La qualità di un’Amministrazione si vede dai risultati che realizza, certo, ma anche dalla percentuale di aderenza alle disposizioni normative, dalla fedeltà al principio di legalità.
Sotto il primo aspetto Brucchi è già proverbiale per i fallimenti ottenuti; sotto il secondo aspetto è leggendario per la refrattarietà agli obblighi di legge.
Nell’ultima seduta del Consiglio comunale Giovanni Cavallari, uno dei soli due giurisperiti di cui disponga l’opposizione (l’altro è D’Alberto, ça va sans dire), per la centesima volta ha colto la Giunta in fallo segnalando una indebita ingerenza nelle competenze dirigenziali.
In particolare, come è noto, gli incarichi di assistenza legale negli enti locali che hanno l'Avvocatura interna devono essere conferiti esclusivamente dal Dirigente della stessa e non dal Sindaco o dalla Giunta, come statuito nella sentenza n. 730/2012 della V Sezione del Consiglio di Stato.
Tale sentenza ha messo la parola fine sul potere discrezionale delle Giunte di nominare avvocati di fiducia negli Enti provvisti di Avvocatura, nei quali è il Dirigente Avvocato a dover indicare – nei residuali casi di necessità di assistenza legale esterna – il professionista più qualificato alla bisogna.
Cavallari, infallibile cane da caccia di deliberazioni e provvedimenti male cavati, ha fatto tana a Brucchi indicando due atti illegittimi adottati dalla sua Giunta con i quali hanno continuato a nominare avvocati anche dopo che il Consiglio di Stato ha detto stop.
Inoltre il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, appare sul punto oramai superato ed illegittimo nel comma 3° dell'art. 55, rubricato "Avvocatura Comunale", dove si prescrive che "Appartiene alla competenza della Giunta Comunale la costituzione in giudizi promossi da terzi e l’instaurazione dei giudizi, nonché la scelta del legale, qualora non sussistano le condizioni per l’assunzione della difesa dell’Ente da parte di un avvocato dipendente, per situazioni di incompatibilità o per altri motivi che devono essere esplicitati".
Pertanto, oltre a dover revocare le delibere già adottate in violazione di tale ultima e pacifica Giurisprudenza, si dovrà immediatamente espungere tale periodo dal vigente Regolamento comunale.
Brucchi, come suo solito, ha farfugliato a Cavallari una risposta senza risposta, e cioè che nessuna nomina era stata fatta dal 14 febbraio 2012, data della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato ad eccezione delle nomine degli avvocati delle assicurazioni, quasi a voler intendere che la sentenza lasciasse per tali circostanze delle opportunità al Sindaco e alla Giunta.
Ovviamente non poteva per carattere e per orgoglio ammettere di avere torto.
Bravo Sindaco, negare sempre è una regola aurea.
Proporrò all’Università di Teramo di insignirti della Laurea honoris causa in Giurisprudenza al termine della consiliatura, a patto che tu torni ad occuparti di seni e mai più della Cosa Pubblica.
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L'ho detto tante volte e lo ripeto: i medici non possono amministrare la cosa pubblica. Non dico che gli amministratori della p.a. debbono essere tutti avvocati o laureati in giurisprudenza, ma almeno avere una minima conoscenza delle discipline giuridiche. Questo sindaco, oltre a non avere la preparazione giuridica adeguata per amministrare, non è neanche furbo perchè avrebbe potuto benissimo circondarsi di persone preparate giuridicamente.