Diamo i numeri (e diamoli in euro): 160.000, 11.000, 17.000…
Dal totale al parziale, i dirigenti comunali sapranno riconoscersi in queste cifre, vero? Ma certo! La delibera che gliele attribuisce, quale premio per la loro efficienza, l’hanno scritta loro! Tanto a me, e tanto a te… è stato come sfogliare la margherita… m’ama o non m’ama? M’ama!
Peccato che, a ben vedere, la legge non li ami, certi dirigenti. E non li ami a tal punto, da vietargli di appropriarsi della retribuzione di risultato se, e quando, essi vìolino gli obblighi previsti per la dirigenza pubblica.
Quali sono questi obblighi?
Ecco un paio di schemi riassuntivi e di facile lettura che ci chiariranno definitivamente le idee:
http://www.civit.it/wp-content/uploads/All.-1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/All.-21.pdf
Tra i tanti adempimenti normativi che i dirigenti hanno l’obbligo di porre in essere, e solo a titolo di esempio, si legge: “ Adozione del Piano della Performance”che, per semplificare, è un documento programmatico che fissa gli obiettivi dei dirigenti pubblici e gli indicatori su cui basare la valutazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti.
Senza questo documento – che, oltre ad essere scritto, dev’essere pubblicato sul web a garanzia di trasparenza – niente soldini per nessun dirigente.
E’ allora, che uno si toglie il gusto (sempre per esempio) di andare a guardare sul website del Comune di Teramo e di scoprire che del Piano in questione non v’è traccia: www.comune.teramo.it/index.php
Chi ci spiega, quindi, perché dobbiamo pagare un premio (e pure bello consistente) a dei dirigenti che non hanno fatto il loro dovere?
Sempre perché siamo dispettosi e antipatici, noi de Iduepunti, ci siamo chiesti perfino CHI ha valutato positivamente la dirigenza comunale, tanto da attribuirgli cotante premialità.
Ed è sempre navigando sul sito del Comune di Teramo che si scopre che non c’è traccia neppure dell’OIV (organismo di valutazione indipendente), preposto (sempre dalla Legge, mica da noi!) alla valutazione delle performances della Pubblica Amministrazione.
L’OIV, costituito generalmente da 3 componenti esterni all’Amministrazione da valutare (è il minimo, altrimenti ci se la suona e ci se la canta. n.d.r.) dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è quello che, ai sensi del Dlgs 150/2009:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
Sì, certo, ora qualcuno dirà che l’OIV per i Comuni non è obbligatorio, ma è pur vero che la norma lascia alla discrezionalità di ogni singolo Comune la capacità di dotarsene o meno. E se è vero che oltre il 50% dei Comuni italiani ce l’ha (per esempio, Pescara, L’Aquila e Chieti ce l’hanno, ma anche Mosciano, Giulianova e perfino Bucchianico!), ci chiediamo per quali ragioni il Sindaco di Teramo non abbia ritenuto opportuno istituirlo.
Inutile, ci sembra, rivendicare per la Città di Teramo il ruolo di capoluogo di Provincia, quando poi nei comportamenti amministrativi ci si livella verso il basso e ci si allinea ai Comuni meno virtuosi.
Chiudiamo il cerchio con una domanda: possono davvero essere pagati i premi di risultato ai dirigenti comunali di Teramo? Noi crediamo di no.
La Redazione de I Due Punti
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Commenti
Diego studia e ritenta. Leggi i dati e i risparmi medi con l'OIV. Grazie.
Siamo sicuri, Francia, che Cugnini possa ricoprire il ruolo di membro dell'OIV, considerata la sua posizione al Comune? Mi viene qualche dubbio... La delibera Civit n°4/2012, al punto 2.8 recita: "(Esclusività del rapporto) Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi di valutazione." Magari mi sbaglio, ma Cugnini fa parte del nucleo di valutazione del Comune di Teramo. O no? Sempre la stessa delibera Civit: "6.2. (Trasparenza) Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali dell’amministrazione interessata e della Commissione gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata." Dove stanno le informazioni che ci hai gentilmente fornito, sul sito della Provincia? Puoi fornirci il link? Sai, gira e gira, io non le trovo. Se leggete qua http://www.civit.it/?p=222 e in particolare nel dispositivo della delibera, saprete quali sono i requisiti che si devono possedere per essere nominati membri di un OIV.