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Abruzzo. Cratere sismico. Contributo di 1500 euro per le spese di trasloco. Solo categorie E...

di Giancarlo Falconi
2 minuti

Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017...

In sintesi leggendo l'Ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017...

"Il contributo di cui all’articolo 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 2016. 2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di Euro 1.500,00. 3. Nelle ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza n. 9 del 2016, il contributo è limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non può eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di Euro 750,00. 4. Ai fini della presente ordinanza, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Articolo 3 Presentazione delle domande 1. A pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, delle spese relative all’attività di trasloco e/o di deposito temporaneo....".

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Commenti

Quindi le abitazioni che hanno riportato danni di categoria B e C verranno rese agibili senza la necessità di sgomberare mobili, letti, tavoli, ecc.?
Se così non fosse sarebbe l'ennesimo contributo concesso a c...o, perchè traslocare la mobilia per un inquilino nulla tenente in categoria B non costa necessariamente meno di un trasloco di mobilia per un inquilino benestante in categoria E. Staremo a vedere.