Forse non é del tutto errato definire "storica" la Sentenza del TAR Calabria, Sezione I, n. 105 del 14 febbraio scorso:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4267
Chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato da un consigliere di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ritrovatosi di colpo escluso dalla corsa ad un posto da assessore, il TAR Calabria ha ribadito quanto giá stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (art. 24, comma 4): "Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere".
Cosȋ ancora il TAR Calabria: "Ritenuto che da detta disposizione si desume che la regola (“normalmente”) è che gli assessori devono essere soggetti interni al Consiglio, e che solo eccezionalmente -“tuttavia … anche”-, e comunque limitatamente a due assessori su sette, l’incarico di assessore possa essere affidato a soggetti esterni al Consiglio".
La sentenza TAR Calabria n. 105 del 14 febbraio 2013 mina alla base quell'odiosa pratica, invalsa nei Comuni con meno di 15.000 abitanti -diffusa anche in quelli con popolazione superiore a questa soglia ma non soggetti alla previsione del TUEL sopra richiamata- di ricorrere al meccanismo di designazione di assessori "esterni" (=non eletti consiglieri), senza che il Sindaco ne motivi la nomina, giusto per puntellare maggioranze risicatissime.
Quante e quali amministrazioni reggeranno allonda d'urto di questa sentenza?
Enrico Gagliano
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