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La legge obbliga la certificazione di invalidità

di Giancarlo Falconi
1 minuto

Abbiamo scritto del caso della D.ssa Di Domenicantanio, affetta da una grave disabilità, che non ha potuto votare al seggio numero 1 perchè non in possesso di un certificato, che testasse la sua invalidità. Una storia che per esssere completa, doveva ospitare il parere del presidente di seggio. Il dott. Rodolfo Fedele, da sempre impegnato nel sociale e conosciuto come persone attenta alle problematiche civiche di Teramo, ha cercato di manifestare alla signora Aurora, diverse possibilità di certificazione previste dalla nuova normativa. Il ruolo di presidente obbliga per responsabilità legali a rappresentare in maniera rigorosa le disposizioni di legge, per evitare il reato di falso in atto pubblico. Una questione che continuerà a sollevare polemiche su polemiche, ma che a nostro avviso ha due vittime, la signora Aurora e il Sign. Rodolfo. In tutta Italia si sono verificati casi simili. Il presidente, la segretaria di seggio, gli scrutatori, si augurano che la signora Aurora riesca a presentarsi con la certificazione d'invalidità, per avere la possibilità di esercitare il suo diritto al voto.

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infatti il problema è la legge. ci si deve recare in un ufficio, da svantaggiati, per ottenere la certificazione di svantaggio da mostrare per dimostrare di essere svantaggiati. ma ci rendiamo conto? ma poi dico... se la signora è iscritta in quel seggio a cosa c***o serve il certificato? io ho fatto lo scrutatore al geriatrico dell'ospedale e lì c'era un buon 60% di svantaggiati. erano iscritti lì e lì hanno votato. alcuni accompagnati a braccetto con la comprensione nostra, di chi li accompagnava e delle forze dell'ordine. ma ci rendiamo conto? doversi procurare un documento per dimostrare e dichiarare di essere svantaggiati? boh.
Ho un cugino, che è stato mio compagno di scorribande in età adolescenziali. Eravamo la brutta copia di Terence Hill e Bud Spencer. A quei tempi, lui, mio cugino, era Bud... adesso anche io, data la mia mole. Sua sorella, mia cugina, lavorava nel "manicomio", oggi dismesso, di Piazza San Francesco. Un giorno, accompagnai il mio Bud Spencer all'accettazione dell'ospedale psichiatrico, perché doveva portare un messaggio alla sorella infermiera. Al banco della portineria, appena oltrepassata la soglia dell'arco, l'incaricato preposto al ricevimento del pubblico ci salutò con molta cordialità. Bud Spencer chiese quindi di parlare con la sorella. "Certamente", rispose l'uomo incaricato alla portineria, aggiungendo subito dopo: "..mi scusi, ma sua sorella è una donna?". Avevamo 14 anni è fu difficile trattenere le risa, che cominciarono a contorcerci le budella. Chi ha orecchi per intendere, ha inteso... gli altri continuino pure a far finta di nulla. Tanto, per questi individui, finché c'è Spagna o Francia, basta sempre che "se magna!". Non c'è speranza. Ai giovani, di quelli buoni con il cervello incorporato, consiglio di andare via presto, da questo paesaggio di ipocrisia maleodorante! Via... andate via. Andate via!
E' normale che un presidente di seggio debba, suo malgrado, rispettare la Legge, non può far altro, ma è mai possibile che ancora dobbiamo andare avanti con i fogli di carta quando basterebbe una semplice scheda elettronica con tutti i nostri dati che contenga tutti i dati identificativi e le informazioni ufficiali relative alla persona??? Sono d'accordo nel ritenere la signora Aurora e il signor Rodolfo due vittime del sistema balordo. ciao
Il rispetto della norma, quando è troppo rigoroso, rischia di essere un atto di stupidità. Nessuno si diverte a girare sulla sedia a rotelle. Posso convenire sulla tesi che si tratti di due vittime di un sistema estremamente "burocratzzato"; ma bisogna considrerare che qualunque pubblico ufficiale può applicare un pizzico di potere discrezionale, spece in presenza di un caso di mera mancanza del così detto pezzo di carta, quando palesemente il pezzo di carta sarebbe pleonastico. So dell'avviso che l'applicazione della norma sia stato strumentale.
Mi permetto di dare un contributo, anche se un pò lungo, che può essere utile all'una (la dott.ssa Di Domenicantonio) e/o all'altra vittima (il dott. Fedele) della burocrazia italiana. Sembrano due indicazioni contrastanti, tanto che le indicate sentenze del Consiglio di Stato sono intervenute per chiarire il tutto. E' vero che nel caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti, l’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299) e di un’attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di una copia autentica della patente di guida speciale purché, dalla documentazione esibita, risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. E' anche vero però che, nel caso in cui si presenti a votare nella sezione un elettore fisicamente impedito nell’espressione autonoma del voto, a norma dell’art. 55, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto: – i ciechi; – gli amputati delle mani; – gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, secondo comma, citato, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17). La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l’annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 55, ultimo comma, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17). In particolare, come da disposizioni del Ministero dell’interno, l’ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”: Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta “circoscrizioni e collegi elettorali”. Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz’altro ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore. Viceversa, quando non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell’art.56, comma 1, del testo unico n. 361 e successive modificazioni, deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali. Il certificato medico deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (art. 56, comma 2, del testo unico n. 361). Pertanto, a norma delle disposizioni introdotte dall’art. 55, l’elettore che si presenti nella sezione per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa. Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato, in un contenzioso relativo ad elezioni amministrative, che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall’elettore, infatti, è funzionale all’esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni “fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati”. Per quanto concerne l’esatta interpretazione della generica espressione contenuta nel suddetto art. 55: «o da altro impedimento di analoga gravità», QUALORA L'ELETTORE INTERESSATO NON ESIBISCA L'APPOSITA CERTIFICAZIONE MEDICA, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose pronunce concernenti analoga situazione verificatasi durante le elezioni amministrative, tra le quali la decisione della quinta sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che SPETTA AL PRESIDENTE DEL SEGGIO VALUTARE, DI VOLTA IN VOLTA, L'EFFETTIVITA' DELL'IMPEDIMENTO PER LA SUA EVIDENZA OPPURE PER DIRETTA CONOSCENZA O NOTORIETA', ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) le quali, di per sé, consentono l’ammissione al voto assistito. L'augurio è che nulla è perduto! La sig.ra Aurora speriamo esprima serenamente il suo voto e il sig. Rodolfo la congedi con un abbraccio. Un gesto che accantona per un attimo la burocrazia che in questi casi ha, purtroppo, la sua importanza. Buon voto a tutti.
Ma ammesso che io, svantaggiato, sia comunque in gradoi di raggiungere la cabina elettorale seppure con l'ausilio di un mezzo meccanico perchè non dovrei votare? La legge impone di non recarsi al seggio con oggetti e/o strumenti atti, seppure in astratto, all'offesa fisica, avrei capito (ma non condiviso) l'invito ad abbandonare un bastone di sostegno, ma un mezzo elettrico (suppongo) di locomozione è da considerare un'arma impropria?
Leggi tutte italiane studiate a posta per far passare la voglia di adempiere al propio dovere . Pensateci bene.
Nell'intervista, realizzata dalla emittente televisiva, Tivvù sei, http://youtu.be/HgMdzZdZkOM l'Assessore, signora Mirella Marchese, celebra... il dovere del rispetto della legge, da parte di tutti i cittadini! Una solenne e legittima dichiarazione, alla quale, con la stessa disarmante ovvietà, mi associo, non prima però, di aver ricordato le parole di un celebre giurista. Uno dei più noti studiosi di teoria letteraria ed ermeneutica. Un insegnante, un filosofo e critico letterario statunitense... il professor Stanley Eugene Fish... Si tratta di stabilire, cioè, se sia meglio una sentenza "legale", prodotta dal rispetto delle norme, ma vista come sbagliata per la sensibilità comune, o una sentenza "illegale", che non ha fondamento nel codice giuridico ma ne ha nel buon senso. Le leggi naziste erano legali ma questo non le rendeva certo giuste... http://youtu.be/bkbpCPKps5c