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Ordinanze per il Teatro Comunale: Pronta una denuncia alla Procura

di Giancarlo Falconi
1 minuto

Un documento  sindacale spedito al Prefetto di Teramo (Dott. Valter CRUDO). al Questore di Teramo (Dott. Giovanni FEBO),  al Direttore Regionale VVF protempore (Dott. Ing. Pippo MISTRETTA) al  Comandante Provinciale VVF di Teramo (Dott. Ing. Daniele CENTI) al Segretario Interregionale Generale ( Sig. Corrado Clementoni) a firma del Segretario Interregionale della F.N.S Emidio Di Lorenzo.

Un quadro completo con dettagliati riferimenti normativi.
In sintesi il sindacato F.N.S. dei Vigili del Fuoco richiede...
che...

1)
Immediatamente cessi l’uso, secondo il nostro parere, improprio della struttura pubblica adibita a cineteatro, senza la presenza del personale VVF del Comando di Teramo;
2) Vengano immediatamente chiarite le motivazioni della volontaria cessazione dell’attività da parte della società Smeraldo;
3) Nel caso in cui le ordinanze siano state emanate immotivatamente, capire chi si accollerà il danno cagionato allo Stato e al personale dei Vigili del Fuoco;
4) Venga immediatamente chiarito a tutti i soggetti interessati, i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quelli dei Volontari di Protezione Civile e degli addetti interni alla Società;
5) Venga pubblicamente dato atto che il servizio di vigilanza svolto al Cineteatro Comunale, non poteva essere eseguito da personale non legittimamente preposto.

Nel caso in cui tale situazione dovesse continuare, ci sentiremo autorizzati a rivolgerci all’A.G. affinché vengano tutelati gli interessi dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Teramo e per il recupero delle mancate indennità non corrisposte.

Come si comporterà il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco, l'ing. Centi?
La stessa domanda che si sta ponendo il Prefetto e la Procura di Teramo...
Vedremo...e non finisce qui. 


 

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Commenti

Alcune volte li tirano fuori gli attributi. I sindacalisti.
Risulta alquanto strano che determinati lavori, personale preposto alla prevenzione incendi in locali di pubblico spettacolo, sia di pertinenza solo ed esclusivamente del personale dei VVF. Sig.r Emidio, nulla togliendo al corpo dei VVF che rispetto ed ammiro per l'operato che quotidianamente svolge, Lei dovrebbe interessare il Ministero degli Interni e non il Comandante di Teramo,il Prefetto ed il Questore, in quanto il ministero predetto effettua, tramite il Comando Provinciale dei VVF, corsi di primo e secondo livello "a pagamento" a personale civile preposto alla prevenzione incendi in strutture adibite a pubblico spettacolo. Pertanto risulta molto strano che Lei accusi e denunci fatti che non sussistono e che sono in contrasto con quanto espresso dal Ministero, salvo che il costo dei corsi per conseguire i vari livelli, e mi creda sono costosi...., non sia una appropriazione indebita del Corpo dei VVF e del Ministero, allora si, se Lei dice il vero ci sarebbe da ridere e da ridire. Ho fatto il responsabile della sicurezza, con tale attestato, per molti anni in una struttura di pubblico spettacolo con capienza di 4.050 persone, tali documenti, mio e del personale da me gestito, sono stati presentati unitamente alla restante pratica per il conseguimento dell'agibilità della struttura, alla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, nella quale era ed è parte prevalente e rilevante la presenza del tecnico dei VVF, senza il quale la commissione non si è mai potuta riunire. Mi risulta, inoltre, che un azzeccacarbugli (per dirla alla Renzo e Lucia) abbia avvalorato la Sua tesi, citando leggi e decreti, consiglio allo stesso di rivolgere istanza di denuncia al Ministero degli Interni per truffa ai numerosi cittadini italiani che hanno conseguito, con notevole spesa, l'attestato di "Addetto alla Prevenzione Incendi - livello primo o secondo", con richiesta di rimborso di quanto a suo tempo versato. Mi creda sig.r Emidio, la Sua sembra, anzi lo è, un ricatto per riavere il mancato guadagno, sfumato con l'interessamento di personale da Voi formato della Protezione Civile che, per varie cause, ha preso il vostro posto nella predetta prevenzione, con costi forse alquanto inferiori. Non è stato arrecato alcun danno al corpo dei VVF e non vi è nulla da chiarire sig. Emidio, o meglio e Lei che deve fare chiarezza sui Suoi intenti palesemente espressi. Grazie per l'attenzione.
Emidio Di Lorenzo...risponda al Sig. Biagio, ci faccia sapere la sua. Falconi, ma lei lo sa chi è che rilascia l'attestato antincendio di rischio ELEVATO e soprattutto quanto costa prenderlo? Lo sa che non è un "semplice" attestato" come lei crede? Ma lo sa che è il Ministero degli Interni, tramite il comando provinciale dei VVF a predisporre determinati corsi? E soprattutto, lo sa che per prendere quell'attestato bisogna fare degli esami? Prova scritta, orale e pratica, il tutto sotto gli occhi dei VVF? Scriva altro va...questo tema è già passato di moda!
La commissione che ha esaminato il Sig. Biagio probabilmente è stata eccessivamente clemente nei suoi confronti, considerato il fatto che non ha assolutamente capito il concetto espresso dalla legge 626/90 sostituita dalla legge 81/08. Effettivamente una certa dose di ignoranza unita ad eccessivo protagonismo potrebbe indurre a pensare che qualche ora di lezione e l'utilizzo di un'estintore possa trasformare chiunque in un vigile del fuoco.......mi dispiace sig. Biagio......non è così. Sono, con orgoglio, un "pompiere" da 30 anni e di persone come lei ne ho incontrate molte. Il problema che riguarda il teatro comunale merita un'analisi di ben altro spessore e andrebbe vista da una prospettiva diversa rispetto alla riduttiva contesa tra professionisti del settore sicurezza e semplici addetti ad un controllo sommario. L'istituto del servizio di vigilanza, nei locali dove il pubblico si riunisce per assistere ad eventi e spettacoli nasce dopo un'evento luttuoso avvenuto nel nostro paese, il cinema Statuto di Torino, e in quell'occasione si legiferò affinché certi incidenti non si verificassero più. Peccato che all'epoca Lei è il sig. Luca non eravate gli addetti alla sicurezza... forse si sarebbe potuto evitare.
Egregio Sig. Biagio G., poiché sono stato chiamato in causa Le rispondo doverosamente, in modo civile ed educato. Premesso che a tutt'oggi un teatro con capienza superiore a 500 posti, risulta sprovvisto di C.P.I., la cosa è alquanto grave!! Secondo le norme che sono in mia conoscenza, Le posso asserire che una attività soggetta al D.P.R. 151 del 2011, se sprovvisto del C.P.I. non può esercitare alcuna attività, se non dopo aver adempiuto ai dovuti adeguamenti strutturali previsti per Legge, ovvero dimostri che stia adeguando la struttura alle normative vigenti in materia, dopo che sia stata avviata una procedura penale presso la Procura della Repubblica, come stabilito dal Decr. Leg. 139/2006. In merito agli addetti antincendi, come qualcuno ha già dichiarato in precedenza, trattasi di personale dipendente interno che, dopo aver svolto un apposito corso di formazione, che può essere di tipo rischio basso, medio ed elevato, interviene in caso di determinati eventi incidentali, all'interno della propria attività lavorativa. Riguardo al Servizio di Vigilanza, Le riporto testualmente quanto dettato dalla norma, D.M.22 febbraio 1996 n° 261: "La Vigilanza Antincendio, compito istituzionale dei Vigili del Fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzioni incendi dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982 n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente,ecc..." Inoltre, mi permetta di dirLe una cosa, secondo il Suo punto di vista, un'ordinanza di un Sindaco può superare giuridicamente un D.P.R. del Presidente della Repubblica?? Se così fosse, avremmo l'obbligo di portare a conoscenza tutti quei privati, proprietari di attività soggette al D.P.R. 151 del 2011, che hanno subito procedimenti penali dettati dalla 758/94 (e Lei sa di cosa sto parlando), di rivolgersi al proprio Sindaco, affinché emani ordinanze sindacali per la prosecuzione delle attività lavorative e/o produttive. In conclusione, ritengo che chi di dovere intervenga affinché faccia chiarezza su tutta la questione e si imponga affinché faccia rispettare le Leggi dello Stato. Buona giornata a tutti. Emidio.
Ma, il sig. Biagio a quale ordine professionale e' iscritto? Dato che asserisce che in passato ha ricoperto il ruolo di RSPP deve per forza essere un professionista. Di solito gli ordini fanno corsi per i loro iscritti e li preparano a svolgere la prevenzione, quale corso ha svolto costui? Dato le castronerie che ha detto. Come gia' detto da coloro che mi hanno preceduto, chi ha l'attestato deve essere dipendente della ditta, forse il pelato si sta portando avanti con il lavoro per assumere altri dipendenti comunali, dopo i 14 pre elettorali. Al sig Luca vorrei dire che fare il pappagallo e' disdicevole per uno che ha preso l'attestato dai VVF, forse anche lui aspira ad essere assunto dal suo amico gallettaro? Dato il fervore che mette nel difenderlo. Ma nessuno dice che quello che il sindaco sta facendo e' un reato penale, se a qualcuno accade qualcosa chi paga? Come detto dal sig Emidio, gli organi competenti perche' non intervengo, oppure a Teramo la legge e' solo per i fessi?
Gent.le Sig. Biagio G., il suo post dimostra come tutti possano esercitare un sacrosanto diritto costituzionalmente garantito come quello della libertà di espressione. La democrazia è, per una Nazione civile l'ambizione e l'obiettivo più ambito da raggiungere, peccato però che alcune volte anche i più convinti democratici vengono messi in condizione di rivalutare gli obiettivi raggiunti grazie a tante lotte fatte . Non so se la consonante che segue il suo nome mi fa intuire in modo corretto le sue generalità, ma visto che nel suo post dichiara che ha svolto il compito di responsabile della squadra antincendio di una struttura pubblica con 4050 spettatori, e in questa provincia oltre al palazzetto dello sport e stadio non ci sono strutture con tali capienze sono sinceramente portato a pensare che Lei sia un ex dipendente comunale. Per questo tento di accettare il suo post fermo restando che i contenuti evidenziano solo la faziosità senza contenuti. Credo che i post di sia REMIDA e sia il Sig. Emidio le abbiano risposto in modo chiaro e senza possibilità di ulteriore replica ma, visto l'oggettiva difficoltà palesata tento di ripeterle quello che probabilmente non ha compreso durante il corso antincendio ma che la ha indotta a scrivere immotivatamente un post simpatico ma privo di qualsiasi conoscenza della materia e di contenuti facendo semplici riferimenti che per Lei potevano essere logici ma per chi conosce le norme e leggi sono la prova provata di come si possa parlare solo per dar aria alla gola. Il lavoro che Lei svolgeva all'interno della struttura di pubblico spettacolo lo effettuava in quanto dipendente della struttura o in alternativa se non dipendente dell'attività sempre sotto forma di lavoro subordinato. Le allego il Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996 n°261 che altro non è che Il REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO. Nel caso come immagino avesse difficoltà scriva un altro post. Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 113) Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento. Il Ministro dell'interno: Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1965, n. 966 e 18 luglio 1980, n. 406, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, che attribuiscono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze in materia di prevenzione e vigilanza antincendio; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che fa carico al Ministro dell'interno di emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, da realizzarsi all'interno dell'attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota n. 19/AG85 del 7 gennaio 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994; Adotta il seguente regolamento: Articolo 1 Art. 1. Obiettivi. 1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonchè della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità economica europea e da altri organismi internazionali. Articolo 2 Art. 2. Definizione. 1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. 2. Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso. Articolo 3 Art. 3. Campo di applicazione. 1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento così come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16. 2. A termini dell'art. 3, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili. Articolo 4 Art. 4. Generalità. 1. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. L'entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attività. 3. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento: a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti; b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico; c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti; d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive; e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive; f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto; g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone; h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone. 4. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale. 5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. Articolo 5 Art. 5. Entità del servizio di vigilanza. 1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, delibera l'entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva. 2. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. é facoltà della commissione provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta. Articolo 6 Art. 6. Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 1. Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio nel territorio di competenza. 2. Allorchè si renda necessario svolgere il servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante provinciale provvederà all'assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarietà della prestazione. Articolo 7 Art. 7. Modalità di svolgimento del servizio. 1. Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonchè la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Analoga informazione è fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco. 2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi. 3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti. Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto e acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti. Articolo 8 Art. 8. Adempimenti di enti e privati. 1. I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonchè attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. 2. Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonchè le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di: a) mezzi antincendio fissi e mobili; b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno; c) luci di sicurezza; d) quadro elettrico generale; e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso; 3. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti: a) sgombere ed agibili le vie di esodo; b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria; c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative; d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. 4. Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo. Articolo 9 Art. 9. Abrogazioni di disposizioni. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.
Signor Luca chi Le scrive i post?