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Il Comune di Teramo è tra i meno trasparenti d’Italia

di Christian Francia
3 minuti

Che tristezza il Comune di Teramo.
Si auto incensa su tutti i media teramani per l’eccellenza nella trasparenza del proprio sito.
Mi viene da piangere.
Pare che il Ministero della Pubblica Amministrazione abbia svolto un monitoraggio che indicherebbe il sito istituzionale del Comune fra i più trasparenti d’Italia.
Ben comune mezzo gaudio. Quasi tutti a 42/42esimi. www.magellanopa.it/bussola/page.aspx

Eppure, lo sanno tutti, l’Amministrazione pubblica opera attraverso due fondamentali tipologie di atti: le deliberazioni di Giunta e Consiglio da un lato, le determinazioni dirigenziali dall’altro.
Inoltre, se le deliberazioni sono in numero molto inferiore e di norma sanciscono degli indirizzi politici, le determinazioni dirigenziali sono infinitamente di più e servono per tutti gli atti di gestione e di spesa di ogni singolo centesimo.

È naturale che un Comune che non pubblichi integralmente il contenuto dei propri provvedimenti dirigenziali si distingue per l’assoluta mancanza di trasparenza.
Di più. Si distingue per una precisa violazione di legge che, come è noto, obbliga da almeno sette anni a pubblicare il contenuto delle determinazioni.

Lo ribadisce anche il Consiglio di Stato quando afferma che “l’intento legislativo è quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali”.
Il buon Brunetta, con il suo famoso decreto del 2009, ribadisce che: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale (…) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.

Ministeri ed Enti nazionali confermano all’unanimità la necessità di pubblicare il contenuto delle determinazioni.
Il Comune di Teramo cosa fa? Non le pubblica. Ripeto: non le pubblica.
Si aspetta
Ragione per cui alla cittadinanza viene impedito di esercitare i propri diritti di controllo e di valutazione dell’operato degli amministratori che la rappresentano e dei dipendenti pubblici incaricati di gestire servizi in nome e per conto della comunità teramana.

Per questo il sito del Comune è fra i meno trasparenti d’Italia.
L’assessore Mirella Marchese, sempre puntuale, sostiene inorgoglita “che i nostri uffici si sono adeguati a quanto indicato dal punto di vista amministrativo e sulla nuova metodologia di lavoro. Un riconoscimento importante che rappresenta il raggiungimento previsto nel programma elettorale del Sindaco che è quello di rendere il Comune un palazzo trasparente. Siamo riusciti nell’obiettivo a dispetto di qualche consigliere che ci accusava di bloccare l’attività amministrativa”.


Il capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Cavallari, durante un question time, aveva solo chiesto il rispetto della legge. 
Brava, bravissima la Marchese…del Grillo.

 

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Commenti

ma l'ultimo concorso per fare cosa?

Il capogruppo del PD come mai non ha portato avanti la proposta di delibera dell Anagrafe Pubbli degli Eletti, che avevano tra le mani ?
Controllato. Determine zero. Non mi meraviglio del sindaco ma dei giornali che non hanno controllato la notizia. Il solito, triste, copia e incolla.
Aggiungo, a quanto già detto da Francia, che dal 1° gennaio 2013 il Comune di Teramo (così come tutte le altre Pubbliche Amministrazioni) sarà tenuto al rispetto dei primi sei commi dell'art.18 del d.l. 82/2012, convertito con modificazioni con L. 134/2012. So che è pesante da leggere, ma è bene conoscerlo, questo articolo 18: Amministrazione aperta 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le societa' a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano 27/06/12 Atto Completo www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1…… 21/93 entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del medesimo titolo.