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Il Collegio regionale per le garanzie statutarie si pronuncia sulla Riserva del Borsacchio

di Enzo Di Salvatore
6 minuti

Il 5 giugno scorso, il Collegio regionale per le garanzie statutarie si è pronunciato in merito alla delibera legislativa di revisione dei confini della Riserva naturale del Borsacchio, approvata dal Consiglio regionale un mese fa circa (8 maggio). La pronuncia del Collegio è stata sollecitata da una richiesta avanzata da 9 consiglieri, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto della Regione e dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio, ove si stabilisce, appunto, che il Collegio si esprima con parere “sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri” (art. 80 St.), nel rispetto di alcune tassative condizioni (art. 119 Reg.).
Nella loro istanza, i Consiglieri hanno chiesto al Collegio se la delibera legislativa sul Borsacchio fosse compatibile con l’art. 32 dello Statuto della Regione, ossia con le disposizioni che disciplinano il procedimento legislativo, denunciando l’irregolarità della “votazione in merito al progetto di legge”. Essi, inoltre, hanno lamentato anche la “palese incongruenza” che sussiste tra il testo della delibera legislativa e la cartografia allegata alla delibera, la quale, com’è noto, traccia il perimetro della Riserva.
Il problema può essere riassunto nel modo che segue: nella delibera si legge che gli ettari di territorio della Riserva ammontano a 1.150; nella cartografia si dice, invece, che essi sono pari a 1.148.

Il Collegio ha ritenuto che quanto denunciato dai Consiglieri in merito alla irregolarità del procedimento sia privo di fondamento; esso ha, tuttavia, concluso che la delibera debba tornare comunque in Consiglio, in quanto, recando “un oggettivo contrasto” in sé (i.e.: tra gli ettari di territorio dichiarati nel testo e quelli dichiarati nella cartografia), si porrebbe in violazione del “principio di chiarezza della legislazione”. Conclusione, questa, discutibile sia dal punto di vista “formale”, in quanto la richiesta dei Consiglieri poggerebbe su un parametro (l’art. 40 dello Statuto, relativo alla “qualità delle norme”) non espressamente evocato (come impone, invece, l’art. 119 del Regolamento del Consiglio), sia dal punto di vista “sostanziale” ovvero del “merito”.

Sul piano del merito, il parere non convince per la seguente ragione. Il Collegio discorre di “oggettivo” e “insanabile” contrasto, che sussisterebbe tra quanto dichiarato nella delibera e quanto dichiarato nella cartografia. Ora, questo “contrasto” è, per forza di cose, “insanabile” solo in senso – per così dire – “improprio”, giacché se così non fosse neppure il Consiglio potrebbe mai sanare qualcosa che si ritiene di per sé “insanabile”. Un contrasto, dunque, che è tale solo da un punto di vista materiale. Per questo il problema doveva essere risolto diversamente, ossia dichiarando che fosse sufficiente procedere ad una correzione in sede di coordinamento formale del testo di legge.
Che si tratti di un errore materiale “sanabile” lo si ricava dal fatto che la legge non può che tradurre in parole o in numeri quello che c’è nella cartografia (il perimetro della Riserva). Tra i due atti vi è una sequenza logica, che non può essere invertita: il testo di legge segue giocoforza quanto stabilito dalla cartografia; non può darsi il contrario. Del resto, in sede di coordinamento formale si sarebbe fatto esattamente quello che si chiede ora al Consiglio di fare: correggere i 1.150 ettari in 1.148. Con un’unica differenza: che il Consiglio può ora scegliere di farlo in tre modi diversi: 1) scrivendo 1.148 dove c’è scritto 1.150; 2) aggiungere la parola “circa” prima di 1.150; cancellare il numero 1.150 e rinviare direttamente al numero di ettari dichiarati nella cartografia.
Ma c’è un’altra considerazione che deve essere svolta e che porta a ritenere che, in verità, neppure il Consiglio potrebbe sciogliere – se non in senso materiale – la contraddizione di cui parla il Collegio. Chi ci dice, infatti, che, una volta corretta la delibera, i 1.148 ettari dichiarati nella cartografia  e nella legge corrispondano effettivamente all’entità reale del territorio della riserva? Nessuno. Per questo non sarebbe stato un problema correggere la legge: perché né la correzione materiale né la nuova delibera del Consiglio potrebbero togliere qualcosa alla effettiva consistenza della Riserva, posto che gli adempimenti successivi – come ad esempio la sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e dei cartelli lungo le strade di accesso alla Riserva da parte del Comune di Roseto – dovranno seguire inevitabilmente la cartografia, a prescindere dal numero degli ettari che in essa risultino dichiarati.

Nel suo parere, il Collegio si è richiamato al “principio della chiarezza legislativa”, sostenendo che detto principio sia implicitamente contenuto nella stessa disciplina del procedimento legislativo di cui all’art. 32 dello Statuto; articolo, questo, che, secondo il Collegio, “esplica dal punto di vista procedimentale anche i principi di necessaria chiarezza e comprensibilità dei testi legislativi”. Il che, a dire il vero, non pare; ed anzi: finisce proprio per dimostrare come il Collegio tenti di ancorare la sua decisione ad un parametro non evocato dai Consiglieri regionali.
Affermare che la “necessaria chiarezza e comprensibilità dei testi legislativi” si configuri come un “dovere” non altrimenti eludibile, cui può porsi rimedio solo con una nuova delibera del Consiglio “sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria” (come richiesto dall’art. 119, comma 6, del Regolamento interno), costituisce un precedente niente affatto trascurabile; un precedente che è in condizione di spianare la strada a richieste di ogni tipo, sia da parte dei consiglieri, sia da parte del Collegio. Perché, infatti: quante sono le leggi chiare e comprensibili che il Consiglio immette sistematicamente nell’ordinamento regionale?

 

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