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A Giulianova gli studenti disabili non meritano lo psicologo infantile...

di Giancarlo Falconi
4 minuti

Le solite promesse.
Vane.
Senza speranza.
Sempre nei confronti della fascia più debole.
Non parliamo dello psicologo scolastico, figura oramai mitologica ma dello specialista infantile. 
Prima un bel disegno di Legge condito da aspettative fantasiose.

ISTITUZIONE DELLO
PSICOLOGO SCOLASTICO

Art. 1.    1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.Art. 2.     1. Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.     2. Lo psicologo partecipa, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della scuola ed in particolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e d’istituto, all’assemblea degli insegnanti.
    3. Il direttore didattico o il preside possono avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo. Art. 3.     1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:         a) informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell’età evolutiva;         b) rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua personalità;
        c) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno e assistenza;
        d) collaborazione con gli insegnanti di sostegno;
        e) consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d’età dei loro alunni;
        f) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto genitori-figli. Art. 4.     1. Lo psicologo accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.         2. Lo psicologo può convocare i genitori, effettuare visite ed organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona ritenga significativa per lo sviluppo dell’interessato, anche senza il tramite della direzione scolastica. Art. 5.     1. La famiglia può chiedere l’intervento dello psicologo in ogni momento della vita scolastica dell’interessato. Art. 6.     1. Alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, lo psicologo elabora un profilo per ogni studente. Tale profilo viene inviato a tutti gli insegnanti della classe e può contenere anche suggerimenti psicopedagogici. Art. 7.     1. Lo psicologo di classe ha diritto di voto nella valutazione degli alunni. Art. 8.     1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:         a) psicologia dello sviluppo e dell’educazione;         b) psicologia clinica;     2. Le Facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie all’attuazione della presente legge. Art. 9.     1. Il Ministero della pubblica istruzione emana appositi bandi di concorso per il reclutamento degli psicologi scolastici.     2. L’attività dello psicologo scolastico si svolge in 35 ore settimanali. Art. 10.     1. Lo stipendio dello psicologo scolastico, fatte salve le migliori condizioni definite in sede contrattuale, è pari a quello dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere.                           A Giulianova il Manager dell'asl della provincia di Teramo, l'avv. Roberto Fagnano, ha promesso la presenza di uno psicologo infantile, anzi due,  nel consultorio.
La verità?
Nonostante i continui solleciti da parte dei dirigenti scolastici, la Direzione dell'Asl di Teramo insiste nel fare orecchie da mercante.
La fiera continua...

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La figura dello psicologo è fondamentale, non solo per i disabili, ma per tutti quegli alunni e studenti che hanno disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali. Ma chi è "diverso", in Italia, è un intralcio, e quindi il "problema" va dimenticato e non risolto. Dott. Fagnano, dimostri di non essere un bugiardo e trovi le risorse per gli psicologi a Giulianova, come altrove.