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Teramo. "Nessuna condotta antisindacale del comune di Teramo". I sindacati verso l'Appello. Fracassa chiede al sindaco se quando era funzionario regionale ha usufruito delle progressioni economiche orizzontali...

di Giancarlo Falconi
2 minuti

La sentenza è arrivata dopo diversi mesi.
Il comune di Teramo non ha avuto nessuna condotta sindacale sulle progressioni economiche orizzontali.
Leggiamo alcuni passaggi del dispositivo a firma del Giudice del Lavoro.



Le Organizzazioni Sindacali ricorrenti lamentano la violazione dell'accordo sindacale (nella specie, il CCDI 28.12.2018) da parte del Comune di Teramo, nella misura in cui esso ha deciso di attribuire, autonomamente, la progressione economica orizzontale alla percentuale del 49% degli aventi diritto; le medesime inoltre censurano la condotta dell’Amministrazione, in quanto essa ha identificato gli “aventi diritto” con i soggetti Pag. 7 di 14 legittimati a partecipare alla procedura, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, anziché con tutto il personale dipendente. Il Comune convenuto, da parte sua, esclude il carattere antisindacale della propria condotta, evidenziando come l'attribuzione della progressione economica ad una quota limitata del personale sia prevista dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 150/09.


Dunque, dalla lettura coordinata delle norme menzionate, emerge che alla contrattazione collettiva è riservata la disciplina dei “criteri” da adottare per le progressioni economiche, cioè i criteri in base ai quali deve svolgersi la selezione. Tra questi non può, invece, farsi rientrare la determinazione della quota “limitata” di personale che può risultare assegnatario della progressione economica, in quanto non si tratta di un “criterio” per la definizione della procedura, ma di un aspetto esterno, tant'è che non è inserito nell'elencazione delle materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata di cui all'art. 7 CCNL 21.05.2018. D’altra parte, le stesse organizzazioni sindacali, nel contestare la possibilità per il Comune di individuare discrezionalmente la quota di personale cui attribuire la progressione economica.


La sintesi?


Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, deve escludersi che il Comune di Teramo abbia violato gli accordi sindacali, potendo determinare unilateralmente la quota di dipendenti cui attribuire la progressione economica orizzontale. Non è stata quindi commessa alcuna condotta antisindacale e, per conseguenza, il ricorso non può essere accolto. Quanto al governo delle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, attesa la particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, la difficoltà interpretativa delle norme in questione, nonché la presenza di precedenti di merito di segno difforme.




Si arriverà all'appello e con le spese legali il comune di Teramo avrebbe pagato le progressioni economiche orizzontali.
Una domanda rimane in calce.
IL sindaco D'Alberto quando era nella sua funzione di funzionario regionale ha usufruito delle progressioni economiche orizzontali?
Chi risponde al consigliere FRacassa?

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Commenti

Ok, morale della favola le progressioni saranno date o no visto che sono nella lista??

“Ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera”
(Totò)