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Terremoto: Ecco che cosa fare per denunciare i danni nelle proprie case...

di Giancarlo Falconi
4 minuti

Ecco la procedura per certificare i danni nei propri appartamenti, uffici o attività commerciali.
GLi uffici del comune di Teramo conoscendo la giusta procedura saranno sicuramente collaborativi, vero?
La sintesi è un modulo.

"Ai sensi del DPCM 08/07/2014, la valutazione
di agibilità post sismica con scheda AeDES è da intendersi come una valutazione temporanea e speditiva, ovvero formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili. Essa non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli o approfondimenti numerici e sperimentali, ed altresì non sostituisce i certificati di collaudo statico e di agibilità ai sensi del DPR 380/2002, recante il testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia. La procedura per la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni di sicurezza dell’edificio antecedenti al sisma non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio “agibile” significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale.
Le procedure da seguire, in generale, prevedono quanto segue:
1) l’attivazione delle operazioni di verifica sugli edifici si avvia con le richieste dei cittadini al COC/Comune (a meno di richieste effettuate direttamente dalle Autorità locali, senza modificare il prosieguo della procedura);
2) nell’ambito del COC/Comune si realizza un primo momento organizzativo di tali richieste, che potrebbero anche riferirsi ad unità immobiliari, per relazionarle alle vere e proprie unità strutturali (ogni scheda va riferita ad un edificio strutturalmente inteso);
3) il COC/Comune, partendo dalle richieste di verifica su tali pre-individuati edifici, in funzione dei sopralluoghi da svolgere giornalmente, fa richiesta delle necessarie squadre di tecnici al Centro di Coordinamento superiore (struttura direttiva di gestione dell’emergenza) ove è centralizzata la Funzione Censimento Danni e Agibilità post evento;

4) dalla Funzione Censimento Danni e Agibilità post evento del Centro di Coordinamento superiore le squadre di rilevatori, ufficialmente registrate, numerate ed organizzate, vengono inviate al COC/Comune per l’espletamento delle ispezioni;
5) le squadre di rilevatori si recano presso il COC/Comune per le attività di sopralluogo da effettuare ed assumono informazioni utili allo scopo con il sostegno della struttura locale;  le squadre di rilevatori espletano il loro compito e, poi, informano il COC/Comune del giudizio di agibilità e degli eventuali provvedimenti urgenti necessari e/o agibilità parziali; a tal scopo compilano i modelli GE1 e GP1 in duplice copia, di cui una va lasciata al COC/Comune ed un’altra copia, firmata e timbrata dal responsabile comunale, viene consegnata, unitamente all’originale della scheda AeDES, presso la Funzione Censimento Danni e Agibilità post evento del Centro di Coordinamento superiore;
6) il COC/Comune si organizza per ricevere gli esiti (approntando registri, cartografia, etc.), anche attraverso l’ausilio di sistemi informatici (i.e. Erikus) e per attivare i provvedimenti di propria competenza, compresa l’emissione delle eventuali ordinanze sindacali di sgombero (parziale o totale);
7) le squadre di rilevatori rientrano presso la Funzione Censimento Danni e Agibilità post evento del Centro di Coordinamento superiore, ove avviene il controllo formale della compilazione della scheda;
8) i dati rilevati verranno in seguito informatizzati dal Centro di Coordinamento deputato a tale funzione e trasmessi al COC/Comune. Per il dettaglio ed una maggiore specifica di quanto sopra riportato, si rimanda al documento “Gestione della Funzione di supporto Censimento Danni ed Agibilità post evento delle costruzioni presso i Centri Operativi Comunali (C.O.C.)”.

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Commenti

per le case ater che non sono state tutte controllate? non dovrebbero entro dentro le abitazioni?????? ad oggi case vie giovanni xxIII palazzi a mattoncini ancora nessuno....
Fate attenzione che il D.P.R. 380 è del 2001