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Concorso al Comune di Teramo: È TUTTO ILLEGITTIMO

di Christian Francia
24 minuti

Sono basito, senza parole.
Il Comune di Teramo, come avrebbe detto la buon’anima della mia maestra elementare, è “ciuccio e presuntuoso”. Detto in termini più eleganti, citando Einstein, “l’unica cosa più pericolosa dell’ignoranza è l’arroganza”.
La spocchia di chi ha scritto il comunicato stampa (non firmato!) del Comune di Teramo per confutare le puntuali eccezioni di illegittimità sollevate dalla UIL e dalla CGIL sulla commissione del concorso appena svolto per tre posti a tempo indeterminato da impiegato cat. C, è pari solo all’incompetenza tecnica ed all’analfabetismo giuridico che trasuda da ogni riga.
Che si compiano marchiani errori è disdicevole, ma che ci si vanti che tali macroscopici sbagli siano pure inesistenti è troppo.
Il presente articolo viene contestualmente inviato – per opportuna conoscenza e per quanto di competenza – al Prefetto di Teramo, al Difensore Civico Regionale, alla Corte dei Conti e al Collegio dei revisori dei Conti del Comune.
Veniamo al merito.
La UIL e la CGIL sostengono, a ragione, che la commissione del concorso sia stata irregolarmente costituita.
Incredibilmente, il Comune di Teramo si dice stupito, poiché asserisce che la legittimità sia pacificamente prevista dalle norme di legge e che “sulla legittimità della procedura concorsuale non sussiste alcuna ragione di dubbio”.
Quindi da oggi il bianco è nero e il nero è bianco, io mi chiamo Maurizio Brucchi e non ho nemmeno un capello in testa.

1) Illegittimità della nomina, in qualità di membro della commissione di concorso di che trattasi, di un funzionario comunale membro della RSU comunale, quindi rappresentante sindacale dei dipendenti.
A tale riguardo è proprio la legge, all’opposto di quanto inopinatamente dichiarato dal Comune, che vieta ai rappresentanti sindacali di far parte delle commissioni di concorso.
Infatti, l’art. 35 comma 3 lett. e) D.Lgs. n. 165/2001 così prevede in maniera chiarissima ed inequivocabile: “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi: e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
Tale norma, peraltro, riproduce pedissequamente altra precedente e tuttora vigente disposizione contenuta nell’art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), di identico tenore.
A nulla giova, se non a far ridere anche le pietre della strada, affermare che il funzionario in parola “è stato nominato nella sua qualità di esperto delle materie oggetto di concorso, quindi ratione officii, senza alcuna relazione con la sua attività di componente della RSU”.
Qui la ragione per la quale si proceda alla nomina non è in discussione: è la legge a dire che chi è un componente della RSU non può far parte di commissioni di concorso. Punto e basta.
Siete ancora dubbiosi? Bene. La sentenza del TAR Lazio n. 12429/2009 (versione integrale al seguente link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/20…), così argomenta: “Si contesta, in buona sostanza, che il presidente della Commissione di concorso, dopo la sua nomina sia stato designato da una organizzazione sindacale a far parte di un organismo collegiale di altro istituto previdenziale, diverso da quello che ha indetto il concorso in questione; dal momento dell’avvenuta designazione, o da quello della nomina in detto organismo, si configurerebbe l’incompatibilità prevista dall’art. 35 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001; tutti gli atti successivi al verificarsi dell’incompatibilità sarebbero quindi illegittimi. Il Collegio condivide tale tesi. La disposizione in esame prevede che le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di comprovata competenza scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. La norma ha l’evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. Pertanto non appare logico limitare l’applicazione della norma all’interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, nel senso di ritenerla applicabile solo se la designazione avvenga a rappresentare il sindacato in organismi interni alla stessa amministrazione. Infatti è l’”appartenenza” in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all’interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso ( cfr TAR Sardegna 15 ottobre 2002 n. 1367). E d’altra parte l’incompatibilità scatta al momento della designazione, ove ovviamente conosciuta ed accettata dall’interessato, in quanto è questo il momento che qualifica e configura il legame tra organizzazione sindacale e soggetto, essendo irrilevante ai fini che qui ci occupano il provvedimento successivo di nomina. Si verifica quindi in tale momento l’obbligo e non la mera facoltà per l’amministrazione, alla quale il soggetto deve comunicare la situazione di incompatibilità, di sostituire il componente incompatibile (Cons. di St. sez. V 25 febbraio 2004 n. 764)”.
Pertanto, il membro della commissione èincompatibile e tutti gli atti procedimentali adottati successivamente devono ritenersi illegittimi per il vizio sopravvenuto nella composizione della commissione stessa. In detti termini il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale adottati dalla commissione”.
Il caso specifico della sentenza del TAR Lazio concerne un designato dal sindacato, peraltro designato a ricoprire ruoli sindacali presso Ente diverso da quello presso il quale presta servizio; a maggior ragione la norma esclude perentoriamente la possibilità che un rappresentante sindacale interno al medesimo Ente, quale è il componente della RSU comunale, possa far parte di una commissione di concorso.
Non basta? Benissimo. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 3461/2010 (versione integrale al seguente link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Sta…), ha definitivamente statuito quanto segue.
Gli appellanti invocavano che“la normativa di cui agli articoli 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (…), che limita espressamente all’amministrazione interessata il divieto di essere membri delle commissioni di concorso per i componenti dei relativi organi di direzione politica, non può ritenersi estesa ai rappresentanti sindacali estranei all’amministrazione, mancando in questo caso la possibilità di incidenza fra l’attività da essi esercitabile e quella dell’ente che indice il concorso e risultando la norma, altrimenti, limitativa dei diritti politici e sindacali del soggetto nominato in commissione ratione muneris” (o ratione officii, come dice il dotto comunicato del Comune di Teramo).
Tradotto per gli analfabeti del diritto gli appellanti chiedevano la limitazione il divieto di legge ai soli casi di rappresentanti sindacali interni all’Amministrazione, escludendo i rappresentanti sindacali che svolgano tali funzioni presso altre Amministrazioni.
E già pure in tale caso la violazione di legge compiuta nella nomina della commissione di concorso del Comune sarebbe integrata.
Ma il Consiglio di Stato, quale supremo organo di giustizia amministrativa, va ben oltre confermando e rafforzando il chiarissimo dettato legislativo, quindi sancendo definitivamente la violazione di legge nella quale è incorso il Comune di Teramo e per esso l’incauto sindaco, al quale deve essere integralmente attribuita la responsabilità della nomina della commissione di concorso.
In particolare, infatti, il Consiglio di Stato così argomenta: “-l’interpretazione della normativa sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, più volte richiamata per la soluzione della controversia in esame, comporta l’applicazione dei due principi, dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici;
-perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo la giurisprudenza ha sottolineato la necessità di criteri puntuali nell’applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056) occorrendo comunque un “qualche elemento di possibile incidenza fra l’attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l’attività dell’ente che indice il concorso
” (Cons. Stato, Sez. V, 21.10.2003, n.6526);
-di conseguenza, un componente della commissione nominato in ragione della sua competenza ed esperienza deve nondimeno dimettersi se acquisisca successivamente una delle posizioni vietate ma la sussistenza di una tale posizione deve risultare certa alla luce della tipologia e della ratio dei divieti;
-in questo quadro la Sezione ritiene, quanto al caso in esame, che la questione preliminare da dirimere non è quella se il divieto di partecipazione alle commissioni di concorso per i rappresentanti o designati delle organizzazioni sindacali sussista anche quando gli interessati rivestano tali posizioni in organi di un’amministrazione diversa da quella di cui si tratta, ciò che non appare dubitabile, ma come si debba interpretare l’espressione della norma per cui devono essere esclusi i soggetti “designati” dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;
-ciò poiché, da un lato, la precisazione di quali siano le posizioni costitutive del divieto è pregiudiziale rispetto alla individuazione di quale sia l’organo (se interno o esterno all’amministrazione de qua) in cui la posizione acquista rilevanza, e, dall’altro, in quanto il caso in controversia è insorto a ragione della designazione del dr. Porrari tra i soggetti nominabili nel CIV dell’INPDAP, avendo la sentenza di primo grado giudicato tale elemento di per sé sufficiente, insieme con la dichiarazione di onorabilità dell’interessato, per la determinazione della situazione di impedimento;
-al riguardo la Sezione ritiene che secondo la ratio della normativa l’impedimento ad essere componente di commissioni concorsuali si produce non quando la posizione vietata sia potenzialmente conseguibile, per effetto della sola designazione a poterla rivestire, ma quando essa è in atto, cioè formalmente assunta;
-questa interpretazione si basa anzitutto sulla lettera della normativa, i cui divieti, in quanto previsti per i membri dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, i titolari di cariche politiche ed i rappresentanti di organizzazioni sindacali, sono tutti identificati dalla piena attribuzione delle relative funzioni, risultando incongruo in questo contesto che con l’ulteriore espressione di “designati” si indichi come sufficiente, invece, una posizione eventuale, non ancora dotata dell’effettività delle funzioni; ed è confermata sul piano sostanziale, poiché soltanto con tale effettività diviene possibile l’incidenza sull’attività concorsuale delle funzioni rivestite, essendo la volontà o l’effetto di condizionamento assistiti dalla concretezza dei poteri azionabili”.
Non ne avete abbastanza? O.K. Anche una recentissima sentenza del TAR Campania, la n. 3895 depositata in data 19.07.2011, conferma e ribadisce quanto sopra.
La fattispecie concerne “una Commissione il cui Presidente è un Consigliere comunale del Comune di S. Maria Capua Vetere ed il Segretario inizialmente era un impiegato di categoria inferiore a quella messa a concorso, poi è stato individuato in un rappresentante sindacale (…) la Sezione ritiene che il ricorso sia fondato (…) quanto al motivo relativo alla violazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, ciò per ragioni analoghe in ordine alla nomina tanto del Presidente quanto del Segretario della Commissione. A nulla rilevando sul punto le argomentazioni spiegate dalla difesa del Comune anche con riguardo agli impedimenti che avrebbero interessato altri soggetti, il Collegio condivide la giurisprudenza prevalente (cfr. Cons. Stato, VI, 1.6.2010, n. 3461)” concludendo per “L’annullamento dell’intera procedura concorsuale per come attività di una commissione il cuiPresidente era un Consigliere comunale del Comune di S. Maria Capua Vetere ed il Segretario era stato individuato in un rappresentante sindacale”. Infatti, “Si è chiarito che la norma ha l’evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi, per cui non appare logico limitare l’applicazione della norma all’interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, nel senso di ritenerla applicabile solo se la designazione avvenga a rappresentare il sindacato in organismi interni alla stessa amministrazione. Infatti è l'"appartenenza" in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni, identificati dal Legislatore, quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso (TAR Sardegna, 15.10.2002, n. 1367). D'altra parte l'incompatibilità scatta al momento della designazione, ove ovviamente conosciuta ed accettata dall'interessato, in quanto è questo il momento che qualifica e configura il legame tra organizzazione sindacale e soggetto, essendo irrilevante ai fini che qui ci occupano il provvedimento successivo di nomina: si verifica quindi in tale momento l'obbligo e non la mera facoltà per l'amministrazione, alla quale il soggetto deve comunicare la situazione di incompatibilità, di sostituire il componente incompatibile (Cons. Stato, V, 25.2.2004, n. 764)”.
Desta vieppiù meraviglia il fatto che l’incompatibile componente della commissione, nel caso che ci occupa del Comune di Teramo, sia a sua volta Avvocato; così come ulteriormente increscioso è il fatto che nella Commissione sembra pure esserci il Dirigente del Personale il quale, a tacer d’altro e con gli oltre 19.000 euro di risultato che percepisce, dovrebbe conoscere a menadito tali prescrizioni.
Ma ancora più grave, se è possibile, è che la questione è stata ampiamente pubblicizzata sui giornali, basti leggere questo articolo (http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-15/commissari-ni…) pubblicato su Il Sole24ore del 15.08.2011 ed intitolato “Fra i commissari niente sindacalisti”, a firma di Vittorio Italia, che di seguito si ritrascrive: “È illegittima la composizione della commissione esaminatrice di un concorso pubblico bandito da un Comune se come presidente viene designato un consigliere comunale e come segretario un rappresentante sindacale. Così ha deciso la quinta sezione del Tar Campania, sede di Napoli, con la decisione 3895 del 19 luglio 2011. I giudici hanno fatto riferimento all'articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, il quale stabilisce che «le commissioni dei concorsi (...) devono essere composte esclusivamente da esperti (...) che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali».
Il caso ha riguardato un concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo dei servizi demografici comunali. Presidente della commissione esaminatrice era stato designato un consigliere di un altro comune e l'incarico di segretario era stato conferito a un rappresentante sindacale. Per questo una candidata, non ammessa alle prove orali, ha proposto ricorso al Tar chiedendo l'annullamento della selezione.
Richiesta accolta dai giudici sulla base delle seguenti concatenate ragioni: la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici deve rispettare i principi dell' imparzialità e del diritto di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici; in conseguenza, non vi deve essere alcuna interferenza tra le funzioni svolte da chi ricopre cariche politiche e sindacali e l' attività dell'ente che ha indetto il concorso; la norma che stabilisce queste incompatibilità ha un'applicazione generale e non è limitata alla rappresentanza del sindacato in organismi interni dell'amministrazione che ha indetto il concorso; la posizione vietata non riguarda, per i rappresentanti sindacali designati, la sola designazione, ma anche la funzione che è stata formalmente ed effettivamente assunta sulla base della designazione
”.

2) Quanto alle ulteriori e parimenti risibili asserzioni del Comune, secondo il quale “Altrettanto pienamente legittima è la nomina a Presidente della Commissione del Segretario Generale”, valga la disposizione di cui all’art. 107 comma 3 lett. a) del Testo Unico degli Enti Locali, a mente del quale “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”.
Il Comune peraltro non motiva per quale motivo non abbia proceduto alla nomina del Direttore Generale, dato che la figura esiste e viene pagata lautamente da tutti i cittadini.

3) Infine, una risata speciale dev’essere riservata all’ultima affermazione del Comune “Altrettanto aderente al dettato normativo, la questione relativa al provvedimento di nomina della Commissione (firmato dallo stesso Sindaco Maurizio Brucchi), esplicitamente contemplato dallo stesso Regolamento degli Uffici e dei Servizi”.
A tale riguardo, basterà citare la recentissima Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1408 del 4.3.2011 (per la quale rimando al link del testo integrale, a beneficio dei più interessati: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Sta…), nella quale viene ribadita la incompetenza delle Giunte (e allo stesso modo del Sindaco, anche in presenza di una norma regolamentare, come appunto asserisce illegittimamente il Comune di Teramo) alla nomina della Commissione di concorso, rammentando l’esclusiva competenza del dirigente o responsabile del servizio.
In particolare, in tale sentenza si legge che “questo Consiglio ha già avuto modo di puntualizzare che l'art. 51 l. cit., secondo il quale ai dirigenti spettano tutti i compiti che la legge e lo statuto dell'ente locale non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente, costituisce disposizione immediatamente applicabile senz'uopo dell'interposizione di apposite fonti secondarie, cui spetta solo la determinazione delle modalità d'esercizio della competenza, comunque indefettibile e tale da non tollerare impedimenti o soluzioni di continuità (C.d.S., V, 23 marzo 2000, n. 1617; in termini si vedano anche le decisioni della Sezione nn. 5603 e 5833 del 2001 e 2694 del 2004).
D’altro canto, la previsione legislativa che sancisce una responsabilità del personale dirigente estesa sull’intera procedura di concorso (con la conseguente esclusione di ogni interferenza dell’organo politico nell’esercizio dei relativi compiti di amministrazione attiva) acquista un suo senso logico solo a condizione di assegnare alla dirigenza la gestione unitaria di tutto il conferente, complesso procedimento, dall’approvazione del bando fino alla stipula del contratto finale con i vincitori.
Né vale in contrario addurre, come fa la difesa dell’Amministrazione appellata, il disposto dell’art. 84 del (l’allora vigente) Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Vibo Valentia, dal quale nello specifico avrebbe tratto fondamento la competenza dell’organo giuntale alla nomina della Commissione.
Il comma 3 dell’art. 51 cit., con la sua precisa formula “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente”, permette con una chiara logica di riservare competenze, pur in via di principio dirigenziali, agli organi di governo dell'ente alla sola fonte statutaria (oltre che alla legge), quale fonte locale primaria cui l’art. 4 della stessa legge n. 142 affida la definizione delle norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente locale, ed in particolare delle attribuzioni degli organi. Ai regolamenti, che sono fonti subordinate allo statuto, lo stesso comma 3 consente, invece, solo la definizione delle “modalità” di esercizio delle competenze enumerate nel medesimo comma (sulla differenza di gerarchia tra statuto e regolamenti cfr., in generale, ad es., C.d.S., V, 25 gennaio 2005, n. 148).

Di conseguenza, la norma regolamentare invocata dalla difesa della Provincia non può trovare appicazione al caso di specie (cfr. C.d.S., IV, 5 luglio 2010, n. 4244; IV, 17 dicembre 2003, n. 8280, secondo cui in presenza di un conflitto apparente di norme di rango diverso non viene in rilievo una fattispecie di “disapplicazione” del regolamento quanto di “non applicazione”, non essendo in discussione, in senso proprio, un vizio di legittimità dell’atto, ma un contrasto tra fonti risolvibile con gli strumenti esegetici divisati dalle disposizioni preliminari al c.c. fra cui il criterio gerarchico e di successione di norme nel tempo)”.
La conclusione è la seguente: “La riconosciuta incompetenza alla nomina della Commissione comporta infatti, quale riflesso dell’annullamento del relativo atto di nomina, la caducazione di tutte le operazioni di valutazione eseguite da tale organo, ivi compresa quella concernente la prima prova scritta, come pure, a monte, la scelta delle relative tracce (C.d.S., V, nn. 5625 del 2006 e 5279 del 2002)”.


Io, se fossi il Sindaco di Teramo, il Segretario Generale del Comune, il Dirigente del Personale, il Funzionario Avvocato membro della commissione di concorso o chiunque altro abbia preso parte a questa penosa vicenda, mi vergognerei.
Invito pertanto:
a) l’Amministrazione ad annullare senza altro indugio tutti gli atti del concorso in parola;
b) il Sindaco a chiedere scusa a tutti i cittadini per aver speso soldi pubblici invano (qui lo scrutinio delle responsabilità sarà competenza della Corte dei Conti);
c) il Sindaco a chiedere soprattutto scusa a tutti gli 800 partecipanti al concorso, che invito caldamente ad impugnare al TAR tutti gli atti concorsuali qualora il Comune continui a perseverare nella obnubilazione amministrativa della quale è preda;
d) l’Amministrazione ad avviare tutti i procedimenti disciplinari del caso a carico di tutti coloro che abbiano contribuito ad avallare il compimento del sopraesposto disastro amministrativo, ivi compreso l’abominevole comunicato stampa del Comune datato 14 dicembre 2011 e non firmato, ma che ha certamente una paternità sia politica che amministrativa;
e) i Consiglieri comunali tutti ed i partiti rappresentati in Consiglio comunale a chiedere che si faccia immediata chiarezza su tutti i contorni della questione, chiedendo che ne vengano tratte le debite conseguenze politiche;
f) il Sindaco a dimettersi immediatamente per manifesta incapacità e per gravissima ingerenza nelle competenze gestionali dei dirigenti;
g) il Prefetto ad intervenire per ripristinare la legalità violata;
h) il Difensore Civico Regionale ad attivare tutti i poteri ad esso assegnati dalla legge in materia;
i) la Corte dei Conti ad agire per il recupero dei soldi pubblici spesi nella procedura, all’esito dell’annullamento degli atti concorsuali.



 

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Francia vuoi uscire con me? Ti ritengo in assoluto una mente affascinante. Non è corte ma ammirazione
Christian ti stimo profondamente, ma dato il tuo incipit, ovvero che “l’unica cosa più pericolosa dell’ignoranza è l’arroganza”, e considerato che i nostri politicanti locali uniscono ahimè all'arroganza anche l'ignoranza.......... credo che tu abbia fatto venire loro un solenne mal di testa!!!!!!!!!!! :))))
Cara Antonella, purtroppo di persone spudorate è pieno il mondo, invece è privo di donne con una moralità... Vorrei incontrarti io per guardarti in faccia. M. Cristina Marroni
su su, mogli! un po' di senso dell'ironia... su...
Un piccolo appunto... una bella parte delle spese le hanno pagate gli oltre 800 fessi (come me) che hanno partecipato.... 10 euro a testa come tassa di partecipazione... che per 800 fa... 8.000 €... C O M P L I M E N T O N I.
Caro/a Fra, La invito caldamente, se gli atti del concorso verranno annullati come si spera, a voler richiedere indietro (tramite email o con dichiarazione da presentare a mano, altrimenti le costa il prezzo della raccomandata), i 10 euro indebitamente spesi. Frattanto confido che Lei faccia ricorso al TAR se il Comune non dovessere procedere ad annullare tutto, naturalmente senza spendere un solo euro. La UIL e la CGIL saranno lieti di mettere a disposizione i loro legali gratuitamente, ma se così non fosse tutte le spese di causa saranno a mio esclusivo carico. Ecco i miei riferimenti: - cell. 3492554719 - email: christianfrancia@hotmail.com
A mio modesto parere questo concorso è stato una sorta di buffonata sia dal principio, ossia quattro, cinque anni fa, quando si chiusero i termini..per due anni è rimasto dormiente, poi è stato riesumato. Si è fatta una preselezione quando una preselezione a mio avviso non poteva essere fatta, dato che nel bando non era mensionata. E proprio nella preselezione s'è compiuto l'inenarrabile, come detto dai più, e ossia che su 50 una buona trentina era interinali o facilmente accostabili a politici locali. S'è poi continuato nella pantomima del primo scritto, e della mitica trentina di cui sopra sono rimasti gli immortali più corazzati a contendersi l'ambito osso..ehm, i tre ossi. Ma non finiva qui, perchè ora viene fuori che nella valida commissione vi era una persona che non poteva farvi parte. E anzi, si continua, con presumibilmente uno/a della mitica trentina di cui sopra col dente avvelenato, in quanto evidentemente non immortale, tirava fuori una mail. C'è tutto e di più per chiedere l'annullamento del concorso certo, m'interrogo però sul silenzio da parte dell'amministrazione su questa pagina oserei dire alquanto squallida. Io sono un cittadino deluso, mortificato e scoraggiato, e mi complimento con l'operato del signor Francia, uno che evidentemente ha dignità e onestà da vendere. Saluti a tutti.
Come troppo spesso succede non ci sono parole... solo parolacce. A tutti i partecipanti: non dimenticate di mettere sotto l'albero di Natale un bel ricorso al TAR. E' atto dovuto. X Christian: come sempre i miei complimenti; ma non voglio esagerare ... te la dovessi credere troppo
Aggiungo il punto h) ma perche il giornalista non si limita a narrare i fatti anziché emettere la sentenza al posto del tar?