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Disabilità: Cara Regione Abruzzo ti scrivo ma non rispondi...

di Anonimo
8 minuti

Mi chiamo Manolo Pelusi sono persona con disabilità, che grazie a tutte le esperienze vissute, alle persone con disabilità che ho conosciuto e che come me non si vedono riconosciute nei propri diritti, alla mia tenacia, a quanti mi hanno supportato e dato fiducia, sono stato scelto come Presidente del movimento Vita Indipendente Abruzzo.
RIPORTO SOTTO COME DA P.E.C. DEL 13/05/19, A CUI NON HO RICEVUTO RISCONTRO.

Tante furono le promesse che la Regione Abruzzo ci fece quando un bel giorno decidemmo di occuparla, ci promise addirittura tramite una risoluzione urgente del dicembre 2014, uno stanziamento pari ad 1.000.000 di euro. Cosa che poi, ovviamente, non è mai avvenuta.
Sono ormai diversi anni che ci battiamo per far si che non solo sempre più persone possano avere diritto alla scelta di un assistenza adeguata ma anche per far si che almeno vadano rispettate le Linee Guida per la selezione delle stesse. Cosa che fino ad oggi non è stata fatta.
Non dico ciò a sfavore di quante sono le persone in condizioni peggiori delle nostre, ma bensì mi pronuncio a gran voce per sottolineare che il progetto Vita Indipendente ha uno scopo, un indirizzo ben definito, ovvero che al progetto possano rientrare persone con disabilità più o meno gravi ma che godano della capacità di autodeterminazione. Di persone che possano scegliere il tipo o grado di assistenza di cui hanno bisogno. Di persone che possano scegliere di come strutturare, organizzare o per meglio dire vivere la propria giornata.
Non tutte le valutazioni sono state fatte in modo coerente – corretto: ciò ha comportato che al progetto siano rientrate in graduatoria persone si bisognose di assistenza ma che non hanno nulla a che vedere con quanto esposto nelle Linee Guida approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale 28/01/2014 n. 1763.

In primis non capiamo il punteggio poiché si legge espressamente: a pag. 19 delle Linee Guida si è fissato il livello di intensità assistenziale alto attraverso un punteggio compreso tra 1 e 49”. Mentre, si legge ancora,: “la presenza di un ausilio permanente essenziale per la sopravvivenza o la comunicazione indica un livello di intensità assistenziale molto alto”. Ciò senza specificare il punteggio. Pertanto, i richiedenti con un punteggio totale equivalente a “0” attribuito in realtà, ne deve determinarne l’esclusione. Questo in conformità a quanto contenuto a pag. 22 delle Linee Guida dal titolo: istruzioni per la corretta somministrazione della Barthel index (parte integrante del regolamento); alla lettera b), dove si legge che: “la necessità di supervisione rende l’utente NON indipendente” e alla lettera d), dove si legge che: “L’utente in stato di incoscienza deve ricevere un punteggio “0” in tutte le voci, anche se non ancora incontinente”. Ne consegue che se L’utente in stato di incoscienza deve ricevere un punteggio “0” in tutte le voci, anche se non ancora incontinente, questi va escluso dal momento che si è fissato il livello di intensità assistenziale alto attraverso un punteggio compreso tra “1 e 49”. Ciò lo si comprende in ragione dei punti B) e D) contenuti a pag. 22 delle Linee Guida. Diversamente non si comprende quale dovesse essere l’applicazione della lettera d, se non quella di ESCLUDERE? Pertanto, chi riceve o ha ricevuto un punteggio “0” in tutte le voci deve essere considerato in stato di incoscienza, ergo: escluso dalle graduatorie in quanto non in grado di autodeterminarsi. Sta di fatto che nell’inosservanza delle suddette disposizioni normative, sono stati ammessi al finanziamento i richiedenti, collocati nelle prime posizioni nella Graduatoria Livello assistenziale “Molto alto”, con un punteggio totale dell’indice di Barthel equivalente a “0”. Ed in vero: la Legge Regionale 57/12 ha voluto distinguere i destinatari del finanziamento, coloro in grado di autodeterminarsi, dai soggetti non autosufficienti che potranno beneficiare di altri emolumenti.

In proposito l’art. 6 della Legge Regionale in questione non lascia adito a dubbi di sorta quando precisa al comma “2. :“Il finanziamento è compatibile con l’erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l’assegno di cura o altra contribuzione afferente all’area della non autosufficienza”. In proposito, sul sito on line del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, si legge espressamente: “il Fondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con la legge 27 dicembre 2006, n.296 8art. 1, co. 1264), con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorire una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza sociosanitaria. ”E’ evidente, pertanto, che l’attribuzione del punteggio “0” si riferisce a soggetti privi della capacità di AUTODETERMINAZIONE. Tali soggetti, In fatti vanno rindirizzati nel F.N.N.A. dove troviamo vita autonoma… cosi come vanno rindirizzati allo stesso F.N.N.A. i soggetti di età superiore di 67 anni, poiché come detto sopra “il F\ondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con la legge 27 dicembre 2006, n.296 8art. 1, co. 1264), con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti” ciò a smentita del consigliere Taglieri, che nel dicembre 2019, ha fatto rimuovere il limite 67 anni di età, ciò ne comporta una stagnazione della legge regionale 57/12, verso una popolazione più anziana, quindi più limitata nel condurre una vita attiva, disattendendo di fatto lo scopo della normativa in questione. Leggo che tale emendamento abolisce anche il limite ISEE, introdotta il 15/12/17,

La DGR n. 759 del 15/12/17, di fatto ha ridotto il budget annuale, ha limitato l’ISEE, oltre ad inserire la scala di assertività di GILLAN. Bene tale DGR riteniamo che sia priva d’effetto poiché non è stata pubblicata sul B.R.A.T. Inoltre voler eguagliare l’assegno V.I. e quello dell’assegno di cura è inesatto poiché le esigenze di una persona disabile non in stato vegetale, sono diverse più ampie e articolate.
Successivamente anche la scala di GILLAN è stata accostata con la DGR n° 452/2018, che di fatto lascia libero arbitrio alle UUVVMM, circa il protocollo per poter stabilire l’autodeterminazione. Tale DGR è stata pubblicata sul B.U.R.A.T.
Facciamo presente, che tutte le passate graduatorie, della citata L.R. non sono state pubblicate sul B.U.R.A.T. quindi sono privi, d’effetto,
Personalmente, in seguito all’ ultima visita UUVVMM 2019, a cui mi sono sottoposto, ho trovato una modifica sulla scheda del bisogno assistenziale in cui, da quest’anno, e stato predisposto solo la dicitura “ ausilio per la sopravvivenza” lasciando senza apposita dicitura “l’ausilio per la comunicazione”. Ricordiamo che l’ausilio per la comunicazione, che come da Linee Guida da diritto a un bisogno assistenziale è stato considerato MOLTO ALTO. Come nel mio caso, che mi avvalgo degli ausili per la comunicazione.
Infine anche alla luce della sentenza Costituzionale n. 275 del 2016, che vieta alla Regione Abruzzo di usare la formula “nel rispetto del bilancio” tutte le istanze idonee andrebbero finanziate.

Resto a disposizione per un incontro.
In attesa di un VS cenno di riscontro porgo

Distinti Saluti
Manolo Pelusi
 

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