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Gran Sasso, Strada dei Parchi perde al TAR L'Aquila contro la Regione Abruzzo per intervento su cunicolo e acqua nel teramano.

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Gran Sasso, Strada dei Parchi perde al TAR L'Aquila contro la Regione Abruzzo per intervento su cunicolo e acqua nel teramano.
 

Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso: il Protocollo di cooperazione tra enti tra le poche cose che ha funzionato in questi anni ma è sotto attacco da Strada dei Parchi e Commissario Gisonni.

Il Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza 219/2020 pubblicata lo scorso 24 novembre ha respinto dichiarandolo inammissibile un ricorso presentato da Strada dei Parchi contro gli esiti di una riunione della Commissione tecnica per la Gestione del Rischio nel sistema idrico del Gran Sasso del 26/02/2020 con riferimento ad un intervento di rimozione di materiale di risulta da un cunicolo da cui sgorgava acqua che andava a finire nella rete acquedottistica teramana.
 

L'esistenza della cavità in questione era emersa grazie all'azione dei Carabinieri dei Noe che ne avevano chiesto l'immediata messa in sicurezza in quanto l'acqua dal cunicolo parallelo al traforo del Gran Sasso, scorreva fino allo sbarramento destro della S.p.a. Ruzzo Reti, che gestisce il servizio idrico integrato per 39 dei 40 Comuni compresi nell'Ente d'ambito Teramano.
 

Nel cunicolo vi erano materiali di risulta di lavori che andavano ovviamente allontanati quanto prima dall'acqua.
 

La Commissione aveva individuato in prima battuta Strada dei Parchi come soggetto competente. La società contestava un supposto intento coercitivo nei suoi confronti da parte della Commissione che invece il TAR non ha ravvisato. Da qui la sconfitta della Società in giudizio.

Fortunatamente nel frattempo i lavori sono stati comunque realizzati grazie alla collaborazione della Ruzzo Reti e l'intervento di pulizia effettuato.

La Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso giudica molto grave quanto sta avvenendo, e, cioè, che l'azione del Protocollo operativo sul Gran Sasso istituito dalla regione per fa cooperare proficuamente tutti i soggetti interessati, anche per scambiare informazioni e discutere delle procedure dopo che per decenni questi soggetti non si sono parlati, sia sotto continuo attacco da più parti.

 

Prima questo inutile ricorso al TAR da parte di Strada dei Parchi, uno dei soggetti principali del Protocollo data la rilevanza delle attività che si svolgono nei tunnel autostradali per la qualità delle acque. Poi il tentativo del Commissario Gisonni di svuotarlo di contenuti, visto che recentemente ha chiesto di far parte del Protocollo escludendo però, attraverso una modifica nel testo dell'accordo, qualsiasi discussione proprio su quegli interventi che lui stesso dovrà mettere in campo, che, tra l'altro, saranno quelli più rilevanti dei prossimi anni.
 

Un segno di debolezza, a nostro avviso, in quanto chi crede fermamente nelle ragioni alla base delle proprie scelte non ha certo difficoltà a discuterne preventivamente con tutti gli altri soggetti per farle riuscire nel migliore dei modi nel segno di quel buon andamento della pubblica amministrazione che è principio basilare ispiratore dell'azione dei soggetti istituzionali. A nostro avviso è meglio agire scommettendo sulla propria autorevolezza che non cercando di imporre l'autorità magari pure al di là delle proprie competenze.  
 

Un atteggiamento miope visto che il Protocollo è stato uno dei pochi strumenti che in questi anni ha funzionato assieme all'attività dei NOE, portando a chiarire, ad esempio, che le attività dei Laboratori di Fisica Nucleare e quelle che si svolgono nelle gallerie devono essere valutate ambientalmente, che le 2.300 tonnellate di sostanze pericolose devono essere allontanate dall'INFN e che ogni soggetto deve fare la propria parte per risolvere il problema complessivo.

Qui sotto la sentenza del TAR L'Aquila.

MOBILITAZIONE PER L'ACQUA DEL GRAN SASSO

Info: 3683188739

 

N. 00475/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00219/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2020, proposto da
Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, n. 63;

contro

Regione Abruzzo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Ministero dell'Interno, Prefettura Teramo, Comando Provinciale Vigili del Fuoco L'Aquila, Commissario Straordinario Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
Ausl 4 Teramo, Ausl 4 Teramo Dipartimento di Prevenzione U.O. Sian, Ausl 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, Sian Asl L'Aquila, E.R.S.I. Ente Regionale Servizio Idrico Abruzzo, Ruzzo Reti S.p.A., Gran Sasso Acqua S.p.A., Arta Abruzzo – Distretto Provinciale di L'Aquila, Comune di Isola del Gran Sasso, Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – L’Aquila; non costituiti in giudizio;

nei confronti

Nucleo Operativo Ecologico di Pescara, Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

per l'annullamento:

a) del verbale della Commissione tecnica per la Gestione del Rischio nel sistema idrico del Gran Sasso del 26.02.2020, comunicato il 25.03.2020;

b) della nota prot. n. 7621 del 10.04.2020 della Regione Abruzzo;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del Ministero dell'Interno, del Nucleo Operativo Ecologico di Pescara, del Ministero della Difesa, della Prefettura di Teramo, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco dell'Aquila e del Commissario Straordinario Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2020 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in decisione Strada dei Parchi S.p.A., concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 ed A25, impugna il verbale del 26.02.2020 della Commissione tecnica per la Gestione del Rischio nel sistema idrico del Gran Sasso, riunitasi con l’obiettivo di definire le competenze di ciascuno degli Enti convenuti, in merito al fenomeno di recapito, accertato a seguito di ispezione disposta dalla Procura di Teramo, di acqua inquinata che, da un cunicolo parallelo al traforo del Gran Sasso, scorre fino allo sbarramento destro della S.p.a. Ruzzo Reti, che gestisce il servizio idrico integrato per 39 dei 40 Comuni compresi nell' Ente d'ambito Teramano.

Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo che denuncia vizi di violazione e falsa applicazione di legge: art. 3 e 97 Cost.; artt. 1 e 3, d.G.R. Abruzzo n. 643/2017; d.G.R. Abruzzo n. 248/2011; d. G.R. Abruzzo n. 33/2019; protocollo d’intesa del 07.09.2017; violazione e falsa applicazione delle convenzioni del 16.09.1982; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria, illogicità, difetto e carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di leale collaborazione, di cooperazione e codecisione; il verbale, senza prendere in considerazione le osservazioni (in data 11.3.2020) della Concessionaria sulla bozza all’uopo trasmessa ai partecipanti in merito alla propria competenza rispetto alle attività di bonifica da eseguirsi, si sarebbe concluso con l’ordine illegittimamente impartito ad essa ricorrente di provvedere alla rimozione, immediata, del materiale rinvenuti nel cunicolo durante il sopralluogo del 24 gennaio, benché la Commissione, quale organo di raccordo e coordinamento, dovesse operare solo per addivenire ad un accordo sul contributo di ciascuno degli Enti alla soluzione del problema esaminato.

Fra gli Enti costituiti in resistenza la Regione Abruzzo eccepisce la natura meramente organizzativa e non precettiva delle conclusioni assunte della Commissione.

All’udienza del 5.11.2020 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

La controversia all’esame del Collegio ha ad oggetto le determinazioni assunte dalla Commissione tecnica per la Gestione del Rischio nel sistema idrico del Gran Sasso raccolte nel verbale della riunione del 26 febbraio 2020, per far fronte al fenomeno - accertato a seguito di un’ispezione disposta dalla Procura di Teramo - di convogliamento, nell’acquedotto gestito dalla S.p.a. Ruzzo Reti, di acqua inquinata proveniente da un cunicolo parallelo alla galleria destra del traforo del Gran Sasso dell’autostrada gestita dalla ricorrente.

La ricorrente si duole del contenuto delle determinazioni assunte che ritiene le prescrivano l’esecuzione di opere di bonifica immediata del cunicolo, mentre la Regione Abruzzo eccepisce che dette determinazioni avrebbero solo un valore programmatico e non d’ordine.

L’eccezione della Regione è fondata e determina l’inammissibilità del ricorso.

Il verbale infatti si conclude con la sintesi degli “esiti dell’incontro e [de]gli impegni presi”, fra i quali è indicata – e contestata con il ricorso in decisione - la “rimozione immediata del materiale rinvenuti nel cunicolo durante il sopralluogo del 24 gennaio: il tavolo individua come soggetto competente la Strada dei Parchi, il cui rappresentante, pur condividendo l’esigenza tecnica di avere un quadro conoscitivo completo, si riserva di comunicare la disponibilità dell’Azienda in tal senso entro 2 giorni come richiesto dal Direttore Pescara.

La Commissione, laddove “individua” nella Strada dei Parchi il “soggetto competente” all’esecuzione di detta attività, si limita ad esternare un convincimento emerso dal confronto fra gli Enti riuniti, ma certamente non perviene ad impartire un ordine perentorio e coercibile, idoneo a limitare la sfera soggettiva del destinatario.

Conferma la natura meramente ricognitiva dell’indicazione del “soggetto competente”, la riserva espressa dal rappresentante della Strada dei Parchi intervenuto alla riunione di manifestare la disponibilità della propria rappresentata antro due giorni.

Se la Commissione, con la formula sopra riferita, avesse inteso impartire un ordine alla Strada del Parchi non avrebbe certamente riportato, nella parte ritenuta “dispositiva” del verbale, la riserva espressa dal destinatario dell’ordine di dichiararsi disponibile a conformarvisi nel termine di due giorni.

In coerenza con il significato delle locuzioni utilizzate in parte qua dal verbale, nell’indicazione della Strada dei Parchi quale “soggetto competente” deve invece scorgersi, un convincimento di natura tecnica e programmatica e preparatoria, come eccepito dalla Regione, dettato anche da condizioni fattuali e logistiche, considerato che l’accesso al cunicolo, dal quale le acque inquinate confluiscono all’acquedotto, è accessibile dal traforo del Gran Sasso gestito dalla ricorrente.

Ne consegue, che dal verbale in oggetto che ha natura ricognitiva e non coercitiva, la Strada dei Parchi non può subire alcuna lesione.

Il ricorso pertanto è inammissibile per carenza d’interesse.

L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.


 

 
 

Segreteria Operativa Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua

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