianguido D’Alberto, all’assessore Marco Di Marcantonio, al responsabile unico del progetto, al segretario generale e ai dirigenti comunali interessati.
Al centro della contestazione ci sono innanzitutto gli atti sottoscritti da un funzionario comunale. Secondo la ricostruzione contenuta nella diffida, dopo la riorganizzazione della macrostruttura entrata in vigore il primo luglio 2025, il dipendente sarebbe stato ricollocato nella posizione di funzionario di Elevata qualificazione, senza conservare funzioni dirigenziali.
Nonostante questo, sostengono i legali, lo stesso funzionario avrebbe successivamente firmato, in qualità di dirigente, alcuni passaggi decisivi della procedura: dalla determinazione con cui è stata indetta la gara alla nomina del responsabile unico del progetto. Sarebbe stato inoltre indicato come membro esperto della commissione giudicatrice.
Un passaggio ritenuto particolarmente significativo viene individuato nella deliberazione della Giunta comunale del 9 luglio 2026. Nel provvedimento, secondo il testo richiamato nella diffida, l’attribuzione di funzioni dirigenziali a funzionari di categoria D viene definita «contraria alla legge».
Otto giorni dopo, il 17 luglio, il Comune ha comunque adottato la determinazione di aggiudicazione definitiva. L’atto è stato firmato dal dirigente del settore, ma sarebbe fondato sui precedenti provvedimenti ora contestati.
Per la società, gli eventuali problemi non potrebbero essere superati dalla successiva firma di un dirigente di ruolo. I legali parlano infatti di «vizi di legittimità radicali e insanabili», sostenendo che la presunta nullità degli atti iniziali si rifletterebbe inevitabilmente anche sui provvedimenti successivi, fino a coinvolgere l’aggiudicazione definitiva.
Ma quello delle firme non è l’unico fronte aperto.
La diffida solleva anche una questione di competenza amministrativa. Secondo la società, il servizio di ripristino post-incidente, comprendendo la pulizia della piattaforma stradale e il recupero delle condizioni ambientali eventualmente compromesse, avrebbe dovuto fare capo all’Area Lavori pubblici, titolare delle funzioni relative alla viabilità, ai trasporti e alla manutenzione.
La parte conclusiva della procedura sarebbe stata invece gestita dall’Area Attività produttive. Una circostanza che, per i legali, rappresenterebbe un ulteriore elemento di illegittimità.
Viene inoltre contestato un presunto cumulo di ruoli. Un dipendente comunale sarebbe stato inizialmente estensore e istruttore dell’atto e, successivamente, nominato responsabile unico del progetto. Il funzionario al centro della diffida avrebbe invece ricoperto contemporaneamente il ruolo di dirigente firmatario e quello di componente esperto della commissione giudicatrice.
La richiesta avanzata al Comune è dunque quella di cancellare tutti gli atti della procedura, compresa l’aggiudicazione, e di valutare un nuovo affidamento sotto la responsabilità dell’Area Lavori pubblici. La società chiede anche una nuova determinazione del valore economico della concessione.
Secondo i legali, Palazzo di città sarebbe ancora nelle condizioni di intervenire senza particolari conseguenze economiche, dal momento che il contratto non risulterebbe ancora stipulato. L’annullamento in autotutela potrebbe quindi essere disposto prima che il rapporto con l’aggiudicatario diventi pienamente operativo.
La scadenza indicata nella diffida è di dieci giorni. Dopo quel termine, la battaglia annunciata potrebbe spostarsi davanti ai giudici amministrativi, con eventuali segnalazioni anche alla magistratura contabile per possibili profili di responsabilità erariale e disciplinare.
La vicenda, dunque, non riguarda più soltanto il valore economico della concessione o le modalità di svolgimento della gara. Il nodo centrale diventa ora la validità dell’intera catena amministrativa: chi ha adottato gli atti, con quali poteri, attraverso quale settore e sulla base di quali competenze.
Palazzo di città è chiamato a rispondere. Non soltanto alla società che ha presentato la diffida, ma a una domanda destinata a pesare sull’intera procedura: quegli atti erano pienamente legittimi oppure la gara è nata su fondamenta amministrative che ora rischiano di crollare davanti al Tar?

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