Pubblichiamo l'articolo del collega Tito Persio che riteniamo completo ed esaustivo sulla vicenda del concorso in Provincia di Teramo.
Dopo le numerose telefonate ed email arrivate da sindaci e amministratori dell’Abruzzo e anche da enti di altre regioni, tutti interessati a comprendere se la procedura di assunzione degli operatori generici fosse conforme alla normativa vigente, è stato richiesto un parere tecnico-legale qualificato a uno dei massimi esperti italiani in materia di lavoro pubblico.
Il parere porta la firma del professor avvocato Enrico Raimondi,
Professore Associato di Diritto del Lavoro,
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali,
Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara,
Patrocinante in Cassazione,
Socio AIDLaSS (Associazione Italiana dei Docenti di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale).
Un profilo accademico e professionale di primo piano, che nel suo parere entra nel merito della procedura seguita dagli enti locali per l’assunzione degli operatori generici, delineando un quadro giuridico che apre scenari ben diversi rispetto a quelli finora emersi nel dibattito politico.
IL NODO GIURIDICO: IL CONCORSO SI POTEVA FARE?
Secondo il professor Raimondi, la risposta è negativa.
«L’assunzione di un operatore generico da parte di un ente locale deve essere effettuata in base a quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 56 del 1987, dal momento che per l’accesso al ruolo è richiesto il solo assolvimento dell’obbligo scolastico».
La norma, chiarisce il giurista, non lascia margini interpretativi: per questi profili professionali non è ammesso il concorso pubblico, ma esclusivamente l’avviamento al lavoro tramite Centro per l’Impiego.
«Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di avviare al lavoro coloro che si trovano in posizione utile nelle liste formate e tenute dai Centri per l’Impiego, attraverso una chiamata cosiddetta numerica».
PERCHÉ LA PROCEDURA È DA RITENERSI ILLEGITTIMA
Il professor Raimondi richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, che non si limita alla dottrina ma trova conferma nelle sentenze della magistratura.
«Questo principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14432 del 9 giugno 2017, alla quale la giurisprudenza successiva si è costantemente attenuta».
Alla luce di ciò, il parere è netto:
«L’assunzione di tale profilo mediante una procedura concorsuale è da ritenere illegittima, perché in violazione di una norma imperativa di legge, che non consente modalità di assunzione differenti da quella dell’avviamento tramite Centro per l’Impiego».
Non si tratta quindi di una mera irregolarità formale, ma di una violazione diretta di una norma inderogabile.
COSA PUÒ SUCCEDERE ORA AGLI ASSUNTI
Il parere tecnico-legale individua conseguenze potenzialmente rilevanti anche sul piano giudiziario.
«Colui che si trova in posizione utile nella lista tenuta dal Centro per l’Impiego competente per territorio potrebbe agire in giudizio per far valere la nullità dell’assunzione effettuata mediante concorso e chiedere la costituzione coattiva del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente locale».
E ancora:
«Il contratto di lavoro eventualmente concluso con il vincitore di concorso è da ritenere nullo».
Con possibili riflessi anche sotto il profilo contabile:
«Con un possibile danno erariale pari alle retribuzioni erogate e al costo sostenuto per la procedura concorsuale».
E LA COMMISSIONE DI VIGILANZA? COSA HA CONTROLLATO DAVVERO
A questo punto si apre una questione centrale, che va oltre il parere tecnico-legale e investe direttamente il ruolo degli organi di controllo politico-istituzionale.
La Commissione di Vigilanza e Garanzia, presieduta dal consigliere di minoranza Pietro Adriani, si è riunita sulla vicenda, con la partecipazione dei dirigenti interessati, della Segretaria Generale, e dei componenti di diritto: Luciano Giansante, Libera D’Amelio e Maria Cristina Cianella, chiamati a illustrare le procedure seguite dalla Provincia nell’utilizzo della graduatoria.
Al termine dei lavori, la Commissione ha sostanzialmente concluso che la procedura fosse regolare, individuando al massimo un problema di opportunità politica, ma non di legittimità.
Ed è qui che si apre l’interrogativo:
la Commissione ha verificato il rispetto dell’articolo 16 della legge 56/1987?
ha valutato la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dal parere legale?
ha esaminato se per il profilo di operatore generico fosse obbligatorio il ricorso al Centro per l’Impiego?
Oppure il controllo si è limitato alla correttezza formale degli atti amministrativi, senza entrare nel merito della normativa imperativa che disciplina il reclutamento?
La distanza tra quanto affermato dalla Commissione di Vigilanza e quanto sostenuto dal parere di uno dei più autorevoli giuristi italiani in materia di lavoro pubblico appare ora evidente.
DA QUESTIONE POLITICA A POSSIBILE CASO GIUDIZIARIO
Alla luce del parere del professor Raimondi, la vicenda non può più essere letta soltanto come uno scontro politico o come una polemica sull’opportunità delle scelte amministrative.
Il tema diventa ora giuridico, con potenziali conseguenze:
sulla validità delle assunzioni
sulla posizione degli assunti
sulle responsabilità dell’ente
e sull’eventuale danno erariale
Domande che, a questo punto, attendono risposte non solo politiche, ma anche istituzionali e giuridiche, e soprattutto dall’ANAC che, si spera, intervenga sul caso.
Ho telefonato al presidente della Provincia, Camillo D’Angelo. Gli ho telefonato due volte (la prima e la seconda a un’ora di distanza) e mi ha attaccato, rispondendomi con un SMS: “Non posso parlare ora. Richiamami più tardi”. Allora gli ho mandato questo messaggio: “Presidente, dovrei pubblicare un articolo e, come è giusto e corretto che sia, mi piacerebbe ascoltare il suo parere per inserirlo nel pezzo. A che ora la posso richiamare?”. Ma alla domanda non ha mai risposto.
Volevo ricordare che questa inchiesta è nata grazie ai giornalisti Giancarlo Falconi (I Due Punti) e Nikasia Sistilli (Il Trafiletto).
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