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Teramo: Ecco la storia di Aurora..disabile senza voto

di Giancarlo Falconi
1 minuto

Vi lascio con un commento di Mimmo:" L'Assessore, signora Mirella Marchese, celebra... il dovere del rispetto della legge, da parte di tutti i cittadini! Una solenne e legittima dichiarazione, alla quale, con la stessa disarmante ovvietà, mi associo, non prima però, di aver ricordato le parole di un celebre giurista. Uno dei più noti studiosi di teoria letteraria ed ermeneutica. Un insegnante, un filosofo e critico letterario statunitense... il professor Stanley Eugene Fish...
Si tratta di stabilire, cioè, se sia meglio una sentenza "legale", prodotta dal rispetto delle norme, ma vista come sbagliata per la sensibilità comune, o una sentenza "illegale", che non ha fondamento nel codice giuridico ma ne ha nel buon senso. Le leggi naziste erano legali ma questo non le rendeva certo giuste...

Il resto è storia...buona visione...

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Commenti

Io ho trovato un'amica...con le palle aggiungerei! GRAZIE AURORA!
Avvenne che, in giorno di sabato, Gesù passava per i campi di grano, e i discepoli, camminando, cominciarono a strappare le spighe. I farisei gli dissero: “Vedi, perché essi fanno di sabato quel che non è permesso?”. Ma egli rispose loro: “Non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote Abiatar, e mangiò i pani dell’offerta, che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni?”. E diceva loro: “Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato”. VANGELO (Mc 2,23-28) La legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge.
basta solo un po' di buon senso, in chi fa le leggi e anche in chi le applica. le parole dell'assessore sono davvero disarmanti.

Grazie angelo...

Per quanto concerne l’esatta interpretazione della generica espressione contenuta nel suddetto art. 55: «o da altro impedimento di ana- loga gravità», qualora l’elettore interessato non esibisca l’apposita certifica- zione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose pronunce concernenti analoga situazione verificatasi durante le elezioni amministrati- ve, tra le quali la decisione della quinta sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) le quali, di per sé, consentono l’ammissione al voto assistito.