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Il Tar annulla il Concorso dell'Asl di Teramo per gli 11 Amministrativi...

di Giancarlo Falconi
5 minuti

La SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 337 del 2020, proposto da xxxxxxx rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza....

Carta Canta
...per l'annullamento, previa sospensiva, - della graduatoria o dell'elenco degli ammessi alla prova orale relativa al concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 11 Assistenti Amministrativi, cat. C – Ruolo Amministrativo, nonché: - della graduatoria predisposta all'esito della prova pratica. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Leonarda Foglia e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 Teramo; Visti tutti gli atti della causa;


I ricorrenti hanno partecipato al concorso - articolato in tre prove: scritta, pratica ed N. 00337/2020 REG.RIC. orale - per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di undici (11) Assistenti Amministrativi, cat. C – Ruolo Amministrativo, indetto con bando del 13 aprile 2018 dall’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo. Riferiscono che in sede di svolgimento della prova pratica è stato distribuito a ciascun candidato un foglio protocollo recante il timbro dell’Azienda USL di Teramo e la firma del Presidente della Commissione esaminatrice, sul quale veniva prescritto che ciascun candidato apponesse le proprie generalità. I ricorrenti, che non hanno superato la selezione della prova pratica per l’accesso alla prova orale, lamentano l’illegittimità della procedura selettiva per violazione della regola dell’anonimato in relazione agli articoli 12 e 15 del d.P.R. n. 220/2001 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994. Resistono l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo e i controinteressati richiamando i precedenti di questo tribunale favorevoli alla tesi opposta a quella sostenuta nel ricorso. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi del d.l. 137/2020 il ricorso è passato in decisione, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

Il ricorso è fondato. Di norma le prove pratiche dei concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi, finalizzate a verificare le capacità operative o espositive del candidati, si svolgono alla presenza della commissione che necessariamente identifica il candidato prima dell’esecuzione. Talora l’accertamento delle competenze dei candidati può essere demandato all’esecuzione di un elaborato scritto, simultaneamente, da parte di tutti i candidati ai quali viene sottoposta la stessa traccia o quesito. In tal caso, la prova pratica si distingue dalla prova scritta solo per il contenuto – applicativo/operativo nel primo caso e teorico nel secondo - non per le modalità di esecuzione che consentono, pertanto, di garantire l’anonimato, quale massima forma di tutela dell’imparzialità dell’operato della commissione. N. 00337/2020 REG.RIC.

L’anonimato delle prove e dei candidati non è quindi una guarentigia esclusiva delle prove scritte a contenuto teorico. Si è affermato infatti che, il principio dell’anonimato “costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti” (ex multis, v. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 26/2013). Ne consegue che, quando le modalità di esecuzione della prova pratica non comportano necessariamente l’identificabilità del candidato nel momento in cui egli la esegue, non vi è ragione di derogare alla regola dell’anonimato che ha forza cogente, così come i principi dei quali costituisce attuazione (Consiglio di Stato sez. III, n.3323/2019; Cons. Stato n. 1285/2007).

La ragione è evidente, come affermato di recente dal tribunale (sentenza n. 417/2020): se la prova pratica si svolge – come del resto la prova orale - mediante l’esecuzione di attività che richiedono la presenza fisica del candidato davanti alla commissione, è la pubblicità delle operazioni che ne garantisce l’imparzialità, che resta invece affidata all’anonimato quando la prova si svolge a porte chiuse, mediante l’esecuzione di un elaborato scritto sullo stesso argomento simultaneamente da parte di tutti i candidati. Nel caso in decisione, come si evince dal verbale n. 19 del 12.10.2020, sottoscritto dai membri delle Commissione, la prova pratica è consistita nella contemporanea stesura, da parte di tutti i candidati, di un elaborato vertente sullo stesso argomento, estratto a sorte fra tre tracce. Il fatto che gli autori degli elaborati della prova pratica fossero riconoscibili prima N. 00337/2020 REG.RIC. della correzione perché invitati ad apporre sul foglio le loro generalità, sebbene ciò non fosse richiesto da alcuna necessità operativa, ha incrinato la presunzione di imparzialità della Commissione. Il ricorso pertanto deve essere accolto con conseguente annullamento della prova pratica e degli atti successivi. L’orientamento non univoco della giurisprudenza sulla questione giustifica la compensazione delle spese processuali. P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 

La sintesi.
Si rifaranno le due prove.


 

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Commenti

L'ASL di Treramo fa sempre la sua bella figura!

Presupposto che la sentenza sia giusta ma io mi chiedo una cosa: il Presidente della Commissione non era a conoscenza della procedura? Come può fare il presidente della commissione se poi fa sbagli di questo tipo, facendo annullare un concorso che dura da mesi e per i quali i candidati hanno studiato tanto? E poi i candidati che no hanno superato la prova pratica non l'avrebbero superata nemmeno se la prova fosse stata anonima, o dobbiamo dubitare anche di questo? Spero che al Presidente venga fatta una bella lettera di richiamo e comunque non mettete certe persone a presiedere esami così importanti, perchè ora si devono rifare due prove con spreco di soldi e tempo. Complimenti alla ASL!

Le spese compensate????

Cara incavolata hai ragione ma dimentichi una cosa: quanti di quelli che sono passati in carrozza avrebbero ottenuto lo stesso risultato con una prova anonima e (un po' più) seria?
Ccca nisciun è fess.