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Roseto. Nugnes e l'assunzione del nuovo comandante della Polizia Locale. Dilettanti allo sbaraglio...

di Giancarlo Falconi
3 minuti

Dopo quello che sta accadendo con l'ex comandante della polizia locale di Roseto che apre il Comune a un contenzioso costosissimo pensavamo di aver letto tutto. Invece?

" UTILIZZO IN CONVENZIONE DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DEL COMUNE DI MONTESILVANO, MEDIANTE LO STRUMENTO DELLO SCAVALCO CONDIVISO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CCNL AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI DEL 16/07/2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE"

Anche i bambini amministratori sono a conoscenza che non è lo scavalco del 110 uno strumento possibile perchè se fiduciario va a coinvolgere anche la " fiduciario del Prossimo sindaco".

Nella delibera si narra di due pareri che non vengono riportati. Occultati. Nascosti. Indovinate?

La segretaria e il dirigente bocciano l'assunzione.

Leggete e imbarazzatevi.

Sotto il profilo procedurale: si richiama l'attenzione sulla presenza dei pareri non favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del settore competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL. Al riguardo, si ricorda che l'eventuale adozione dell'atto in difformità dai citati pareri richiede, ai sensi del comma 4 della medesima norma, una specifica, puntuale e analitica motivazione da parte dell'Organo deliberante, idonea a superare le criticità evidenziate dalla struttura tecnica. Sotto il profilo della stabilità degli atti gestionali: si evidenzia l'opportunità di valutare i riflessi della scelta organizzativa sulla validità degli atti amministrativi che verrebbero adottati. Trattandosi della figura del Comandante della Polizia Municipale, preposto all'adozione di provvedimenti sanzionatori, ordinatori e di polizia giudiziaria aventi rilevanza esterna, l'utilizzo di un istituto non consolidato potrebbe esporre l'Ente a un significativo rischio di contenzioso e a potenziali eccezioni di incompetenza o nullità degli atti firmati, con conseguenti oneri di soccombenza. Sotto il profilo dell'inquadramento normativo: si rinvia alle argomentazioni espresse dal Dirigente in merito all'applicazione dello "scavalco condiviso" (art. 36 CCNL Funzioni Locali) a personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL. Trattandosi di un incarico intrinsecamente caratterizzato da una componente fiduciaria e strettamente connesso al mandato del Sindaco conferente, la sua estensione pro-quota a un altro Ente, in assenza di una propria autonoma procedura selettiva o di esplicite previsioni normative, merita un adeguato approfondimento per garantirne la piena conformità ai principi costituzionali di concorsualità e buon andamento (art. 97 Cost.).

Ancora.

Tale operazione ad alto rischio di legittimità e responsabilità erariale per le seguenti motivazioni: ➢ Il contratto ex art. 110 è strettamente legato al mandato elettivo del Sindaco che conferisce l'incarico. Incompatibilità: Non è giuridicamente sostenibile che un incarico che "dipende" dalle sorti politiche e fiduciarie del Sindaco A possa essere esercitato (anche pro-quota) alle dipendenze del Sindaco B. Lo scavalco comporterebbe una "condivisione" del legame fiduciario che la norma non prevede. ➢ L'art. 110, comma 1, impone che l'incarico sia conferito previa selezione pubblica. Il problema: Se il Comune B acquisisce le prestazioni del Comandante del Comune A a scavalco, il Comune B sta di fatto attribuendo un incarico dirigenziale o di responsabilità a un soggetto esterno senza aver effettuato una propria selezione pubblica. Questo viola l'obbligo di concorsualità previsto dalla Costituzione e ribadito dal D.Lgs.165/2001. Si sta eludendo l’obbligo di selezione pubblica.

Fate vobis in autotutela...

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