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Tifo violento. Il Questore di Teramo, Lucio Pennella, ha emesso 35 daspo...

di Giancarlo Falconi
4 minuti

Al fine di contenere e reprimere comportamenti violenti, antisportivi e pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché garantire il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive, il Questore della Provincia di Teramo dr Lucio PENNELLA, in esito agli approfondimenti investigativi svolti dalla locale D.I.G.O.S. e sulla scorta dell’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso 35 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti soggetti.

In particolare, sono stati adottati 20 provvedimenti, 7 dei quali a carico di tifosi della squadra di calcio “ASD Giulianova 1924” e 13 nei confronti di sostenitori del “Lanciano Calcio 1920”, tutti  risultati coinvolti negli scontri verificatisi il 13 marzo scorso a Giulianova, all’esterno dello stadio comunale “Rubens Fadini”,  tra supporters delle suddette squadre, in occasione dell’incontro di calcio indetto tra le squadre “ASD Giulianova 1924 – Lanciano Calcio 1920”, valevole per il campionato di Eccellenza Abruzzo, disputatosi presso il predetto impianto sportivo nella medesima data. I destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive, nei mesi scorsi, in esito a meticolosa attività d’indagine svolta dalla locale D.I.G.O.S., sono stati deferiti, a vario titolo, alla competente Autorità giudiziaria per i reati di rissa, resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonché per avere preso parte attiva ad episodi di violenza su persone e cose in occasione del suddetto incontro di calcio, incitando, lanciando oggetti, inneggiando e inducendo alla violenza e per avere, nei pressi del settore ospiti dello Stadio “Rubens Fadini” di Giulianova, luogo interessato al transito ed al trasporto di coloro che partecipano e assistono alle manifestazioni sportive, utilizzato aste e cinture in cuoio creando un concreto pericolo per le persone in occasione dell’incontro di calcio. I divieti sono stati prescritti per una durata da 3 a 8 anni. Alcuni tifosi annoverano precedenti per reati di vario genere e sono stati già destinatari in passato del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive.  Per 7 di essi, è stata richiesta alla competente Autorità giudiziaria la misura dell’obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia.

Il divieto in argomento è stato altresì disposto nei confronti di 15 soggetti, tutti tifosi della squadra di calcio “Santegidiese”, i quali hanno attivamente partecipato agli scontri  verificatisi il 7.11.2021 nei pressi del casello autostradale di Mosciano Sant’Angelo (TE), in pregiudizio di alcuni sostenitori della squadra della “Fermana Calcio”, in occasione dell’incontro di calcio indetto tra le squadre “Teramo – Fermana”, valevole per il campionato nazionale serie C girone B, disputatosi presso lo stadio comunale “Bonolis” di Teramo nella medesima data. Al termine di laboriose indagini, svolte sempre dalla locale Digos, i destinatari del divieto sono stati deferiti, in stato di libertà, a vario titolo, per i reati di lancio di materiale pericoloso e danneggiamento in concorso.

In particolare, previo accordo tra loro, quali sostenitori organizzati della squadra di calcio “Santegidiese”, attendevano nei pressi del casello autostradale, un gruppo di autovetture provenienti da Fermo, a bordo delle quali si trovavano i sostenitori di quella squadra di calcio che si stavano recando a Teramo per assistere all’incontro Teramo-Fermana del girone B della categoria serie C. I tifosi della Fermana venivano aggrediti con bastoni e pietre, lanciate dai sostenitori della Santegidiese contro le autovetture di passaggio, che venivano danneggiate. Anche nei confronti di detti tifosi i divieti sono stati disposti per una durata da 3 a 8 anni. Alcuni di essi annoverano precedenti per reati di vario genere e sono stati già destinatari in passato del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive. Per 8 supporters, è stata richiesta alla competente Autorità giudiziaria la misura dell’obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia.

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