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Il Referendum sulla legittima difesa della casa e dei beni non è un Referendum...

di Giancarlo Falconi
2 minuti

Ecco il messaggio che impazza su Watsapp, Facebook e compagnia socializzando...
"Comunico a tutti coloro che ne siano interessati che presso l’UFFICIO SEGRETERIA o ANAGRAFE del vostro comune di residenza é possibile firmare per un referendum di iniziativa popolare sulla legittima difesa della casa e dei beni. Nella proposta di legge sarà potenziata la tutela della persona che difende la propria casa, i propri beni e i propri cari. La cosa più importante é che viene negato il risarcimento delle eventuali lesioni causate al ladro o agli eredi in caso di morte. Mi permetto di segnalarlo perché partiti, giornali e televisioni non ne stanno dando assolutamente notizia, pertanto vi prego di firmare e far firmare il maggior numero di persone.
Grazie".

In realtà non è un referendum perchè non si va ad abrogare una legge, per esempio.
Nella seconda realtà è un'iniziativa dell'Italia dei Valori per raccogliere le firme per la presentazione di un disegno di legge che nelle migliori delle ipotesi andrà ad aumentare i faldoni delle proposte in parlamento.
In questo momento vi sono quasi 5000 mila proposte che nutrono l'archivio dei disegni di legge.
Nessun ente può comunque negare la libertà di un'adesione.
Cinquantamila firme da raccogliere mentre il Comune di Teramo continua comunque a distinguersi per l'assenza della modulistica.
Quando si potrà vedere rispettato il diritto di firmare?

La proposta di legge in dettaglio.

Art. 1
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale) 1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)

1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.


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Commenti

Mi sarei aspettato questa proposta da rappresentanti del centro-destra e non da quelli dell'Italia dei valori. Comunque sia, sono pienamente favorevole a tale iniziativa ed appena possibile andrò a firmarla.
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