Teramo Lavoro: la lettera della UIL sulle attività di vigilanza – Parte 2/5
Il pomo della discordia è la lettera che la UIL, in maniera del tutto riservata, ha indirizzato il 2 luglio 2012 a tutte le Autorità coinvolte nella vigilanza sulla società Teramo Lavoro.
Perché Catarra si è tanto adirato per i contenuti di quella missiva, fino a diramare un comunicato pubblico di riscontro ad un fatto privato?
In quale Pese del terzo mondo un Presidente di Provincia può scegliere con quale sindacato dialogare, annunciando urbi et orbi “la rottura delle relazioni sindacali con la Funzione Pubblica della Uil”?
Perché la UIL non avrebbe dovuto sollecitare maggiore vigilanza e controllo, ben sapendo che – a prescindere dalle indagini penali che esulano dalla gestione – né la Provincia, né la Regione avevano informato i Ministeri preposti e le Autorità Europee competenti delle anomalie riscontrate dalle indagini ispettive interne?
Se tutto fosse regolare, come Catarra e Cretarola annunciano con puntualità, che motivo avrebbero di preoccuparsi tanto?
Pubblichiamo integralmente il contenuto della lettera riservata della UIL, consegnata strumentalmente ai dipendenti della società:
Oggetto: Attività di vigilanza. Verifiche e controlli a carico della società in house providing “Teramo Lavoro S.r.L.”. Richiesta chiarimenti in ordine ai controlli espletati ed in itinere.
Con riferimento all'oggetto, questa Organizzazione Sindacale a proposito di quanto recentemente è apparso sulla stampa locale (quotidiano “La Città”) riportante, seppur per sommi capi, gli esiti dell'espletato controllo a carico della società di che trattasi da parte dell'ufficio “controllo analogo” della Provincia di Teramo, (istituito con deliberazione G.P. n. 331/2011), preliminarmente, esprime preoccupate perplessità in ordine alle attività svolte in relazione alle specifiche incombenze, avuto riguardo che le medesime attività di controllo poste in essere, fra l'altro, avrebbero dovuto individuare, seppur in corso di esercizio, eventuali criticità e discrasie gestionali anche al fine di stimolare processi di autocorrezione, volti al miglioramento delle attività amministrative e gestionali poste in essere dalla società controllata, cioè “Teramo Lavoro s.r.l.”.
Ma, prima ancora di sviluppare una serie di argomenti pertinenti all'argomento in trattazione, anche per dare un senso all'intervento odierno da parte di questo Sindacato, sarà utile ripercorrere, seppur per sommi capi, la genesi della questione oggetto di disamina.
Ebbene, il dibattito, che ben presto diventerà controversia, inerente essenzialmente sulla gestione della società in house “Teramo Lavoro srl”, nasce e si sviluppa a seguito della formalizzazione di una relazione del nucleo ispettivo interno della Provincia di Teramo (istituito in data 10 marzo 2011 e composta nelle persone di: Dott. Agostino Di Antonio, in qualità di responsabile del Servizio, Dott.ssa Marina Marchegiani, in qualità di Funzionario Contabile, e degli ispettori Roberto Di Marco e Giuseppe Bilanzola), relativo alle c.d. “ispezioni in loco” per la verifica delle risorse utilizzate a valere sul POR FSE, per la realizzazione dei servizi strumentali affidati dal Settore Lavoro alla società in parola, riportante le risultanze di un controllo effettuato in correlazione alla regolarità della gestione.
La predetta relazione conteneva rilievi negativi circa il corretto utilizzo delle risorse assegnate, nonché in ordine all'affidabiltà dei conti e regolarità delle operazioni sottostanti, alla legittimità e regolarità delle spese, in relazione alla loro ammissibilità, sana gestione finanziaria dei fondi, in stretta correlazione ai principi generali della trasparenza e della evidenza pubblica a cui la società controllata, per sua natura e costituzione, è obbligata, ed ancora, al rispetto della normativa in materia di assunzione di personale ed al controllo delle prestazioni del personale.
Senonchè, in data 4 agosto 2011, con nota n. 242629 di protocollo, il Presidente dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari della Provincia di Teramo (Dott. Gianna Becci, Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di Teramo), ai sensi dell'articolo 55 bis del Decreto Legislativo 165/2001, nel mentre formalizzava l'avvio di un procedimento disciplinare a carico di quattro dipendenti provinciali facenti parte del Nucleo Ispettivo interno al III Settore (ai quali, per lo specifico aspetto, questa O. S. ha fornito assistenza sindacale), provvedeva alla convocazione dei componenti dell'ufficio individuato per i procedimenti disciplinari per valutare “... la questione concernente gli esiti della relazione conclusiva attività di vigilanza società in house Teramo Lavoro srl, a fima del nucleo ispettivo interno al III Settore...”
Successivamente, a seguito e per effetto dell'ispezione eseguita a carico di “Teramo Lavoro srl”, veniva formalizzato l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del Dirigente del Settore III.
E sempre nel mese di settembre 2011 si registrano ulteriori accadimenti degni di nota: l'Ente Provincia, in sede di revisione della Pianta Organica, provvede al trasferimento in altro settore (Turismo) e al presumibile demansionamento di due Funzionari del Nucleo Ispettivo (il Dott. Agostino Di Antonio, la Dott.ssa Rossana Di Felice, da sempre esercenti le funzioni collegate alle politiche del Lavoro e della Formazione in quanto provenienti dalla Regione, il primo, e dal Ministero del Lavoro, il secondo).
Al netto di qualsiasi altra considerazione, rimane il fatto che i due funzionari, in assenza di una qualsivoglia motivazione, comunque espressa, venivano trasferiti, ad altro e diverso settore, senza nessun tipo di incarico, per ipotetiche e non definite funzioni, peraltro assolutamente dequalificanti e, comunque, non equivalenti rispetto a quelle di cui da sempre erano titolari; senza contare che agli stessi “epurati”, è stata anche revocata la indennità di posizione precedentemente assegnata. (Da rilevare, che uno dei due funzionari, Dott. Agostino Di Antonio, per non patire oltre le umiliazioni e le frustrazioni connesse e conseguenti al trasferimento, si è visto costretto a trovarsi altro impiego, in altro e distinto Ente Pubblico).
Stessa sorte, vale a dire il trasferimento d'ufficio, è capitata al Dirigente del Settore Lavoro e Formazione.
Per completezza, sarà d'uopo riferire che questa Organizzazione Sindacale, in ragione di quanto sopra sinteticamente rappresentato, ritenendo che i dipendenti provinciali in questione, nell'eseguire l'incarico loro assegnato, avessero adempiuto, correttamente e con senso di responsabilità, a precisi doveri di carattere funzionale ed istituzionale, e, per l'effetto, non meritevoli delle “particolari attenzioni” a cui sono stati fatto oggetto, e rilevando, per tabulas, (vedasi a riguardo l'avvio del procedimento disciplinare a firma del Segretario/Direttore Generale), l'intimo nesso di casualità, fra la causa -relazione sull' ispezione- e l'effetto -provvedimento disciplinare-, nel mese di ottobre 2011, proponeva alla Procura della Repubblica di Teramo apposito esposto denuncia, con il quale si rimettevano al Magistrato Inquirente (che oggi legge per conoscenza), le valutazioni di merito in ordine alla opportunità di disporre le indagini di Polizia Giudiziaria tese a verificare i fatti rappresentati e, l'eventuale, accertamento di ravvisabili ipotesi di reato.
Alla luce della sintetica ricostruzione, sembra potersi affermare, con sufficiente margine di sicurezza e di ragionevolezza, che la relazione sull'attività della società in house “Teramo Lavoro srl”, a cura del servizio ispettivo interno della Provincia di Teramo, abbia svolto un ruolo decisivo per il divenire dell'intera vicenda, se non, addirittura, la causa scatenante.
Con altrettanto margine di sicurezza si può senz'altro affermare che l'atto amministrativo di cui si parla, seppur a valenza interna, giacchè non dichiarato “nullo” da un qualsiasi Giudice, né tanto meno interessato da un qualsivoglia provvedimento giuridico di carattere dichiarativo, anche in via di autotutela, con il quale lo si rendeva “annullabile”, dovrebbe spiegare tutti gli effetti connessi e conseguenti, vale a dire che le valutazioni in sè contenute, siccome non confutate e/o opportunamente e formalmente rinnegate per giusta causa, avrebbero dovuto incontrare adeguate divulgazioni per rappresentare, eventualmente, un sicuro punto di riferimento di carattere fattuale, dal quale sviluppare ogni e qualsiasi altro apprezzamento ed ulteriori rilievi, anche di contrario avviso; e ciò, non solo al fine di garantire il “diritto alla conoscenza” a favore di organismi e di autorità preposte alla vigilanza, ma, soprattutto, allo scopo di salvaguardare la sana e corretta gestione delle risorse comunitarie interessate .
Di contro, invece, la predetta “famigerata” relazione ha subito, sin qui, una sorta di “seppellimento”, nel senso che è stata implicitamente dichiarata da tutti “tam quam non esset”, anzi, per meglio dire, come se fosse stata oggetto di apposito anatema, al pari di un testo proibito dichiarato blasfemo e maledetto.
Ed infatti, la medesima relazione, seppur conosciuta dagli addetti ai lavori, nessuno la cita: non viene menzionata dall'Ufficio del Controllo Analogo della Provincia di Teramo, in sede di relazione all'Autorità regionale di riferimento (A riguardo, sarà necessario evidenziare come il Presidente del predetto ufficio fosse assolutamente a conoscenza dell'esistenza e dei contenuti della relazione de qua, al punto che, previa personale valutazione, la indicasse come causa per la formalizzazione dell'apertura di un procedimento disciplinare a carico degli estensori, ravvisandone gravi forme di responsabilità al punto da interessare l'organo preposto per la comminazione di sanzioni più afflittive -ufficio dei procedimenti disciplinari-); non viene indicata dall'Autorità di Gestione Po FSE della Regione Abruzzo (che ne era a conoscenza, in quanto destinataria), fra le iniziative attuate dalla Provincia nei confronti della Società di che trattasi, in sede di relazione alla Commissione Europea, nella persona del Dott. Michel Laine ( che legge per conoscenza);
Viceversa, si registra che la Relazione redatta dall'Ufficio del controllo analogo Provinciale delle Società Partecipate, (a firma del Direttore Generale/Segretario Generale Presidenza Dott. Gianna Becci), ha incontrato migliori considerazioni, quasi fosse “il verbo”, al punto che viene citata e richiamata da tutti, sia in occasioni istituzionali, che in sede di formulazione di relazioni a favore delle Autorità ed Organismi Superiori.
Ed infatti, i diretti interessati in distinte conferenze stampa (Presidente della Provincia, l'Amministratore Unico della società), a corollario dell'assunto circa la regolarità della gestione generalmente intesa, hanno a più riprese fatto menzione delle conclusioni a cui è pervenuto il predetto Ufficio di controllo.
Mentre, il Presidente della Regione (che legge per conoscenza), a riscontro di una dedicata interrogazione consiliare, in sede di resoconti consiliari, fra l'altro, testualmente riferisce “.... è stata posta in essere un'attività dall'ufficio di controllo analogo.... che ha riguardato in particolare l'analisi di tutta la documentazione relativa alle modalità gestionali, con specifico riferimento alla materia di amministrazione e reclutamento di personale e a conclusione di questa fase non sono stati sollevati rilievi. Analisi di estratti di conti bancari della società Teramo Lavoro...A conclusione di questa fase, non sono stati sollevati rilievi ed è stata evidenziata la correttezza contabile dei documenti depositati.....”
Parimenti, il Direttore Regionale dell'Autorità di Gestione PO FSE Abruzzo, in sede di riscontro alla Commissione Europea ed agli organi di governo regionali, sostanzia il medesimo riscontro menzionando e richiamando l'ormai famosa e declamata relazione di controllo a cura dell'altrettanto famoso ufficio di riferimento.
A questo punto, senza entrare nel merito e prima di operare ulteriori considerazioni, gioverà evidenziare alcuni aspetti vertenti la composizione del predetto ufficio di controllo provinciale chiamato a svolgere la particolare attività che, per complessità e delicatezza, avrebbe dovuto essere caratterizzata da specifiche e monografiche competenze di settore.
A proposito, si registra che il predetto ufficio, intanto è presieduto dal Direttore Generale dell'Ente, in posizione di presumibile conflitto d'interesse, poiché figura fiduciaria apicale dell'organo di governo sottoposto a controllo, e di poi, non va sottaciuto il fatto che buona parte (quattro/quinti), dei componenti è gerarchicamente e funzionalmente subordinata al medesimo Segretario/Direttore Generale in quanto appartenenti al Settore di staff, senza considerare, inoltre, che tutti i componenti risultano essere dei neofiti nella specifica materia ( addirittura, l'attività inerente la parte contabile è stata svolta da un profilo professionale amministrativo, istruttore direttivo, privo di qualsivoglia esperienza ragionieristica e di tecnica bancaria).
Di contro, ai soli fini comparativi e per una migliore chiave di lettura, gioverà osservare che la relazione “famigerata”, sopra richiamata, quella cioè dimenticata da tutti e messa all'indice, era stata redatta dal Servizio Ispettivo Provinciale, composto da personale appositamente formato che negli anni aveva maturato numerose esperienze specifiche in materia di controlli (fra l'altro con il conseguimento di importanti risultati, anche in termini di recupero di ingenti somme a fronte di accertamento di spese, effettuate dalle società sottoposte a controllo, non ammissibili, ovvero rendicontabili), i cui profili professionali di appartenenza risultavano essere corrispondenti ed omogenei rispetto alle funzioni di controllo da esercitarsi (ad esempio, gli aspetti contabili venivano valutati dal Vice Responsabile del Settore Provinciale Affari Finanziari, cioè da un Funzionario Quadro esperto in materia ragionieristica e di tecnica bancaria).
Ma, a parte le specifiche professionalità ed i saperi acquisiti rilevabili all'interno del suddetto nucleo, deve essere rimarcato un'aspetto essenziale: l'assenza di vincoli e rapporti di soggezione formale e sostanziale da parte dei componenti nei confronti della società controllata, vale a dire il possesso della capacità di mantenersi estraneo agli interessi di parte, per meglio valutare le questioni poste in osservazione con equanimità, avuto, appunto, riguardo della posizione di terzietà, di sostanziale autonomia, assunta dal medesimo nucleo ispettivo, per evitare qualsiasi forma di condizionamenti.
Invece e d'altra parte, vale dire con riferimento all'ufficio di controllo analogo, non può essere sottaciuta la difficoltà ad immaginare una qualsiasi forma di accettazione delle conclusioni a cui esso è pervenuto, dal momento in cui sussiste il dubbio, se non la consapevolezza, della mancanza di autorevolezza, di autonomia e di terzietà da parte del predetto ufficio, e ciò a causa e per effetto non soltanto delle evidenziate peculiarità professionali possedute dai componenti, ma, soprattutto, in ragione dell'evidente collegamento tra il suo Presidente con l'organo di governo in carica destinatario dell'azione di controllo.
In questo senso va ricordato che l'Ufficio del controllo analogo di cui si parla è caratterizzato dalla presenza del Direttore Generale dell'Ente controllato, vale a dire che è presieduto dal massimo organo burocratico, (titolare di un incarico di carattere fiduciario per eccellenza assegnato dal Presidente della Provincia), al quale, fra le altre cose, viene attribuito uno stipendio davvero considerevole, al pari del Presidente della Repubblica, cioè oltre 200.000 euro annui, a fronte di un impegno di lavoro pari a 4,2 giornate lavorative settimanali; in altri termini, si vuole rimarcare la presenza di sostanziali vincoli che, almeno in via ipotetica, avrebbero potuto determinare una forma di effettivo condizionamento in grado di affievolire le garanzie da offrire in ordine all'incombenza da espletare.
In ogni caso, questo Sindacato si limita a constatare che le due relazioni poste in osservazione (quella operata dal Servizio Ispettivo Interno al III Settore, Politiche del Lavoro e Formazione dell'estate 2011, e quella formulata dall'ufficio Provinciale del Controllo Analogo, nell'inverno del 2012), siccome contenenti aspetti assolutamente idiosincratici, pervengono ad opposte ed inconciliabili conclusioni: la prima, evidenzia diversi aspetti negativi; la seconda, invece, sulla scorta di un controllo virtuale, si limita a certificare l'ipotetico come verificato: una sorta di panegirico in assenza di una vera azione, più o meno stringente, di tipo verificativo.
Ma, a prescindere da ulteriori valutazioni, che si riporteranno in seguito, rimane la considerazione che le relazioni de quibus poste in osservazione siano fra esse, per forma e sostanza, antitetiche e discordanti, sicchè l'attendibilità della prima escluderebbe la veridicità della seconda e viceversa.
Ora, allo stato, posto che la paventata non univocità e l'incertezza derivante, ai fini di una qualche valutazione soprattutto riferita ai servizi pubblici da assicurarsi e al futuro dei lavoratori interessati, senza trascurare l'interesse pubblico sottostante, riuscirebbe utile sapere a quale delle due relazioni fare riferimento e, comunque, conoscere le ragioni che hanno sin qui indotto le autorità preposte a mai menzionare, o meglio a non valutare, la relazione del nucleo ispettivo interno, ovvero la mancata confutazione dei rilievi negativi contenuti nella stessa relazione.
Nel mentre si resta in attesa delle richieste notizie, questo Sindacato, concettualmente, ritiene che l'azione di controllo, siccome posta a garanzia delle previsioni espresse nell'atto costitutivo dovrebbe, in via esemplificativa, esplicitarsi mediante la propedeutica verifica del rispetto delle norme statutarie -fornite dallo Statuto- e quelle pattizie -date dalla Convenzione-, che prevedono l'obbligo, da parte della Società affidataria, di trasmettere, ai fini della preventiva approvazione, la documentazione relativa alla programmazione ed al piano industriale; nonché la previsione del potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; ed ancora in ordine all'approvazione degli atti fondamentali della gestione, quali, ad esempio, il bilancio, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, la programmazione del fabbisogno del personale, il piano di sviluppo, ecc; ed infine, l'ordinato assetto degli organi statutari, ivi inclusi il Revisore ed il Collegio Sindacale.
In sostanza e riassumendo, si ritiene che l'esercizio del controllo analogo, in prima battuta, avrebbe dovuto sostanziarsi attraverso l'analisi della documentazione strutturale di riferimento, vale a dire lo Statuto della società “Teramo Lavoro” e la Convenzione Generale di Servizio (entrambi approvati con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 20 maggio 2010), in relazione alla effettiva applicazione delle norme in esse previste.
Bisogna controllare il “ferro” e il “bronzo” per arrivare all'”oro”, tanto per citare Platone: evidentemente, non si è saputo controllare il “ferro”, non si è saputo controllare il “bronzo”, cosicchè non si è pervenuti all'”oro”.
Ma, a lato delle citazioni filosofiche, si ritiene che il particolare “checkup” avrebbe dovuto concentrasi sui contenuti statutari riportati all'articolo 3, commi 4 e 5 (Indirizzo e Controllo), all'articolo 9 (Organi della Società), all'articolo 14 (Compensi e Rimborsi spese all'Amministratore), all'articolo 16 (Organo di Controllo Revisore Unico), all'articolo 17 (Organo di controllo Collegio Sindacale), all'articolo 21 (Esercizi Sociali), avendo cura, soprattutto, di accertare il verificarsi del rispetto delle previsioni concernenti gli obblighi da parte di Teramo Lavoro per il soddisfacimento delle norme pubblicistiche regolatrici le assunzioni di personale, in primis l'adozione dell'atto presupposto di programmazione del relativo fabbisogno.
Le risultanze degli atti d'ufficio (consultabili in qualsiasi momento in quanto depositati negli archivi provinciali poichè mai sottoposti a nessun tipo di sequestro e da parte di chicchessia), qualora verificati, avrebbero potuto favorire una visione “laica”, complessiva e di più ampia garanzia, e soprattutto avrebbe permesso all'ufficio controllante di operare un'analisi comparativa fra quanto previsto dalle normative di riferimento, con quanto effettivamente realizzato dalla società controllata; detta analisi, probabilmente, poiché presuntivamente corroborata da elementi di fatto inconfutabili, avrebbe potuto suggerire all'ufficio del controllo analogo diverse stime e differenti apprezzamenti.
A corollario delle inusitate procedure verificative adottate dall'organo di controllo (senza contare le mancate cautele di carattere preventivo nei confronti di potenziali conflitti di interessi, come sopra evidenziati), ovvero dei mancati controlli, nonché della condotta mantenuta dai protagonisti, varrà la pena ricordare come, in data 28 novembre 2011, questo Sindacato, a proposito dei compensi e rimborsi spese a favore dell'Amministratore di Teramo Lavoro, così come determinati dal citato articolo 14 dello Statuto, partecipava formalmente, fra gli altri, al Dott. Catarra (nella sua duplice funzione di Presidente della Provincia di Teramo e di socio unico di “teramo lavoro srl”) e al Dott. Becci (nella sua triplice funzione di Presidente del controllo analogo, di Direttore Generale e Segretario Generale), una apposita nota con la quale, fra l'altro, venivano evidenziati diversi profili di presunte illegittimità, prima fra i quali la mancata corrispondenda fra quanto statuito dal predetto articolo 14 ( “.un compenso, che potrà essere costituito da una quota fissa ed una variabile, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, tenendo presente che nel complesso non potrà essere superiore al massimo percepito dai Dirigenti della Provincia di Teramo”), con il dato legale di riferimento, fornito dalla legislazione statale, e più segnatamente dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 725-728, che precetta la realtà tangibile relativa ai compensi da assegnare agli amministratori.
Da rilevare che con la suddetta nota il Dott. Becci, nella sua specifica qualità di Responsabile dell'Ufficio Controllo Analogo, siccome in grado poiché presunto conoscitore del documento contabile relativo all'esercizio sociale della società Teramo Lavoro s.r.l., da chiudersi entro il 31 dicembre di ogni anno (articolo 21 dello Statuto), ed in quanto appositamente incaricato per l'esercizio dell'attività di controllo in ogni sua forma, (articolo 3 dello Statuto), veniva formalmente invitato, ad esercitare, nelle modalità e con gli strumenti ritenuti più congrui, l'attività di controllo sia in forma di indirizzo, e di monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario, sia in termini di verifica.
A proposito, non sono conosciuti gli eventuali provvedimenti adottati, se adottati, ovvero se sono stati, o meno, attivate le forme di controllo richieste, vale a dire se sono state poste in essere i necessari correttivi per una corretta gestione della società di cui si parla, anche per dare contezza circa l'utilizzo di risorse pubbliche, semmai impiegate.
Sta di fatto che l'invocato controllo ed i correttivi richiesti, tendevano ad evitare possibili controversie con conseguenti spese e relativi aggravi a carico del Socio Unico, cioè la Provincia di Teramo, e ancor di più, a sottrarsi ad un'eventuale ipotesi di danno all'erario con successivo coinvolgimento ai fini della responsabilità.
Medesimi ragionamenti si potrebbero operare circa la verifica sull'ordinato assetto degli organi statutari, ivi inclusi il Revisore ed il Collegio Sindacale (articoli 16 e 17 dello Statuto della Società Teramo Lavoro srl), magari a partire dal ruolo esercitato nella vicenda di cui si parla dal Dott. Valter Catarra, nella sua doppia veste di Presidente della Provincia di Teramo e Socio Unico della Società “Teramo Lavoro s.r.l.”.
A proposito, si osserva come il socio unico, proprietario della società, per le attività svolte dalla “Teramo Lavoro srl” non abbia sin dall'inizio inteso avvalersi della facoltà di nominare né il revisore contabile, a cui affidare il controllo legale dei conti, né il collegio sindacale a cui demandare la verifica della gestione della società (vedasi, a riguardo gli articoli 16 e 17 dello Statuto della Società Teramo Lavoro srl, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. cp 2010-0000019, in data 20 maggio 2010): quindi, nessun tipo di controllo interno e ciò, sotto gli occhi di tutti.
Ma, l'aspetto più significativo potrebbe essere quello desumibile dal doppio ruolo rivestito dalla stesso dott. Catarra che lo vede, per un verso socio unico e proprietario di una società che viene chiamata a gestire ed amministrare importanti affidamenti economici, derivanti dai fondi europei e, dall'altro verso, in quanto capo dell'Amministrazione Provinciale, titolare della funzione da esercitarsi per “una costante e puntuale verifica … dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste.. nei disciplinari specifici...” (articolo 3 dello Statuto ed articolo 7 della Convenzione annessa allo Statuto), e quindi, in buona sostanza, controllore di sé stesso, in posizione di dominus.
Nel merito, si ritiene che le idiosincrasie funzionali descritte e, soprattutto, la mancata istituzione dei controlli interni previsti dallo statuto societario, ragionevolmente, oltre a rappresentare un segnacolo idoneo per allertare le autorità superiori, costituissero, di per sé, elementi degni di migliore considerazioni e, comunque, da porre in evidenza ed in osservazione.
E' opinione di questa Organizzazione Sindacale che, almeno in via concettuale, l'esercitata attività di controllo avrebbe dovuto porsi anche come azione preventiva la quale, attraverso l'analisi dei dati salienti riscontrabili e documentabili, doveva tendere al conseguimento dei fini istituzionali, primo fra tutti quello di uniformare la gestione in stretta aderenza ai parametri riportati nell'articolo 287 del TFUE, vale a dire, anche se in forma non esaustativa:
a) affidabiltà dei conti e regolarità delle operazioni sottostanti;
b) legittimità e regolarità delle spese, anche in relazione alla loro ammissibilità;
c) sana gestione finanziaria dei fondi, in stretta correlazione ai principi generali della trasparenza e della evidenza pubblica a cui la società controllata, per sua natura e costituzione, è obbligata;
d) rispetto della normativa in materia di assunzione di personale;
e) controllo delle prestazioni del personale.
Senza dimenticare, poi, i beni pricipali a cui porre le necessarie tutele, vale a dire l'integrità del bilancio comunitario ed il buon funzionamento ed imparzialità dell'azione amministrativa da svolgersi e, non ultimo, l'esecizio delle giuste azioni di carattere preventivo e cautelativo in ordine al verificarsi della possibile fattispecie denominata “frode comunitaria”, riguardante contributi, finanziamenti, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte della Comunità Europea.
In aggiunta, ai detti obblighi, andava preso in considerazione l'ulteriore obbligo giuridico discendente dal dovere di buona fede a cui devono attenersi le parti nella formazione del contratto (articolo 1337 del codice civile) che, nel caso di specie, si è materializzato attraverso il disciplinare del 12 luglio 2010 per l'affidamento di una serie di servizi a determinate condizioni, ivi compresa quella contemplata all'articolo 1, comma 1.3 “rispetto di tutta la normativa europea relativa all'utilizzo del fondo sociale europeo”.
In buona sostanza, sempre in ambito concettuale, oltre alle considerazioni sub supra, se non altro in via prudenziale, doveva essere anche valutata la astratta possibilità di incorrere nella commissione di un reato omissivo improprio o, come viene anche definito, commissivo mediante omissione, attraverso la clausola di equivalenza prevista nell'ordinamento italiano dall'articolo 40 cpv c.p., con il quale si stabilisce che “ non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” .
Questa Organizzazione Sindacale, a seguito di quanto sopra esposto ed argomentato, ritiene di dover sollecitare l'intestatario della presente, nella sua specifica qualità di Responsabile del Settore incaricato alla Vigilanza e Controllo sul Fondo Sociale Europeo, di ultimare le agognate verifiche ed i controlli in itinere per, poi, trasmetterne gli esiti alla Autorità di riferimento con ogni urgenza, anche in considerazione del lasso di tempo nel frattempo trascorso.
A proposito, qualora ritenuto opportuno e pertinente, anche ai fini dell'esercizio dei doveri d'ufficio, piaccia al Signor Dirigente intestatario procedere ad una valutazione complessiva di quanto sin qui segnalato, avendo la cortesia di verificarne gli aspetti salienti, anche in termini confutativi.
Inoltre, si chiede di :
1- Preliminarmente, ricostituire, per numero e per profili professionali, mediante surroga, il nucleo provinciale di vigilanza e controllo sul FSE, a suo tempo istituito, posto che diversi componenti (tre/quarti) hanno rinunciato all'incarico, ovvero in ogni modo si sono resi indisponibili ad assolvere all'incombenza loro assegnata;
2- Accertare l'esistenza fra gli atti d'ufficio della relazione a cura del nucleo ispettivo interno dell'estate del 2011, avendo, poi, cura di verificare le risultanze in essa contenute, con particolare riferimento alle criticità evidenziate, tutte ed indistintamente, anche in termini avversi e sfavorevoli;
3- Effettuare la comparazione della relazione sub 2, con quella a cura dell'Ufficio del Controllo Analogo dell'inverno del 2012, e ciò al fine di comprendere a quale delle due fare riferimento ai fini dell'assegnazione del titolo di “pubblica fede”;
4- Accertare, previa verifica, se nella programmazione del fabbisogno del personale, così come approvata, se approvata, dalla società controllata, fosse prevista l'assunzione del profilo professionale a cui si è fatto riferimento in occasione dell'assunzione dell'Amministratore Unico, Venanzio Cretarola, nonché il possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'interessato, primo fra i quali quello riferito al titolo di studio posseduto, cioè la corrispondenza fra lo stesso titolo con quello richiesto in sede di bando, in relazione al posto messo a selezione; inoltre e sempre previa verifica, sarà gradito appurare se dall'acquisizione della documentazione, sia possibile desumere, intanto la formazione della Commissione Giudicatrice, di poi i verbali redatti da parte della stessa Commissione, incluso quello attestante la formazione della graduatoria finale, dalla quale risulti la collocazione utile del citato signor Venanzio Cretarola;
5- Procedere all'acquisizione di copia dell'atto di nomina dell'Amministratore Unico della società “teramo lavoro srl” e relativo contratto, dal quale risulti compiti e funzioni, i termini di definizione, forma, durata, condizioni per la stipula, proroga, diritti, indennizzi, compensi e rimborsi, ecc.
Distinti Saluti
Teramo, 2 luglio 2012
IL SEGRETARIO PROVINCIALE UIL FPL
- Alfiero Antonio DI GIAMMARTINO-
Cosa avrebbe dovuto fare un sindacato, nascondere la polvere sotto il tappeto oppure sollecitare pulizia, controlli e vigilanza?
Se alla fine dovesse risultare tutto in regola, sarà comunque stato opportuno l’intervento di tutti i gradi di controllo della gestione di soldi pubblici che, ricordiamolo, sono milioni di euro all’anno dei cittadini.
Per tali motivi, a prescindere dal merito delle singole questioni, non potrebbe non ringraziarsi un sindacato così attento alla salvaguardia della legalità delle procedure che, vorremmo sottolinearlo, non può essere disgiunta dalla sana gestione di una azienda, perché semplicemente ne rappresenta il presupposto indefettibile.
La Redazione de “I Due Punti”
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