Salta al contenuto principale

Esposto in Procura contro la Te.Am pubblica...

di Giancarlo Falconi
62 minuti

Esposto concernente la Deliberazione del Consiglio comunale di Teramo n. 15 del 26.03.2021 recante “TE.AM. – TERAMO AMBIENTE S.P.A. – APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE “SOCIETÀ IN HOUSE” E ATTI CORRELATI E CONSEQUENZIALI - AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI - APPROVAZIONE RELAZIONI EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 – VARIAZIONE DUP 2021-2023”.


Vi lasciamo alla lettura.
Per nostro stile, gli esposti prima vengono protocollati, portati a conoscenza degli organi inquirenti e poi, in un lontano terzo tempo, presentato alla stampa.
Fine lezione di stile. 

OGGETTO: Esposto concernente la Deliberazione del Consiglio comunale di Teramo n. 15 del 26.03.2021 recante “TE.AM. – TERAMO AMBIENTE S.P.A. – APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE “SOCIETÀ IN HOUSE” E ATTI CORRELATI E CONSEQUENZIALI - AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI - APPROVAZIONE RELAZIONI EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 – VARIAZIONE DUP 2021-2023”.

Con il presente esposto gli scriventi, in qualità di amministratori e rappresentanti della comunità teramana, intendono rendere note le criticità giuridiche, amministrative ed economicofinanziarie concernenti la deliberazione in oggetto (della quale si allega copia ufficiale pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente). In via preliminare, al fine di schematizzare i dati ed agevolarne la lettura da parte delle Autorità inquirenti, si riportano in sequenza cronologica gli importi oggetto dell’acquisto del 49% delle azioni di tipo “B” (cosiddette quote private) della società Teramo Ambiente S.p.A.: DATA OPERAZIONE IMPORTO Anno 2015 Gara a doppio oggetto bandita dal Comune di Teramo per la vendita del 49% di azioni di tipo “B” della Te.Am. riservate a soggetti privati. Esito: gara dichiarata deserta. Nessuno risultò interessato ad acquisire le azioni a quel prezzo. € 1.760.000,00 Importo a base di Gara (Pag. 8 trascrizione seduta Consiglio comunale di Teramo del 26.03.2021) Giugno 2019 Vendita all’asta, da parte del Tribunale di Venezia, del compendio dei beni della fallita Enertech Srl, dei quali è parte principale il 49% di azioni di tipo “B” della Te.Am. S.p.A. € 1.755.000,00 Importo di vendita compendio beni Enertech, di cui: € 1.462.000,00 2 Esito: aggiudicazione alla società Comir Srl. (giusto atto di compravendita per Dott. Stefano Bandieramonte - Notaio in Mestre - del 15.11.2019 Rep. n. 83067 e Racc. n. 29487) corrispondente al valore del 49% delle azioni Te.Am. come formalizzato nell’atto notarile di acquisto del 15.11.2019 (Pag. 8 trascrizione seduta Consiglio comunale di Teramo del 26.03.2021) Marzo 2021 Delibera di Consiglio Comunale di Teramo n. 15 del 26.03.2021 di accettazione dell’offerta di cessione, da parte della Comir Srl, del 49% di azioni di tipo “B” della Te.Am. Esito: Vendita condizionata sospensivamente all’emersione e successiva distribuzione di € 2.041.000,00 di utili e/o riserve da parte della Te.Am. ai suoi soci, dei quali utili e/o riserve € 1.000.000,00 da versare alla stessa società venditrice Comir Srl. € 2.400.000,00 Importo complessivo da versare a Comir Srl, di cui € 1.400.000,00 Prezzo del 49% delle azioni Te.Am. e € 1.000.000,00 di utili e/o riserve societarie della Te.Am. da corrispondere sempre al socio privato Comir Srl Dal semplice tenore cronologico e aritmetico dell’operazione economico-finanziaria può evincersi quanto segue: A) nel 2015 nessuno fu interessato ad acquisire il 49% delle azioni di tipo “B” (cosiddette quote private) della Te.Am. S.p.A. ad un prezzo a base d’asta fissato in € 1.760.000,00; B) l’11 giugno 2019 veniva formalizzato al Comune di Teramo, da parte del Curatore fallimentare della “Enertech Srl” Dott. Marco Basaglia, l’esito dell’asta pubblica dalla quale era risultata aggiudicataria la Comir Srl, che aveva acquisito il 49% delle azioni di tipo “B” (cosiddette quote private) della Te.Am. S.p.A. ad un prezzo di € 1.462.000,00; C) nella medesima nota dell’11.06.2019 (acquisita al protocollo del Comune di Teramo al n. 46027 del 25.07.2019), il Curatore Dott. Basaglia formalizzava testualmente: “Sempre per tutelare le esigenze del Comune di Teramo, la curatela aveva previsto nel bando che il Comune ha diritto di presentare (ai sensi dell’art. 2471 c.c. e 106, comma 2, LF) entro 10 giorni dall’aggiudicazione altro acquirente che offra lo stesso prezzo (€ 1.755.000,00).

La presente ha comunque efficacia di conferma dell’avvenuta comunicazione alla società della vendita all’asta della partecipazione al prezzo ora indicato”; D) il Comune di Teramo non ha ritenuto di esercitare, fra il mese di luglio e quello di agosto del 2019, l’opzione di acquisto dei beni oggetto di asta pubblica ad un prezzo di € 1.755.000,00 (dei quali le azioni Te.Am. rappresentavano una quota di € 1.462.000,00); E) pur tuttavia il Comune di Teramo, appena otto mesi dopo, in persona dei 23 consiglieri comunali votanti favorevolmente alla deliberazione n. 15 del 26.03.2021 in oggetto, ha statuito testualmente “di accettare la proposta irrevocabile di cessione di Comir Srl e quindi di procedere all’acquisto di tutte le azioni Te.Am. S.p.A. di cui è proprietaria, al prezzo di complessivi € 1.400.000,00 (…) a seguito dell’approvazione da parte della Te.Am. S.p.A. del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 (…) e della consequenziale delibera di distribuzione di utili e/o riserve (…) per un importo in favore del socio privato Comir Srl non superiore a € 1.000.000,00”; F) ne consegue che l’oggetto dell’acquisto, cioè il 49% delle azioni Te.Am. S.p.A., sia stato formalizzato al prezzo complessivo di € 2.400.000,00, superiore di € 938.000,00 rispetto al prezzo delle medesime azioni, così come formalizzato nell’atto notarile del 15.11.2019 di cessione alla Comir Srl da parte del Curatore fallimentare Enertech Srl; G) a tutto voler concedere, il prezzo complessivo di € 2.400.000,00 risulta comunque 3 superiore di € 645.000,00 rispetto anche al prezzo complessivo del compendio staggito nel 2019 dalla Curatela fallimentare della società “Enertech Srl” (ovvero € 1.755.000,00); H) tale plusvalenza di € 938.000,00 è il guadagno effettivo che ha ottenuto la Comir Srl in soli 16 mesi, dal momento dell’acquisto del 49% delle azioni Te.Am. S.p.A. (da parte della Curatela fallimentare) al momento della vendita al Comune di Teramo delle medesime azioni, avendo beneficiato peraltro del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune medesimo, il quale ha dapprima rifiutato nel 2019 di acquisire l’intero pacchetto azionario ad € 1.755.000,00 (comprensivo degli altri cespiti fallimentari facenti capo alla “Enertech Srl”), salvo poi decidere di acquisire il medesimo pacchetto azionario 20 mesi dopo ad un prezzo enormemente maggiorato, senza comunque che la società Te.Am. S.p.A. abbia effettuato ricapitalizzazioni, acquisizioni, arricchimenti, sottoscrizioni di nuovi appalti (anzi ha perduto tutte le commesse che aveva, a partire dall’appalto per la gestione dell’igiene urbana di Termoli, passando per quelli di altri Comuni, fra i quali Canzano e Castellalto); I) appare pertanto immotivato, ingiustificabile e del tutto contrario ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, acquisire ad un prezzo enormemente maggiorato delle azioni che - dopo soli 20 mesi dal mancato esercizio del diritto di prelazione - hanno oggi un valore oggettivamente più basso, proprio in ragione del fatto che la società, nelle more, non abbia beneficiato di nessuna azione che oggettivamente ne potesse incrementare il relativo valore economico; L) appare grave come non si sia minimamente tenuto conto di quanto scritto dal Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, firmatario di un parere in materia richiesto proprio dal Comune di Teramo e formalizzato con nota del 22.01.2019, con il quale si raccomandava quanto segue: “l’Amministrazione acquisti direttamente detta partecipazione attraverso l’offerta, al curatore fallimentare, di una somma determinata sulla base di apposita perizia giurata, che tenga conto dell’avvenuta cessazione dei servizi di cui s’è detto”; da un lato è noto che la perizia di stima del valore della Te.Am. S.p.A. sia stata demandata ad un commercialista da parte del CdA della medesima Te.Am., senza che però, tale perizia, fosse stata “giurata” come sarebbe stato maggiormente indicato a tutela e maggiore garanzia delle parti interessate; dall’altro lato è parimenti noto che la cessazione dei servizi cui faceva riferimento il Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli si riferisse alla caducazione giuridica delle attività gestite in via di fatto dalla Te.Am. e relative all’igiene urbana ed ai servizi cimiteriali, ragione per la quale la raccomandazione del Professore verteva sulla adeguata quantificazione della riduzione di valore societario determinata dall’assenza di contratti giuridicamente efficaci e suscettibili di produrre fatturato per l’azienda; M) chi si avvantaggerebbe dell’intera operazione economico-finanziaria è solo e soltanto il socio privato Comir Srl, il quale dovrebbe essere per legge il “socio finanziatore” oltre che il “socio operativo”, ma che invece in soli 20 mesi ha quasi raddoppiato l’investimento, senza tirare fuori un solo euro di finanziamento per la Te.Am. S.p.A., come ampiamente testimoniato dalla serie storica dei bilanci medio tempore approvati e depositati in CCIAA; N) chi potrebbe subire il danno pertanto, sarebbero i cittadini teramani, amministrati da una maggioranza comunale che farebbe ricadere il costo dell’operazione sulle loro tasche. * * * * * * Tutto ciò sintetizzato, ci si premura adesso di esplicare in maniera più analitica le criticità riscontrate nell’iter che hanno condotto all’approvazione della deliberazione in oggetto. 1) I tre Consiglieri comunali facenti parte del Gruppo consiliare “Italia Viva”, in data 23.03.2021, inoltravano ai sensi dell’art. 5 del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016) le proprie Osservazioni alla proposta di deliberazione di che trattasi, evidenziando al Comune di Teramo tutte le perplessità 4 insite in una simile operazione. Trascriviamo di seguito integralmente le Osservazioni depositate e agli atti, anche al fine di una compiuta valutazione di merito da parte delle Autorità inquirenti:

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA, EX ART. 5 DEL TUSP (D.LGS. N. 175/2016), ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 520 DEL 09.03.2021 (PROT. N. 16204 DEL 16.03.2021) RECANTE: “TE.AM. – TERAMO AMBIENTE S.P.A. – APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE SOCIETÀ IN HOUSE E ATTI CORRELATI E CONSEQUENZIALI – AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI – APPROVAZIONE RELAZIONI EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 – VARIAZIONE DUP 2021-2023” Alla c.a. del Segretario Generale del Comune di Teramo - Dott.ssa Daniela Marini Inoltrata tramite email (come prescritto nella bozza di deliberazione in oggetto) all’indicato indirizzo di posta elettronica: d.marini@comune.teramo.it Con la presente gli scriventi, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) e nei termini indicati nella proposta di deliberazione n. 520 del 09.03.2021 in oggetto (ovvero “per 8 giorni consecutivi con decorrenza dal 06.03.2021”), sono a formulare le seguenti osservazioni e proposte di modifica dello schema di atto deliberativo in oggetto. Premessa la paternità, in capo agli scriventi, dell’ipotesi di trasformazione “In House” della società Teramo Ambiente S.p.A., tradotta nel proposito inserito nella deliberazione consiliare di approvazione delle Linee Programmatiche di mandato nel settembre 2018 e ribadita con apposita Mozione consiliare depositata in data 2 dicembre 2020 (dopo due anni e mezzo di immobilismo dell’Amministrazione comunale), occorre approcciarsi agli intendimenti di compravendita delle quote private della società in argomento, intendimenti formalizzati nella proposta di deliberazione n. 520 del 09.03.2021. Dopo oltre un mese dal deposito della nostra Mozione, la Giunta comunale ha invertito la rotta di 180 gradi con le deliberazioni n. 1 del 9 gennaio 2021 e n. 46 dell’8 febbraio 2021 (laddove si dà atto che fino alla fine del 2020 il Comune perseverava nella velleitaria gara a doppio oggetto, 5 totalmente alternativa all’acquisizione delle quote private). Non può sottacersi sulla oggettiva incapacità della maggioranza di procedere alla gara a doppio oggetto, intendimento che il Sindaco ha sempre manifestato e inserito negli atti amministrativi comunali, a riprova degli errori di gestione, della enorme perdita di tempo e soprattutto di denaro, che hanno dovuto subire i 154 dipendenti della Te.Am. e tutti i residenti teramani. Ciò premesso, nel merito osserviamo innanzitutto delle carenze motivazionali nella proposta deliberativa, la quale dovrebbe osservare quanto disposto dal vigente Art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), rubricato “Oneri di motivazione analitica”, il quale al comma 1 recita: “(...) l’atto deliberativo (...) di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, e al seguente comma 2 prescrive quanto appresso: “L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”. A) In particolare, appare segnatamente carente la motivazione sulla “convenienza economica” che otterrebbe il Comune di Teramo nell’acquisire le quote azionarie di proprietà privata al prezzo di 2,4 milioni di euro, sia sotto l’aspetto del calcolo che originerebbe tale cifra, sia sotto l’aspetto della trattativa svoltasi fra il Legale Rappresentante del Comune e il Legale Rappresentante della Comir S.r.l., sia pure sotto l’aspetto dei necessari successivi finanziamenti dei quali la società ha bisogno per poter guardare al futuro con fiducia. B) Manca altresì la doverosa analisi sulla “sostenibilità finanziaria” e finanche sulla scelta fra “gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”. C) Inoltre, appare carente anche la parte motivazionale che “deve dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. In buona sostanza si affida ad una perizia di stima di parte privata la valutazione sul valore della società, in assenza sia di una stima di parte acquirente da mettere a confronto con la stima di parte venditrice, sia di qualsivoglia asseverazione, da parte del Comune, delle due stime effettuate sul valore della società da parte del Dott. Luca Di Giustino e dell’Ing. Giovanni D‘Eugenio, entrambi incaricati dal CdA della Te.Am. stessa. D) Mancano totalmente i necessari raffronti, con analoghe realtà, sui costi che ha sopportato storicamente la comunità teramana per ottenere i servizi resi dalla Te.Am. e sui costi che sopporterebbe il Comune laddove decidesse una reinternalizzazione dei servizi, piuttosto che una esternalizzazione integrale all’esito di gara pubblica, così come sui costi collegati ad una gara a doppio oggetto mai svolta dall’attuale Amministrazione. E) La perizia di stima redatta dal Dott. Luca Di Giustino, su mandato del CdA della Te.Am., omette 6 di indicare la totale assenza del contratto di servizio fra la società e il Comune di Teramo, come prescritto obbligatoriamente dall’art. 113 comma 11 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), rubricato “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, a mente del quale: “I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti”.

Non v’è chi non veda come l’assenza dell’obbligatorio contratto di servizio da ben 11 anni (essendo scaduto l’ultimo contratto in data 30.04.2010), oltre che rappresentare una violazione di legge, nel merito rappresenti un ostacolo a qualsivoglia positiva valutazione sulla capacità futura di produrre reddito da parte dell’azienda oggetto di analisi. F) Dal tenore letterale della proposta di delibera di Consiglio n. 520 del 09.03.2021, in approvazione nel prossimo C.C. del 26.03.2021, emergono una serie circostanziata di dubbi in ordine sia alla legittimità che alla sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di TRASFORMAZIONE della TEAM Spa in “SOCIETÀ IN HOUSE” E ATTI CORRELATI E CONSEQUENZIALI - AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI - APPROVAZIONE RELAZIONI EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 - VARIAZIONE DUP 2021-2023”, per quanto attiene il costo complessivo, che non è di € 1.400.000,00 come “surrettiziamente” indicato nella proposta di delibera, ma è di 2.400.000,00 atteso che si compone di due partizioni: • quota corrisposta dal Comune di € 1.400.000,00, a titolo di formale acquisto del 49% delle quote sociali attualmente detenute dalla Comir Srl; • quota corrisposta dalla Team Spa di € 1.000.000,00, a titolo di dividendi potenzialmente erogabili, in corso di emersione e successiva distribuzione almeno pari ad € 2.041.000,00, considerato che la distribuzione degli utili verrebbe ovviamente effettuata nei confronti di tutti i soci detentori di quote (Comune di Teramo per il 49%, Comir Srl per il 49% e Mo.Te. Spa per il 2%). Appare di palmare evidenza, prima facie, come l’operazione in questione sia spuria, considerato che è frutto di un’anomala composizione, che prevede: • da un lato la cessione delle quote sociali dalla Comir Srl al Comune di Teramo al prezzo di 1.400.000,00, finanziata con l’avanzo presunto 2020 per € 700.000,00 e con l’utilizzo quasi integrale del Fondo Partecipate per ulteriori € 700.000,00 (ovviamente senza considerare che il Comune detiene quote in altre partecipate e quindi azzerando il presidio a garanzia di eventuali future perdite, violando apertamente il principio della prudenza che sovrintende la costruzione dei bilanci); • dall’altra l’impegno (che peraltro è verosimilmente condizione risolutiva della precedente cessione) a procedere alla distribuzione di utili d’esercizio maturati al 31.12.2020 (senza che vi sia alcuna traccia di un bilancio di verifica provvisorio a quella data) nei confronti della Comir Srl per l’ammontare di € 1.000.000,00 (solo preliminarmente si segnala come dall’analisi della serie storica di bilanci allegati alla perizia di stima redatta dal Perito si evince come la società abbia una condizione di illiquidità). Parrebbe altresì evidente come detta seconda operazione, palesemente vincolata alla prima, come peraltro esplicitamente descritto nella proposta di delibera “3) di accettare la proposta irrevocabile di cessione di COMIR S.r.l. e quindi di procedere all’acquisto di tutte le azioni di TE.AM. S.p.A. di cui è proprietaria, al prezzo di complessivi € 1.400.000,00, da pagare entro e non oltre il 7 31.07.2021, previa modifica del vigente statuto della Società in ordine alle clausole che precludono la possibilità per gli Enti pubblici e quindi anche per gli attuali soci pubblici, titolari di azioni di tipo “A”, di acquistare le azioni dei soci privati, titolari delle azioni di tipo “B”, come da allegato schema (all. F), a seguito dell’approvazione da parte della TE.AM. S.p.A. del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, comprensivo della rivalutazione di suoi cespiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 d.l. 104/2020, conv. con modif. con l.126/2020, e della consequenziale delibera di distribuzione di utili e/o riserve in favore di tutti i soci, qualora ne sussistano le condizioni e comunque per un importo in favore del socio privato COMIR s.r.l. non superiore a € 1.000.000,00, da pagare entro 90 giorni dalla stipula del contratto di cessione delle sue azioni al Comune di Teramo”, sembrerebbe essere condicio sine qua non per il perfezionamento della precedente operazione di cessione di quote sociali e la conseguente trasformazione in house. In via del tutto preliminare corre l’obbligo segnalare, al netto di ogni valutazione in ordine all’opportunità economica dell’operazione ed alla sua fattibilità finanziaria, sulla quale torneremo con un’analisi dettagliata, come la ricostruzione temporale dei fatti che hanno preceduto l’improvvida operazione testé pianificata, testimoni in maniera incontrovertibile come un diverso atteggiamento dell’Amministrazione Comunale, imperniato su criteri di tempestività e proattività, avrebbe consentito l’acquisizione della quota sociale detenuta dalla Comir Srl in Team Spa a ben altri valori, verosimilmente pari ad 1/3 di quanto oggi si sia disposti a corrispondere al socio privato, ragion per cui, a nostro sommesso avviso, occorrerebbe un supplemento di cautela e prudenza, considerato che le ingenti somme che verrebbero corrisposte sono rinvenienti da denaro pubblico, con fondati rischi di configurazione di danno erariale. G) Nel merito, valga la pena ricordare (questione parzialmente indicata nella parte motivazionale della proposta di delibera n. 520 del 9.03.2021) come nel corso degli anni la gestione della partecipazione privata in Team Spa abbia subito molteplici e complesse vicissitudini, passando dalla gestione del custode giudiziario nominato in seno ad un procedimento cautelare disposto dalla Procura di Catanzaro, sino alla dichiarazione di fallimento n. 77 del 12.05.2016 emessa dal Tribunale di Venezia, con contestuale nomina di un Curatore Fallimentare.

La proposta di delibera in parola ripercorre altresì le vicende che hanno interessato nell’ultimo decennio i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la gestione della Enertech Srl, “così come risultanti da diversi atti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, (D.G.C. n. 39 del 06.02.2013 e n. 507 del 02.12.2013 e di D.C.C. n. 29 del 30.04.2013 e n. 53 del 27.08.2015, fino alle più recenti, del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2018) dai quali emerge la volontà del Comune di Teramo di preservare il patrimonio aziendale della Team, e consequenzialmente di non volerne disperdere il know how conseguito e di prediligere, comunque, la forma societaria per la gestione del servizio di igiene urbana e degli altri effettivamente espletati dalla Team e nel contempo la consapevolezza di doverla ricondurre alla condizione di poter legittimamente ricevere l’affidamento di detti servizi”. Ed ancora, continua la delibera “in linea con tale costante dell’indirizzo politico amministrativo degli Organi comunali, si è operato dapprima, ottenendo al riguardo il consenso della Curatela fallimentare, ad esperire una procedura ad evidenza pubblica, con il bando di gara pubblicato il 23.09.2016, prot.n. 56742, per la scelta di un nuovo socio privato, finanziatore e operativo, che avrebbe acquistato la partecipazione azionaria della Enertech, realizzando in tal modo la sua 8 fuoriuscita dalla Società, consentendo nel contempo l’affidamento diretto alla TE.AM. dei servizi di igiene ambientale, dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici, secondo un piano industriale posto a base di gara, determinato nei connotati essenziali dall’Amministrazione comunale, per essere poi elaborato e sviluppato dal concorrente che si sarebbe aggiudicato la gara” (c.d. gara a doppio oggetto). “Con la deliberazione n. 2 del 23.02.2018, il Commissario Straordinario nel prendere atto dell’esito negativo della gara, poiché non era stata presentata alcuna offerta, confidando nel possibile esito positivo di una nuova gara, dava mandato agli uffici di predisporla, prevedendo una modifica delle condizioni economiche di partecipazione, al fine di conseguire un ampliamento della platea dei possibili offerenti e stabilendo, quali azioni pregiudiziali, di acquisire nuovamente il consenso della Curatela fallimentare presso il Tribunale di Venezia, all’indizione della gara e quindi alla cessione della quota azionaria, previo rinnovo delle operazioni di stima del valore reale delle azioni. Nel contempo, con la stessa deliberazione si stabiliva che sino alla stipula del nuovo contratto di affidamento dei servizi posti a gara, l’attuale gestore era tenuto a proseguire nell’espletamento delle attività (igiene ambientale e servizi accessori correlati), trattandosi di servizi pubblici e/o di pubblica utilità non interrompibili senza rischio di grave compromissione dei primari interessi della collettività, che la relativa erogazione era chiamata a soddisfare”. Fin qui le parti della delibera che riportano correttamente la sequenza temporale dei fatti così come effettivamente avvenuti, nel mentre l’inciso di seguito riportato, contiene un evidente salto logico “la Curatela fallimentare, interpellata al riguardo, negava il consenso alla cessione della quota, preannunciava che, nell’interesse della massa dei creditori, avrebbe provveduto autonomamente al trasferimento delle azioni della Società a prevalente partecipazione pubblica, attenendosi in sostanza, alla legge fallimentare, cosa che in effetti è avvenuta in data 15.11.2019, con il decreto del Giudice delegato del Tribunale di Venezia di aggiudicazione in favore della COMIR S.r.l., p. IVA 04439720279 (in prosieguo anche solo “COMIR”) con sede in Venezia, nonostante l’Amministrazione Comunale con diverse missive (prot. n. 7820 del 01.02.2019, prot. n. 28038 del 04.05.2019 e prot. n. 46948 del 30.07.2019) avesse ribadito l’assoluta necessità di adeguare la TE.AM. ai modelli di società previsti dalle disposizioni del d.lgs. 175/2016 “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica cui poter legittimamente affidare, direttamente, i propri servizi;” ed ancora “la TE.AM. non era, infatti, una società in house come definita dall’art. 16 d.lgs. 175/2016, né rispondeva al modello di società a partecipazione mista pubblico – privata definito dall’art. 17 dello stesso decreto, conforme peraltro a quello già delineato dalla precedente legislazione e giurisprudenza europea e nazionale, poiché né l’Enertech S.r.l., né la COMIR S.r.l. erano state selezionate dall’Ente con procedura di evidenza pubblica, avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista”. Dalla lettura della sequenza temporale dei fatti riportati in delibera, non si comprende come mai il Sindaco e la sua Amministrazione, nonostante nelle proprie linee programmatiche fosse ben chiara l’intenzione di procedere alla trasformazione della Team Spa in società in house, non abbia proceduto con solerzia e tempestività, dopo il suo insediamento avvenuto a margine delle elezioni comunali del Giugno 2018, e sino alla data di aggiudicazione della partecipazione avvenuta con decreto del Tribunale di Venezia del 15.11.2019 nei confronti della Comir Srl, a partecipare agli avvisi pubblici di vendita indetti medio tempore dalla Curatela, che avrebbero sicuramente consentito un’acquisizione della partecipazione ad un prezzo di gran lunga inferiore, come peraltro è stato per Comir Srl (pari ad € 950.000,00), rispetto a quello attualmente previsto nella proposta di delibera in questione (€ 9 2.400.000,00). H) Ma vieppiù, le nostre perplessità non si esauriscono nel rappresentare l’inspiegabile inerzia manifestata dal Sindaco consistente nella mancata partecipazione alle gare ad evidenza pubblica staggite dalla Curatela, che ha ineludibilmente favorito la conveniente ed isolata partecipazione in sede di asta all’acquisizione della quota sociale detenuta in Team Spa da parte della società Comir Srl, ma attengono soprattutto alla ingannevole formulazione del corpo della proposta di delibera, allorquando, in maniera altrettanto singolare, si fa espresso richiamo a n. 3 missive prot. n. 7820 del 01.02.2019, prot. n. 28038 del 04.05.2019 e prot. n. 46948 del 30.07.2019, con le quali l’amministrazione parrebbe aver semplicemente “ribadito l’assoluta necessità di adeguare la TE.AM. ai modelli di società previsti dalle disposizioni del d.lgs. 175/2016 “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica” cui poter legittimamente affidare, direttamente, i propri servizi”, affermazione assolutamente inconferente e financo fuorviante, rispetto al tenore dell’inciso precedente, dal quale sarebbe emerso che il Comune avesse sollecitato a più riprese la Curatela Fall.re a cedere la propria quota e che la stessa si fosse al riguardo rifiutata, circostanza quest’ultima assolutamente infondata, considerato che l’unico interesse legittimamente vantato dalla Curatela era quello di alienare la quota attraverso un bando pubblico. I) Ulteriori e più gravi anomalie appaiono emergere sia in merito alla perizia di stima redatta dal Perito Dott. Di Giustino, che in ordine al successivo incarico conferito all’Ing. Giovanni D’Eugenio per la redazione di una perizia finalizzata alla rivalutazione dei cespiti detenuti dalla Team Spa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 D.L.. n. 104/2020, conv. con modif. nella L. n. 126/2020. Nel merito della perizia di stima, gli esponenti si premurano di segnalare quanto segue: ➢ PROFILI FORMALI 1. sotto il profilo meramente grafico, la perizia presenta un layout sostanzialmente simile a quello già utilizzato da una precedente terna di professionisti, all’uopo nominati dalla Team Spa per la valutazione delle quote nel novembre del 2014, lasciando presagire che con ogni probabilità sarebbe stato bastevole affidare l’incarico ai medesimi tecnici di comprovato standing e professionalità per ottenere un aggiornamento peritale del precedente elaborato, che avrebbe comportato verosimilmente un risparmio dei costi di redazione del nuovo elaborato ed una maggiore originalità della perizia; 2. sotto il profilo dell’incongruenza temporale, l’incarico viene conferito al nuovo perito Dott. Di Giustino in data 5.02.2021 e la perizia di stima datata 22.02.2021, viene rimessa in Team Spa in data 25.02.2021, a tal proposito pare opportuno segnalare come si sia in presenza di una perizia redatta quasi a tempo di record, stante la delicatezza e la complessità documentale e tecnica del munus assegnato; 3. sotto il profilo della data contabile di riferimento, alla quale è stata cristallizzata la situazione economico-patrimoniale della società, presa a base di riferimento della perizia di stima, si segnala come la stessa faccia riferimento ad una relazione semestrale redatta al 30.06.2020, quindi antecedente di ben 8 mesi dalla data di redazione dell’elaborato, in totale contraddizione con le più autorevoli interpretazioni di prassi (cfr. Tribunale di Milano), che per relazioni di stima similari suggerisce l’adozione di situazioni contabili di riferimento la cui data non sia anteriore di oltre 60 giorni dalla data di rimessione della perizia di stima; 10 ➢ PROFILI SOSTANZIALI 1. dall’attenta osservazione della serie storica dei bilanci chiusi al 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ed alla semestrale al 30.06.2020, peraltro menzionati ed allegati dal Perito nel suo elaborato (cfr. pagg. 12 - 16 della Perizia), si evince ictu oculi che la redditività aziendale e la PFN (Posizione Finanziaria Netta), due principali indicatori dello stato di salute della società, siano estremamente negativi; 2. parimenti, anche dall’attenta osservazione della serie storica degli indici di bilancio redatti relativamente ai bilanci chiusi al 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ed alla semestrale al 30.06.2020, peraltro menzionati ed allegati dal Perito nel suo elaborato (cfr. pagg. 16 e 17 della Perizia), si evince ictu oculi come la situazione generale in termini di redditività aziendale, di struttura e di liquidità non sia particolarmente positiva, lasciando presagire uno stato di tensione finanziaria conclamato, aggravato da una scarsissima redditività; 3. il Perito, oseremmo dire, “laconicamente” (cfr. pag. 17 della Perizia) così recita “L’analisi dei principali indici denota uno squilibrio finanziario della società con ripercussioni sui dati reddituali”, atteso che la PFN è costantemente negativa e gli indici di redditività sono bassi se non negativi, ed ancora “il tutto è rappresentativo di una realtà aziendale che necessita di un nuovo slancio e di nuove prospettive per la necessaria crescita del fatturato aziendale che permetterebbe sia la copertura agevole dei costi fissi, sia la progressiva riduzione dell’indebitamento.”; quest’ultima affermazione lascia interdetti gli esponenti, allorquando il Perito, chiamato a fornire una rappresentazione puntuale dello stato di saluto e del valore della società ad una determinata data contabile, si lascia andare ad un giudizio prognostico apodittico sulle prospettive future di sviluppo della società, che non gli vengono richiesti, ma soprattutto, cosa ancor più grave, paventa un’ipotetica crescita del fatturato, ignaro che la Team Spa ha perso tutte le commesse per la gestione del servizio di igiene urbana dei comuni limitrofi e non (Canzano, Castellalto, Termoli) e che ha come unico committente il Comune di Teramo, per cui l’eventuale ottimistico ed inverosimile auspicato incremento del fatturato, confligge peraltro con la serie storica dei risultati economici conseguiti da lui stesso riportati e commentati in senso negativo. In altri termini è davvero singolare che il Perito ritenga possibile, alla luce delle proprie riflessioni, che la società possa avere, financo in linea di principio, una remota possibilità di crescita del fatturato, per le ragioni evidenti dianzi tratteggiate;

4. La trattazione della valutazione (cfr. pag. 26 della Perizia) delle poste componenti il patrimonio aziendale inizia dalle attività, a tal proposito il Perito opera una chiara scelta del metodo misto patrimoniale e reddituale con stima autonoma dell’avviamento, senza tuttavia nulla riferire in ordine all’assenza di un contratto di servizio, essendo la Team in regime di prorogatio rispetto a tutti i servizi medio tempore affidatigli dal Comune di Teramo, il cui contemperamento avrebbe dovuto indurre il Perito quantomeno ad una correzione del valore dell’avviamento; 5. La valorizzazione peritale condotta dal Perito coincide, abbastanza singolarmente, sia per le poste attive che per quelle passive, con il valore contabile residuo (nel caso dei cespiti), fatta eccezione per gli immobili, relativamente ai quali il Perito valorizza il contratto di leasing immobiliare in essere per la sede legale di Via Delfico 73 (la cui scadenza è fissata al 28.02.2024), in € 820.000,00 e lo decurta del valore attuale dei canoni di locazione a scadere per € 218.966,00, per un valore netto di € 601.934,00 (che appare decisamente sproporzionato rispetto alle attuali condizioni congiunturali del mercato immobiliare di riferimento atteso che il bene in parola assumerebbe il valore di € 2.400,00/mq). Analogo 11 ragionamento viene perpetrato dal Perito nella valutazione degli automezzi, che.al contrario, avrebbero verosimilmente necessitato di un notevole deprezzamento del valore, considerata sia la nota senescenza fisica che l’obsolescenza tecnologica dei mezzi di trasporto usati per il servizio di igiene urbana. Sempre con riferimento alla categoria dei mezzi di trasporto, vengono valorizzati n. 3 automezzi nuovi marca ISUZU acquisiti in data 21.09.2020 al valore di € 220.500,00, a testimonianza della fondatezza del rilievo formalizzato al punto 3) delle presenti osservazioni in ordine alla eccessiva distanza tra la data contabile di riferimento e la data di rimessione dell’elaborato peritale; 6. Un ulteriore elemento che non è stato correttamente valutato dal Perito è rappresentato dalla posta denominato “Fondo rischi conguaglio PEF” contenuta nei Fondi Rischi ed Oneri ed appostata nel bilancio di esercizio al 31.12.2019 per l’importo di € 820.121 che è formata da accantonamenti stanziati negli esercizi precedenti per la copertura dei rischi connessi ai conguagli PEF per gli anni 2010/2014. Nel merito, il Perito nulla riferisce in ordine alla probabile applicazione, una volta acquisita la partecipazione di Enertech Srl in capo al Comune di Teramo, dell’istituto della confusione legale, così come disciplinato dall’art. 1253 c.c., che verrebbe a determinare la coincidenza della qualifica di creditore e di debitore in capo allo stesso soggetto (Comune di Teramo), estinguendo l’obbligazione, e come conseguenza determinando l’insussistenza di una posta passiva ed il conseguente storno a Conto Economico, sotto forma di sopravvenienza attiva, con risvolti fiscali nefasti sulle già precarie condizioni finanziarie della Team Spa. Da ultimo, pare opportuno precisare come la confusione legale operi automaticamente (ope legis), senza che sia necessaria un’apposita dichiarazione di volontà ed è un modo di estinzione delle obbligazioni a carattere satisfattorio;

7. Ulteriore attenzione va posta nei confronti della scelta ulteriore operata dal Perito (cfr. pag. 42 della Perizia), allorquando nel determinare i parametri prodromici alla quantificazione dell’avviamento (goodwill), compie le seguenti discutibili scelte: a) Il Perito a pag. 42 del suo elaborato formula una premessa completamente inconferente con il prospetto di calcolo utilizzato per la normalizzazione dei redditi (processo di standardizzazione della serie storica dei redditi presi a base della determinazione del c.d. reddito medio normale atteso), considerato che decide in maniera incomprensibile di utilizzare il Reddito operativo (differenza tra ricavi e costi caratteristici) anziché utilizzare come base di partenza di ogni singolo esercizio l’utile netto, sul quale poi operare, eventualmente, le dovute rettifiche previste dal metodo di normalizzazione, che servirebbe a depurare il reddito conseguito a fine esercizio dalle cosiddette variabili che sono esogene e non ripetibili e quindi frutto di conseguenze occasionali che inficierebbero la valenza prospettica della variabile in costruzione. Inspiegabilmente, il Perito invece, partendo a ritroso dall’utile netto, somma allo stesso sia le imposte sul reddito imputate a bilancio, come se fosse occasionale pagare le tasse, gli accantonamenti a Fondi Rischi come se il principio della prudenza fosse un optional (soprattutto in Te.Am., cfr. quanto riferito in N.I. al 31.12.2019 pag. 24 di 35 circa la variegata presenza di Fondi Rischi ed Oneri a vario titolo appostati ed utilizzati) e gli oneri finanziari, (come se avessimo terminato il rimborso di qualunque prestito rateale assunto ed invece basterebbe confrontare pag. 25 e 26 della N.I. al 31.12.2019 per verificare l’esatto contrario), ottenendo in maniera artificiosa e non rispondente un risultato di esercizio positivo pari ad € 138.117,00 (cfr. pag. 43 della Perizia) che è assolutamente sovradimensionato rispetto alle reali attitudini a produrre redditi da parte della Te.Am. SpA; b) Il Perito a pag. 43, compie un’altra scelta che a sommesso avviso di chi scrive, desta 12 anch’essa delle perplessità, allorché nel determinare l’orizzonte temporale sul quale procedere alla capitalizzazione del reddito medio normale atteso, sceglie un arco temporale di 10 anni, ottenendo pertanto un valore doppio (pari ad € 875.674,00) rispetto a quello che sarebbe stato più ragionevole scegliere di 5 anni, considerato peraltro che la Te.Am. SpA è in regime di prorogatio con l’unico committente (Comune di Teramo) per il solo servizio di igiene urbana; La somma del valore attribuito al patrimonio netto rettificato (€ 2.535.014,33) maggiorato della somma attribuita al valore dell’avviamento (€ 875.674,00) determina il ragguardevole e spropositato valore di € 3.410.688,33, che viene corroborato dalla comparazione con il metodo dei multipli (dato dal rapporto EV/EBITDA), motivandolo “laconicamente” con il fatto che detto criterio fosse stato preso a base della precedente stima del Novembre del 2014, della quale sarebbe opportuno disporre, anche in termini di raffronto delle determinazioni ivi raggiunte e riportate; 8. Nel richiamare integralmente le considerazioni addotte nella presente memoria, gli esponenti si premurano di osservare come l’intera operazione sia pervasa da numerose zone d’ombra, che non consentono l’assunzione consapevole di una delibera di così grande rilevanza ed importanza per le sorti della principale partecipata del Comune di Teramo e per l’Ente medesimo, tenuto conto che la Team Spa, conseguentemente all’operazione di trasformazione in house, dovrebbe procedere alla distribuzione di utili per un importo non superiore ad € 1.000.000,00 nei confronti della cedente partecipante Comir Srl, sui quali ovviamente dovrebbe corrispondere un’aliquota del 10% di imposta sostitutiva, senza considerarne sia l’impatto economico finanziario che quello fiscale, posto che stiamo disquisendo di una società che, documenti alla mano (bilancio al 31.12.2019) presenta debiti bancari a breve per € 1.650.419 ed è definita dal Perito (relazione di stima) come una società in squilibrio finanziario con ripercussioni sulla redditività della società. L) Last but not least, gli esponenti segnalano come anche il parere rimesso dall’esimio Prof. Cerulli Irelli, allegato alla missiva prot. n. 7820 dell’1.02.2019 inviata dal Sindaco di Teramo alla Curatela Fall.re, al Tribunale di Venezia, alla Team Spa ed al Mote Spa, nella partizione dedicata alle conclusioni, testualmente recitasse “A fronte della cessazione di detti servizi - attualmente svolti da Team in via del tutto provvisoria, sulla base di quanto stabilito con la delibera commissariale n. 2/2018, che ha previsto per la prosecuzione del servizio fino alla stipula di un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi - all’Amministrazione si pongono due alternative.

La prima è quella di indire una procedura a “doppio oggetto” per l’individuazione del nuovo socio operativo di Team al quale Enertech, in stato di fallimento, dovrà trasferire la propria partecipazione azionaria. La seconda è quella che l’Amministrazione acquisti direttamente detta partecipazione attraverso l’offerta, al curatore fallimentare, di una somma determinata sulla base di apposita perizia giurata, che tenga conto dell’avvenuta cessazione dei servizi di cui si è detto. In questo caso, l’acquisto della partecipazione azionaria da parte del Comune consentirebbe di trasformare Team in una società a capitale interamente pubblico, con conseguente possibilità di affidare ad essa i servizi pubblici locali al di fuori di una procedura di gara. Comunque, resta fermo che, al di fuori di quest’ultima ipotesi, il curatore fallimentare non potrà cedere la partecipazione di Enertech a soggetti terzi sulla base delle norme contenute nella L.F. (art. 106 e 107), trovando applicazione una disciplina diversa di fonte pubblicistica”. 13 L’autorevole parere conferma, laddove ve ne fosse ancora comprova, come l’inerzia amministrativa e volitiva dell’Amministrazione Comunale abbia di fatto determinato la corresponsione di un prezzo decisamente superiore a quello che ragionevolmente sarebbe stato pagato nel caso in cui si fosse seguita la via maestra tratteggiata dal Prof. Cerulli Irelli nel suo parere reso all’Amm.ne Comunale, considerato che il prezzo a base d’asta dell’intero compendio aziendale facente capo alla fallita Enertech Srl, comprendente non solo le quote sociali detenute in Team Spa, ma anche altre partecipazioni, terreni e beni mobili di rilevante valore era stato staggito dalla Curatela Fallimentare in data 17.04.2019 al prezzo a base d’asta di € 1.200.000,00, a dimostrazione che il valore il sede di stralcio della partecipazione in Team Spa era notevolmente inferiore a quello che attualmente il Comune di Teramo con la proposta di delibera n. 520 del 9.03.2021 (per 1.400.000,00 oltre all’esterovestizione del sovrapprezzo sottoforma di distribuzione di utili per € 1.000.000,00) intenderebbe far pagare alla collettività teramana, almeno doppio rispetto a quello che avremmo verosimilmente dovuto. TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO si rassegnano le seguenti conclusioni: 1. rinviare la discussione sulla proposta di deliberazione n. 520 del 09.03.2021, espungendo il relativo punto dall’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 26.03.2021; 2. previa acquisizione delle perizie di stima effettuate sulla TeAm Spa del 27.11.2014 (Prof. Di Lazzaro, Prof. Cafaro, Dott. Davide) e del 2018/2019 (rimessa dall’Ing. Arcadia alla Curatela Fallimentare della Enertech Srl - Tribunale di Venezia), procedere all’affidamento di autonoma e aggiornata perizia di stima della Team Spa da parte del Comune di Teramo, quantomeno attualizzandola al 31.12.2020; 3. previa acquisizione delle perizie di rivalutazione effettuate dall’Ing. Giovanni D’Eugenio sui beni mobili e immobili di proprietà della Team SpA (previo incarico del CdA del 25.02.2021), valutare la sovrapposizione delle stime dell’Ing. D’Eugenio con quelle effettuate dal Dott. Di Giustino, nonché in ogni caso, la congruità delle stesse stime alla realtà giuridico fattuale del momento di concretizzazione della transazione auspicata; 4. riconsiderare la perizia di stima, rimessa dal Dott. Di Giustino in data 25.02.2021, in tutte le ponderazioni e valutazione effettuate senza tenere in alcun conto la totale assenza di qualsivoglia contratto di servizio in essere fra la TeAm SpA ed il Comune di Teramo, così come fra la TeAm SpA ed ogni altro ipotetico committente di servizi, di talché appare inverosimile aver dato corpo ad una positiva valutazione dell’avviamento societario, meno che mai adottando quale parametro “l’orizzonte temporale pari a 10 anni”, orizzonte che non trova alcun fondamento concreto in atti e provvedimenti sia pubblici che privati; 5. formulare un’attenta ponderazione sul nesso di causalità, allo stato insussistente e non meglio specificato, fra gli esiti della rivalutazione demanda all’Ing. Giovanni D’Eugenio e la distribuzione di utili presunti a valere sul bilancio in chiusura al 14 31.12.2020 (non ancora approvato) ed oggetto di pattuizione di dubbia legittimità, addirittura già formalizzata nella proposta irrevocabile di cessione da parte della Comir Srl e così fatta propria nella proposta di deliberazione n. 520: “pertanto all’esito dell’approvazione del bilancio al 31.12.2020, l’incremento del patrimonio distribuibile dovrà essere pari almeno ad € 2.041.000,00 derivanti dagli utili 2020 di esercizio e dalla rivalutazione dei cespiti”; 6. effettuare una ponderazione - del tutto assente in delibera - in ordine alla tassazione da liquidare allo Stato contestualmente sia all’eventuale emersione di utili societari che alla distribuzione dei medesimi;

7. motivare le ragioni in base alle quali si paventerebbe una crisi occupazionale in caso di messa in liquidazione della Team Spa, atteso che è univocamente riconosciuta la possibilità di inserire in ogni bando pubblico clausole di salvaguardia occupazionale (anche al 100%) che eviterebbero qualsiasi sacrificio sociale; 8. motivare le ragioni per le quali si ritiene che la TeAm SpA ad oggi offra “una tariffa più che concorrenziale” visto che l’affermazione resta del tutto apodittica nel corpo della delibera; 9. motivare per quali ragioni si paventa “la perdita di € 192.120,84 per la posta immobilizzazioni immateriali in corso e acconti che accoglie i costi sostenuti per la cremazione dell’impianto crematorio nel cimitero urbano di Teramo, ancora in fase di progettazione esecutiva”, posto che il valore della progettazione resterebbe comunque in capo al Comune socio ovvero all’eventuale acquirente del cespite; 10. motivare per quale ragione si riterrebbero svalutati “€ 896.970,54 (al 30.06.2020) per la voce rimanenze rappresentate dai manufatti cimiteriali realizzati nell’ampliamento, ancora non venduti, del padiglione del cimitero urbano di Teramo”, posto che tali cespiti manterrebbero comunque il valore di vendita senza alcun deperimento economico finanziario; 11. motivare in base a quali ragioni si ritiene inadeguato e non praticabile l’eventuale affidamento del servizio di igiene urbana al Mo.Te. Montagne Teramane Spa, sia alla luce del fatto che la stessa è una società in house partecipata anche dal Comune di Teramo, sia in quanto non risultano nella proposta di delibera né interlocuzioni con esito negativo verso gli organi della predetta società, né tantomeno atti e provvedimenti utili a sostanziare l’impossibilità di un eventuale affidamento al Mo.Te. SpA; 12. motivare per quali ragioni non si è tenuto in alcun conto il parere rimesso dal Prof. Cerulli Irelli (prot. n. 7820 dell’1.02.2019) inviato dal Sindaco di Teramo alla Curatela Fall.re, al Tribunale di Venezia, alla Team Spa ed al Mo.Te Spa, con specifico riferimento all’alternativa “che l’Amministrazione acquisti direttamente detta partecipazione attraverso l’offerta, al curatore fallimentare, di una somma determinata sulla base di apposita perizia giurata, che tenga conto dell’avvenuta cessazione dei servizi di cui si è detto”; 15 13. motivare analiticamente – ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) – la presunta “convenienza economica” che otterrebbe il Comune di Teramo nell’acquisire le quote azionarie di proprietà privata al prezzo di 2,4 milioni di euro, sia sotto l’aspetto del calcolo che originerebbe tale cifra, sia sotto l’aspetto della trattativa svoltasi fra il Legale Rappresentante del Comune e il Legale Rappresentante della Comir S.r.l., sia pure sotto l’aspetto dei necessari successivi finanziamenti dei quali la società ha bisogno per poter guardare al futuro con fiducia; 14. motivare analiticamente – ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) – la presunta “sostenibilità finanziaria” e la convenienza complessiva dell’operazione di trasformazione In House della società partecipata TeAm SpA, comparando la scelta politica effettuata con le altre ipotesi legislativamente possibili: “gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”; 15. motivare analiticamente la parte volitiva della proposta di deliberazione di che trattasi, la quale “deve dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento a quanto sostenuto dal perito di parte privata – Dott. Luca Di Giustino – il quale sancisce a pag. 17 dell’elaborato peritale che “l’analisi dei principali indici denota uno squilibrio finanziario della società con ripercussioni anche sui dati reddituali. La posizione finanziaria netta è costantemente negativa. Gli indici di redditività, anche per l’elevato peso degli accantonamenti a rischi, sono bassi se non negativi”; 16. infine, demandare ogni approfondimento come sopra formalizzato (e ogni altro ritenuto utile e necessario) al Segretario Generale dell’Ente sia in qualità di firmatario del parere di regolarità tecnica della proposta di deliberazione in parola, sia in qualità di Responsabile del procedimento di trasformazione della TeAm SpA in società a totale partecipazione pubblica (così come nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 dell’8.02.2021). Con riserva di ogni ulteriore integrazione e/o produzione documentale alle presenti osservazioni, anche all’esito della ricezione e dello studio degli atti e provvedimenti direttamente o indirettamente richiamati nella proposta di deliberazione in parola, ma che non sono ancora stati messi a disposizione né della generalità dei residenti, né dei Consiglieri comunali titolari della competenza ad approvare tale deliberazione. Teramo, lì 23.03.2021 Il Gruppo Consiliare di Italia Viva Teramo F.to Flavio BARTOLINI F.to Osvaldo DI TEODORO F.to Giovanni LUZII 2) In riscontro alle sopra estese Osservazioni del Gruppo consiliare di “Italia Viva”, i dirigenti comunali di Teramo fornivano - in data 26.03.2021 - proprie apposite Controdeduzioni che si allegano 16 al presente esposto ai fini di una compiuta valutazione di merito. Ci si premura soltanto di rilevare, fra le numerose criticità di tali Controdeduzioni, come sia grave l’affermazione secondo la quale “l’operazione non prevede alcuna condizione risolutiva e neppure sospensiva”, cosa che è oltremodo palese dalla lettura ictu oculi del tenore della “Proposta irrevocabile di cessione delle azioni di Te.Am. S.p.A.” formalizzata dalla Comir Srl in data 25.02.2021 (che parimenti si allega). Altrettanto grave appare l’assenza di adeguate motivazioni, poi trasferite nella deliberazione in oggetto, che avrebbero dovuto supportare, in ossequio alla normativa in materia, le analitiche motivazioni necessarie a sostenere consimili operazioni di acquisto e di trasformazione in House delle società partecipate, come peraltro ampiamente ribadito nelle Osservazioni depositate e come sopra integralmente trascritte. 3) Frattanto, sempre in data 26.03.2021, si apprendeva che la società Mo.Te. Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. aveva inviato al Comune di Teramo già in data 15.03.2021 e poi via PEC in data 25.03.2021 - in riscontro a specifica richiesta del Comune di Teramo datata 28.12.2020 - propria “Proposta Tecnica Economica per servizio d’Igiene Urbana e altro”, nella quale si prevedeva il reintegro di tutti i 154 dipendenti in forza alla Te.Am. S.p.A., facendo in tal modo venir meno una delle motivazioni a sostegno della deliberazione in oggetto, cioè quella della paventata crisi occupazionale che si sarebbe consumata nel caso in cui si fosse addivenuti ad affidare ad altro gestore il servizio di igiene urbana del Comune di Teramo. Nella medesima proposta il Mo.Te. S.p.A. forniva un’offerta economica che, prima facie, sembrerebbe essere assolutamente competitiva rispetto ai Piani Economico-Finanziari degli ultimi cinque anni approvati dal Consiglio comunale relativamente alla TARI ed alla gestione del medesimo servizio pubblico di igiene urbana.

Pur tuttavia, del tutto inopinatamente e si suppone scientemente, anche alla luce del fatto che nella trascrizione della seduta del Consiglio Comunale del 26.03.2021 viene esplicitamente fatto riferimento in aula a tale proposta formalizzata dal Mo.Te. S.p.A., nella deliberazione in oggetto n. 15 del 26.03.2021 non vi è alcun riferimento alla proposta, proveniente da una società che è sia socia al 2% della Te.Am. S.p.A. e sia partecipata dal Comune di Teramo, del quale è da anni società già in house e dedita proprio alla gestione del servizio di igiene urbana di numerosi Comuni della provincia teramana. Sembra pertanto quantomeno anomalo che dopo aver richiesto al Mo.Te. S.p.A. una propria proposta per la gestione dei servizi fino ad oggi resi “in via di fatto” dalla Te.Am. S.p.A., poi lo stesso Comune richiedente abbia omesso, in radice, ogni riferimento alla proposta pur pervenuta, adducendo comunque nelle motivazioni della deliberazione in oggetto che il Mo.Te. non fosse in grado di gestire l’igiene urbana di Teramo, senza però effettuare alcuna valutazione di merito in ordine alla proposta del Mo.Te.. Ad ogni buon conto, si allegano alla presente per una compiuta valutazione di merito sia la citata proposta del Mo.Te. S.p.A., che la trascrizione integrale della seduta del Consiglio Comunale del 26.03.2021. 4) L’integrale operazione economico-finanziaria ammontante ad € 2.400.000,00, scorporata in € 1.400.000,00 per il prezzo di acquisto del 49% delle azioni Te.Am. e in € 1.000.000,00 per la distribuzione al socio privato Comir Srl di utili e/o riserve societari, parrebbe quantomeno artificiosa sia a livello contabile/economico, sia a livello giuridico, tenuto conto degli effetti complessivi gravanti sulla TARI posta in carico al 100% ai residenti del Comune di Teramo. 17 5) Si segnala inoltre l’assenza di un “bilancio di verifica” della società Te.Am., aggiornato al febbraio/marzo 2021 o quantomeno una bozza di bilancio di esercizio alla data contabile del 31.12.2020, che avrebbe rappresentato un dato reale e non una generica “interlocuzione” della quale si fa menzione nella deliberazione in oggetto per giustificare l’ipotetica emersione di utili e/o riserve da poter poi distribuire fra i soci, circostanza quest’ultima contraria ad ogni principio cardine della ragioneria codificata (criterio della prudenza). In tal senso, si fa presente che gli utili non distribuiti risultanti dall’ultimo bilancio approvato della Te.Am. (31.12.2019) ed appostati nel Patrimonio Netto, sono pari ad € 174.054, a comprova dell’esizialità e dell’esiguità della capacità di autofinanziamento della società in parola, come peraltro acclarato e dichiarato dallo stesso Perito nell’ambito del suo elaborato. Detto importo, lontanissimo dalla somma di € 2.041.000,00 che, irragionevolmente, il Comune suppone di poter (e consequenzialmente dover) far emergere nel redigendo bilancio al 31.12.2020 a titolo di utili e/o riserve, mostra in maniera palmare come le asserzioni contenute nella delibera approvata siano oltremodo fuorvianti, atteso che non si comprende come una società che non sia stata in grado per oltre dieci anni di distribuire utili di esercizio, possa “miracolosamente” procedere ad una distribuzione massiva nel solo arco di giorni 90 dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione di quote sociali, di utili pari ad € 2.041.000,00. Si aggiunga inoltre come l’operazione in parola non contempli minimamente l’impatto finanziario ed economico che la stessa comporterebbe sulle precarie condizioni di bilancio (finanziaria ed economica) della società Te.Am. Spa, considerato che l’unica possibilità di distribuzione sia quasi esclusivamente affidata alla possibilità di assegnazione dei saldi attivi di rivalutazione rinvenienti dalla perizia di stima affidata dal CdA della società all’Ing. Giovanni Di Eugenio, le cui risultanze sono ignote ai Consiglieri Comunali. Si segnala altresì come non vi sia alcuna traccia nel deliberato dell’impatto fiscale che la distribuzione massiva delle riserve determinerebbe in capo a Te.Am., considerato che l’operazione di affrancamento connessa alla rivalutazione (art. 110 D.L. n. 104/2020 conv. in L. 126/2020) sarebbe quantificabile in centinaia di migliaia di euro (imposta sostitutiva pari al 3% e costo affrancamento pari al 10%), senza considerare che la stessa contravverrebbe lo spirito e l’intento del Legislatore che è quello di presidiare e proteggere il Capitale Sociale alla luce dei devastanti effetti della pandemia da Covid-19. Circostanza particolarmente grave, risiede nel fatto che - pur essendo stata chiesta da un Consigliere Comunale con formale accesso agli atti del 23.03.2021 - non sia stata mai esibita ad oggi la perizia di rivalutazione sui beni mobili e immobili di proprietà della Te.Am. demandata all’Ing. Giovanni Di Eugenio da parte del CdA della Te.Am. in data 25.02.2021. 6) Ulteriore aspetto di particolare complessità è rappresentato dalla condizione di illiquidità nella quale l’operazione in parola è stata pervicacemente pianificata, allorquando, nell’intento di aderire plasticamente alle pretese del socio privato, si subordina il mantenimento dell’equilibrio finanziario ai desiderata dello stesso, financo posponendo le doverose pretese dei creditori sociali, che a mente del bilancio d’esercizio approvato al 31.12.2019 ammontano ad € 8.839.130, che, nella denegata, quanto non auspicabile decozione finanziaria della società, potrebbero configurare la fattispecie del pagamento preferenziale. * * * * * * Tutto quanto sopra esposto, i sottoscritti chiedono che vengano urgentemente accertati tutti i fatti e le questioni giuridico-amministrative ed economico-finanziarie relativi all’oggetto, acquisendo eventuale ulteriore documentazione e procedendo a tutti i conseguenti adempimenti di rispettiva 18 competenza, anche a tutela del patrimonio comunale, dei diritti dei terzi e di quant’altro dovesse risultare eventualmente leso o violato a termini della vigente legislazione.

Rimaniamo a disposizione per ogni auspicabile collaborazione e con l’occasione distintamente salutiamo. I Consiglieri comunali F.to Giovanni LUZII F.to Osvaldo DI TEODORO F.to Luca CORONA F.to Mario COZZI F.to Ivan VERZILLI F.to Franco FRACASSA F.to Maurizio SALVI

Comunicato stampa di replica.

 

La comunicazione di questa mattina relativa ai tre esposti a Procura, Corte dei Conti e Guardia di Finanza da parte di alcuni gruppi consiliari, ampiamente prevista e prevedibile dopo i roboanti annunci della scorsa seduta consigliare, può generare esclusivamente sorriso e serenità d’animo da parte di chi sa bene di avere sempre operato dalla parte e nell’interesse di Teramo e dei nostri concittadini.

Da un punto di vista tecnico e di merito, evidentemente, saranno le carte e gli atti portati in approvazione, oltre che il lungo dibattito affrontato nelle settimane passate, a parlare per questa maggioranza e questa amministrazione. Tuttavia, visti i toni scomposti e l’atteggiamento messo in campo da una parte di opposizione, non possiamo esimerci da alcune riflessioni di metodo e di carattere politico.

Ancora una volta, neanche dai banchi dell’opposizione alcuni soggetti riescono a trovar pace e compattezza: non vi erano riusciti al momento del voto, non vi riescono ora davanti ad una scelta che va ben oltre l’assise civica. Una minoranza divisa tra chi lavora con serietà (e con critiche propositive e costruttive nei confronti dell’Amministrazione) al servizio dei teramani, e chi è quotidianamente coinvolto in una ricerca affannosa di celare tutti i propri fallimenti politici amministrativi.

Non sfuggirà, infatti, come tali esposti siano stati sottoscritti solo da una parte di Italia Viva, che perde il proprio Capogruppo Flavio Bartolini, cui va tutta la vicinanza di tutta la maggioranza; così come non possiamo non notare le prevedibili assenze di Fratelli d’Italia, Lega e M5S, oltre che del gruppo misto. A loro che già in aula avevano indicato la loro posizione, va il riconoscimento di una serietà ormai dimenticata, di un lavoro propositivo ed onesto intellettualmente al di là di posizioni che certamente in futuro potranno vederci contrapposti.

I sottoscrittori di tali esposti non sono altro che gli esecutori teramani di un piano politico che viene da altre partecipate; esponenti locali del piano o meglio del Partito del Ruzzo. Coloro che già hanno dimostrato ampiamente come la loro gestione delle società partecipate sia fallimentare, oltre che salatissima per le tasche dei teramani; coloro che oggi scaricano rabbia e frustrazione di fronte alla capacità di porre la parola fine ad una vicenda, quella della TeAm, che viene da lontano e che sotto la loro gestione, quando erano assessori del Comune di Teramo (alcuni di loro proprio ad Ambiente e Bilancio), aveva conosciuto i tempi più bui. 
Oggi non riescono a tollerare che qualcuno stia riuscendo laddove loro avevano fallito!
Se ne facciano una ragione e, piuttosto, tornino a lavorare per Teramo e i teramani.
Noi, dal canto nostro, saremo a disposizione di ogni autorità per eventuali chiarimenti e ancor più continueremo ad essere al servizio della nostra amata città.
I capigruppo di maggioranza al Comune di Teramo

Commenta

CAPTCHA

Commenti

Falco' guarda che la maggioranza ha risposto. Non ti distrarre.

Il Buon Enzo Scalone non ha avuto l'attenzione, giusta.
La mia solidarietà.

Falcò la maggioranza ha risposto con sorriso è serenità. Per i dipendenti preoccupati dico abbiate pazienza, e preparatevi al futuro.

quindi con l'opposizione ad amministrare il comune avrebbe fatto un affare con la team??...

HANNO FATTO BENE A FARE L'ESPOSTO COSI VEDREMO CHI HA RAGONE, SOLO X I PARCHRGGIATORI NON CI PENSA NESSUNO.